Gestione dei rifiuti organici
La gestione dei rifiuti organici rappresenta oggi uno dei nodi centrali delle politiche ambientali e delle strategie di sostenibilità aziendale. La corretta intercettazione, classificazione e valorizzazione di questa frazione consente non solo di ridurre l’impatto ambientale, ma anche di ottimizzare i costi di smaltimento e di contribuire concretamente ai principi dell’economia circolare.
Per le imprese, comprendere cosa rientra nella categoria dei rifiuti organici, quali codici CER utilizzare e quali impianti possono ritirarli è fondamentale per operare in conformità al D.Lgs. 152/2006 ed evitare criticità autorizzative o sanzionatorie.
Cosa si intende per rifiuti organici
Con il termine rifiuti organici si fa riferimento a rifiuti biodegradabili di origine prevalentemente biologica, animale o vegetale, che possono essere sottoposti a processi di trattamento biologico come il compostaggio o la digestione anaerobica.
Secondo le definizioni normative e operative utilizzate da ISPRA e dal Ministero dell’Ambiente, rientrano tra i rifiuti organici principalmente:
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scarti alimentari e residui di cucina provenienti da mense, ristorazione collettiva e industrie agroalimentari;
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rifiuti biodegradabili derivanti dalla manutenzione del verde, come sfalci d’erba, potature e residui vegetali;
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sottoprodotti organici non destinati al consumo, ad esempio residui di lavorazioni alimentari;
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fanghi biologici provenienti da specifici trattamenti delle acque, se classificabili come biodegradabili.
La corretta individuazione della tipologia è essenziale perché influisce direttamente sul codice CER, sulle modalità di stoccaggio e sulla scelta dell’impianto di destino.
I principali codici CER dei rifiuti organici
La classificazione dei rifiuti organici avviene attraverso l’Elenco Europeo dei Rifiuti (EER), comunemente noto come codici CER, introdotto dalla Decisione 2000/532/CE e recepito in Italia dal D.Lgs. 152/2006.
Tra i codici più utilizzati per i rifiuti organici troviamo:
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20 01 08: rifiuti biodegradabili di cucine e mense;
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20 02 01: rifiuti biodegradabili da giardini e parchi;
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02 01 08: rifiuti biodegradabili derivanti dall’agricoltura;
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02 03 04: scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione, dell’industria alimentare;
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19 08 05: fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane (previa verifica di compatibilità).
La corretta attribuzione del codice CER, supportata da un’analisi del processo produttivo e, se necessario, da caratterizzazioni analitiche, è un passaggio chiave per garantire la tracciabilità e la legittimità del conferimento.
Come vengono gestiti i rifiuti organici
La gestione dei rifiuti organici segue una filiera ben definita che comprende raccolta, trasporto, trattamento e recupero finale. In un’ottica di gerarchia dei rifiuti, sancita dall’art. 179 del D.Lgs. 152/2006, il trattamento biologico rappresenta la soluzione prioritaria rispetto allo smaltimento.
I principali processi di gestione includono il compostaggio, che consente di trasformare il rifiuto organico in ammendante compostato utilizzabile in agricoltura, e la digestione anaerobica, da cui si ottengono biogas e digestato. Secondo il Rapporto Rifiuti Urbani ISPRA 2023, in Italia oltre il 60% della frazione organica raccolta viene avviata a recupero di materia o energia.
Per le aziende, affidarsi a operatori strutturati consente di ottimizzare i flussi, ridurre i rischi operativi e valorizzare il rifiuto come risorsa, in linea con i criteri ESG sempre più richiesti dal mercato.
Gli impianti che ritirano i rifiuti organici
I rifiuti organici possono essere conferiti esclusivamente a impianti autorizzati, in possesso di regolare Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) o autorizzazione ordinaria ai sensi degli articoli 208 e seguenti del D.Lgs. 152/2006.
Tra gli impianti abilitati al ritiro rientrano:
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impianti di compostaggio aerobico;
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impianti di digestione anaerobica;
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impianti integrati digestione + compostaggio;
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in casi specifici, impianti di trattamento biologico meccanizzato.
La scelta dell’impianto dipende dalla tipologia del rifiuto, dal codice CER, dalle caratteristiche chimico-fisiche e dalla distanza logistica. Operatori specializzati come Mageco supportano le aziende nella selezione dell’impianto più idoneo, garantendo continuità operativa e conformità normativa.
Autorizzazioni e obblighi per le aziende
Le imprese che producono rifiuti organici sono tenute a rispettare precisi obblighi documentali e gestionali. In particolare, devono assicurare il corretto deposito temporaneo, la tracciabilità tramite Formulario di Identificazione del Rifiuto (FIR) e, se soggetti, la tenuta del registro di carico e scarico.
Il trasporto deve essere effettuato da soggetti iscritti all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, mentre il conferimento deve avvenire esclusivamente verso impianti autorizzati per quello specifico codice CER. La non conformità può comportare sanzioni amministrative e penali, come previsto dalla Parte IV del D.Lgs. 152/2006.
Una gestione corretta come leva di sostenibilità
La gestione dei rifiuti organici non è solo un adempimento normativo, ma una reale opportunità per migliorare le performance ambientali aziendali. Pianificazione, corretta classificazione e scelta di partner qualificati consentono di trasformare un obbligo in un valore.
Approfondire questi aspetti e adottare soluzioni strutturate permette alle imprese di affrontare con maggiore consapevolezza le sfide ambientali attuali, valorizzando il proprio impegno verso una gestione responsabile delle risorse.
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I nostri obiettivi
In un’ottica di circolarità e sostenibilità del processo globale di gestione dei rifiuti, l’obiettivo che ci poniamo è quello di privilegiare il recupero e il riciclo dei rifiuti, così da generare nuove materie prime e dare nuova vita ai rifiuti.





