RENTRI e Legge di Bilancio 2026: il contesto normativo
La Legge di Bilancio 2026 (Legge n. 199/2025, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 30 dicembre 2025) ha introdotto modifiche all’articolazione degli obblighi relativi alla tracciabilità dei rifiuti tramite il Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI), sistema digitale varato con il D.M. 59/2023 e connesso alle norme del D.Lgs. 152/2006 (Codice ambientale). L’obiettivo principale è rendere più efficace la gestione dei rifiuti aziendali attraverso la digitalizzazione degli adempimenti, ma la manovra di bilancio ha anche ridefinito chi deve effettivamente registrarsi e chi può essere escluso dall’obbligo.
Cosa è il RENTRI e perché è importante
Il RENTRI è il nuovo sistema digitale di tracciabilità dei rifiuti che sostituisce gradualmente gli strumenti cartacei tradizionali (registri di carico e scarico e formulari FIR), centralizzando l’adempimento su una piattaforma online accessibile con SPID o CNS. Dal 13 febbraio 2025 si è avviato l’obbligo di transizione digitale per molte categorie di operatori del settore, con scaglioni differenziati di iscrizione in base alla dimensione aziendale e alla tipologia di rifiuti prodotti.

Novità principali sulla platea di soggetti obbligati al RENTRI
1. Esclusioni dall’obbligo di iscrizione
La Legge di Bilancio 2026 ha rimodulato il perimetro del RENTRI, prevedendo specifiche esclusioni dall’obbligo di iscrizione, pur mantenendo in vigore l’obbligo generale di tracciabilità dei rifiuti previsto dal Codice ambientale.
Le principali categorie escluse dall’obbligo di iscriversi al RENTRI sono:
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Consorzi e sistemi di gestione in forma individuale o collettiva (art. 237, comma 1 del D.Lgs. 152/2006).
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Produttori di rifiuti soggetti alle disposizioni di cui all’art. 190, commi 5 e 6 (cioè soggetti che, pur producendo rifiuti, sono già esonerati da alcuni adempimenti di tenuta dei registri di carico e scarico).
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Imprenditori agricoli, liberi professionisti non organizzati in enti o imprese e imprese dei servizi alla persona (come estetisti, parrucchieri, tatuatori), che producono rifiuti in misura minima e che ora non rientrano più tra i soggetti obbligati a registrarsi.
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**Imprese e enti produttori iniziali con ≤ 10 dipendenti, quando non producono rifiuti pericolosi o rientrano nelle eccezioni di cui all’art. 190.
Queste esclusioni sono state introdotte tramite la sostituzione del comma 3-bis dell’art. 188-bis del D.Lgs. 152/2006, limitando l’obbligo di iscrizione al RENTRI rispetto a quanto previsto originariamente dal D.M. 59/2023.
2. Cosa resta obbligatorio
Nonostante le esclusioni, restano obbligati all’iscrizione al RENTRI (con termine ultimo fissato al 13 febbraio 2026 per gli scaglioni progressivi):
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Tutti i produttori di rifiuti pericolosi non esclusi, fino a 10 dipendenti o più.
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Impianti di recupero e smaltimento, trasportatori e intermediari di rifiuti.
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Aziende con determinati volumi di produzione di rifiuti non pericolosi in relazione alla dimensione aziendale.
Per queste categorie, l’iscrizione comporta, tra l’altro, tenuta digitale dei registri di carico e scarico e emissione dei FIR in formato digitale a partire dal 13 febbraio 2026.
Implicazioni pratiche per le imprese
Le modifiche introdotte con la Legge di Bilancio 2026 hanno impatti concreti sulla compliance aziendale:
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Snellimento degli adempimenti per micro-operatori e lavoratori autonomi nei servizi alla persona, evitando l’onere di iscrizione al RENTRI per categorie in passato potenzialmente incluse.
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Chiarezza operativa per produttori agricoli e piccoli produttori iniziali, pur mantenendo l’obbligo di corretta gestione dei rifiuti ai sensi degli articoli 190 e successivi del D.Lgs. 152/2006.
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Continuità della tracciabilità digitale per le imprese obbligate, che devono adeguare i propri sistemi gestionali e i processi interni per l’adempimento al RENTRI entro le scadenze previste.

Altre modifiche rilevanti nella Legge di Bilancio 2026
Oltre alle esclusioni dal RENTRI, la manovra non ha introdotto ulteriori interventi di rilievo specifico per la disciplina dei rifiuti (come incentivi o modifiche sostanziali alla responsabilità estesa del produttore). Tuttavia, l’adeguamento dei confini applicativi del RENTRI segna un passo importante nella razionalizzazione degli obblighi di tracciabilità, in linea con esigenze operative segnalate dalle imprese e dalle associazioni di categoria.
Conclusioni e suggerimenti operativi
La revisione del perimetro del RENTRI nella Legge di Bilancio 2026 rappresenta una semplificazione normativa per alcune categorie di operatori, senza compromettere la transizione digitale della tracciabilità dei rifiuti. Le imprese devono però:
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Verificare caso per caso la propria posizione rispetto alle esclusioni previste.
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Pianificare l’iscrizione al RENTRI entro le scadenze per i soggetti obbligati.
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Aggiornare i processi interni per l’emissione digitale dei FIR e la gestione dei registri.
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