Recupero rifiuti non pericolosi in Lombardia: procedure semplificate, vantaggi economici e soluzioni per l’economia circolare

Il recupero rifiuti non pericolosi costituisce il pilastro operativo dell’economia circolare in Lombardia, la regione che da sola produce oltre un quinto degli scarti industriali italiani privi di caratteristiche di pericolosità. Ogni anno le imprese lombarde generano più di 22 milioni di tonnellate di rifiuti speciali non pericolosi — residui di produzione, imballaggi, inerti, scarti organici, materiali tessili — e la quota destinata a operazioni di valorizzazione supera ormai il 70% del totale prodotto. Mageco S.r.l., operativa dal 2003 con sede a Lainate (MI), accompagna le aziende di tutte le province lombarde nel percorso di recupero rifiuti non pericolosi, dalla classificazione CER fino alla certificazione di avvenuto recupero, sfruttando le procedure semplificate previste dagli articoli 214, 215 e 216 del D.Lgs. 152/2006.

In questa guida completa analizziamo il significato tecnico-giuridico del recupero di rifiuti non pericolosi, le normative di riferimento aggiornate al 2026, il processo operativo fase per fase e i vantaggi concreti per le imprese che scelgono la valorizzazione rispetto allo smaltimento tradizionale. Trasformare un costo in risorsa non è soltanto un obbligo normativo: è una scelta strategica che incide sulla competitività aziendale, sulla conformità ESG e sulla riduzione dell’impronta ambientale.

Cosa si intende per recupero di rifiuti non pericolosi

Il recupero di rifiuti non pericolosi comprende tutte le operazioni codificate con i codici da R1 a R13 (Allegato C, Parte IV, D.Lgs. 152/2006) applicate a scarti privi delle caratteristiche di pericolosità HP elencate nell’Allegato I alla Parte IV del medesimo decreto, con l’obiettivo di reimmettere materia o energia nel ciclo produttivo.

La distinzione tra rifiuti pericolosi e non pericolosi è definita dall’art. 184 del D.Lgs. 152/2006 e dal Regolamento UE 1357/2014: sono classificati come non pericolosi i rifiuti il cui codice CER (Catalogo Europeo dei Rifiuti, Decisione 2014/955/UE) non presenta l’asterisco e che non possiedono nessuna delle caratteristiche di pericolosità da HP1 (esplosivo) a HP15 (rifiuto in grado di manifestare una delle proprietà di pericolo sopra elencate non direttamente attribuita al rifiuto originale). Si tratta della categoria quantitativamente più rilevante: secondo il Rapporto Rifiuti Speciali 2025 dell’ISPRA, i rifiuti speciali non pericolosi rappresentano oltre il 93% del totale dei rifiuti speciali prodotti in Italia.

In Lombardia, i dati più recenti indicano una produzione annua di rifiuti speciali non pericolosi superiore a 22 milioni di tonnellate, generati prevalentemente dai settori manifatturiero, edile, chimico, alimentare e della logistica. Le operazioni di recupero più diffuse per questa categoria riguardano il riciclo di materia — codici R3, R4, R5 — e la messa in riserva propedeutica (R13), mentre il recupero energetico (R1) interessa le frazioni combustibili non altrimenti riciclabili. Il raggiungimento dello status di end-of-waste (art. 184-ter D.Lgs. 152/2006) consente ai materiali recuperati di uscire dal regime dei rifiuti e di essere commercializzati come materie prime secondarie (MPS), chiudendo effettivamente il ciclo dell’economia circolare.

La tabella seguente riassume le principali operazioni di recupero applicabili ai rifiuti non pericolosi, con indicazione delle tipologie di materiale più frequentemente trattate e il relativo codice R.

Operazioni di recupero per rifiuti non pericolosi — Codici R e tipologie trattate
Codice R Descrizione operazione Principali tipologie di rifiuti non pericolosi
R1 Utilizzazione come combustibile per produrre energia CSS (Combustibile Solido Secondario), biomasse, legno non trattato
R3 Riciclo/recupero sostanze organiche (esclusi solventi) Carta, cartone, plastica, rifiuti alimentari, segatura, tessili
R4 Riciclo/recupero metalli e composti metallici Ferro, acciaio, alluminio, rame, ottone, cavi elettrici
R5 Riciclo/recupero sostanze inorganiche Inerti da demolizione, vetro, ceramiche, terre e rocce da scavo
R9 Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli Olio vegetale esausto
R12 Operazioni propedeutiche (cernita, triturazione, compattazione) Rifiuti misti da pre-selezionare prima del riciclo effettivo
R13 Messa in riserva per operazioni R1-R12 Stoccaggio temporaneo di qualsiasi rifiuto non pericoloso

La corretta attribuzione del codice CER è il fondamento dell’intero percorso di recupero. Un rifiuto erroneamente classificato come non pericoloso quando possiede caratteristiche HP può esporre il produttore a sanzioni amministrative da 2.600 a 26.000 euro (art. 258, comma 4, D.Lgs. 152/2006) e, nei casi più gravi, a responsabilità penali per traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies del Codice Penale). Mageco supporta le aziende nella fase di classificazione attraverso analisi di caratterizzazione eseguite presso laboratori accreditati, garantendo l’attribuzione corretta del codice e dell’operazione R applicabile.

Normativa e procedure semplificate: artt. 214-216 D.Lgs. 152/2006 e D.M. 5 febbraio 1998

Il recupero dei rifiuti non pericolosi in Italia beneficia di un regime autorizzativo agevolato, le cosiddette procedure semplificate disciplinate dagli articoli 214, 215 e 216 del D.Lgs. 152/2006, che consentono di avviare le operazioni di recupero mediante semplice comunicazione alla Provincia competente, senza necessità dell’autorizzazione ordinaria di cui all’art. 208.

Il D.M. 5 febbraio 1998 (pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, e successivamente modificato dal D.M. 5 aprile 2006 n. 186) rappresenta il decreto attuativo fondamentale per le procedure semplificate relative ai rifiuti non pericolosi. Questo decreto individua, per ciascuna tipologia di rifiuto non pericoloso identificata tramite codice CER, le attività di recupero ammesse, le caratteristiche merceologiche dei prodotti ottenuti, le condizioni di esercizio e i limiti quantitativi che devono essere rispettati. Le attività di recupero in procedura semplificata si distinguono in tre categorie principali:

  • Messa in riserva (R13): stoccaggio temporaneo di rifiuti non pericolosi destinati a successive operazioni di recupero, con limiti quantitativi definiti nell’autorizzazione
  • Recupero ambientale (R10): utilizzo di rifiuti non pericolosi per il ripristino ambientale di cave, discariche esaurite e siti degradati
  • Riciclo e recupero di materia (R1-R9, R11-R12): trasformazione dei rifiuti in materie prime secondarie o prodotti finiti

L’art. 216 del D.Lgs. 152/2006 stabilisce che le imprese intenzionate a operare il recupero di rifiuti non pericolosi in procedura semplificata devono presentare una comunicazione di inizio attività alla Provincia territorialmente competente (in Lombardia, alla Città Metropolitana di Milano o alla Provincia di riferimento). La comunicazione ha validità quinquennale, rinnovabile, e deve contenere: la descrizione dell’attività, i codici CER dei rifiuti trattati, la capacità massima di stoccaggio e trattamento, le caratteristiche tecniche dell’impianto e la documentazione attestante il rispetto delle norme tecniche e delle prescrizioni del D.M. 5 febbraio 1998.

La Regione Lombardia ha emanato disposizioni integrative attraverso delibere della Giunta regionale, disciplinando aspetti specifici come la gestione dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, i fanghi da depurazione destinati a recupero agronomico e le biomasse. L’ARPA Lombardia esercita la vigilanza sugli impianti operanti in procedura semplificata, verificando il rispetto delle prescrizioni e dei limiti quantitativi previsti dal D.M. 5 febbraio 1998.

Il D.Lgs. 116/2020, in attuazione delle direttive europee del Pacchetto Economia Circolare (Direttiva UE 2018/851), ha rafforzato il principio della gerarchia dei rifiuti sancito dall’art. 179 del D.Lgs. 152/2006, ribadendo la priorità delle operazioni di recupero rispetto allo smaltimento. Per i rifiuti non pericolosi, questo si traduce nell’obbligo per i produttori di verificare, prima di procedere allo smaltimento, la fattibilità tecnica ed economica del recupero di materia o energia.

Documentazione obbligatoria per il recupero di rifiuti non pericolosi

  • Formulario di Identificazione Rifiuti (FIR): documento di trasporto previsto dall’art. 193 del D.Lgs. 152/2006, redatto in quattro copie per ogni carico avviato a recupero, contenente codice CER, quantità, produttore, trasportatore e impianto di destinazione
  • Registro di carico e scarico: registro cronologico previsto dall’art. 190, nel quale il produttore annota produzione, trasporto e conferimento dei rifiuti entro dieci giorni lavorativi dall’operazione
  • Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD): dichiarazione annuale da presentare entro il 30 aprile di ogni anno alla Camera di Commercio competente, riepilogativa dei dati quali-quantitativi dei rifiuti prodotti e gestiti nell’anno precedente
  • RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti): sistema digitale operativo dal 2025, che digitalizza la tracciabilità dei rifiuti sostituendo progressivamente i registri cartacei, con obbligo di iscrizione per produttori con più di 10 dipendenti e per tutti i gestori professionali
  • Analisi di caratterizzazione: certificati analitici rilasciati da laboratori accreditati Accredia, necessari per la classificazione CER e per la verifica di conformità ai criteri di accettazione dell’impianto di recupero

A differenza dei rifiuti pericolosi, per i non pericolosi non è richiesto il formulario ADR per il trasporto su strada, salvo che il rifiuto non presenti caratteristiche fisiche particolari (es. rifiuti polverulenti in grandi quantità). Per un confronto dettagliato con le procedure di smaltimento, consulti la nostra guida sullo smaltimento rifiuti non pericolosi.

Il processo di recupero: dalla raccolta alla materia prima secondaria

Il processo di recupero rifiuti non pericolosi si sviluppa in cinque fasi operative sequenziali — classificazione, documentazione, raccolta e trasporto, trattamento presso impianto autorizzato, certificazione e rilascio di MPS — con tempi medi che variano da 48 ore per le frazioni già selezionate a 15-20 giorni per i materiali che richiedono trattamenti complessi.

La struttura impiantistica lombarda destinata al recupero di rifiuti non pericolosi è tra le più sviluppate d’Europa. Secondo i dati del Catasto Rifiuti della Regione Lombardia, sul territorio regionale operano oltre 3.200 impianti autorizzati al recupero, di cui circa 1.800 in procedura semplificata ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs. 152/2006. Questa capillarità consente di applicare efficacemente il principio di prossimità (art. 182-bis), riducendo le distanze di trasporto, i costi logistici e le emissioni di CO₂ associate alla movimentazione dei materiali.

Le cinque fasi del recupero rifiuti non pericolosi

  1. Classificazione e caratterizzazione: Si procede all’identificazione del codice CER a sei cifre sulla base dell’origine e delle caratteristiche chimico-fisiche del rifiuto. Per i rifiuti non pericolosi, la classificazione si basa sul processo produttivo che li ha generati e, ove necessario, su analisi di laboratorio che confermino l’assenza delle caratteristiche di pericolosità HP. La corretta classificazione è essenziale per individuare l’operazione R ammessa dal D.M. 5 febbraio 1998 e l’impianto di destinazione idoneo.
  2. Predisposizione documentale: Si compilano il FIR in quattro copie, si aggiorna il registro di carico e scarico e si verifica la compatibilità del rifiuto con l’autorizzazione dell’impianto ricevente. Per le aziende soggette all’obbligo RENTRI, la registrazione avviene anche in formato digitale. Mageco si occupa della gestione documentale completa, dalla compilazione dei formulari alla conservazione dei documenti per i cinque anni previsti dalla normativa.
  3. Raccolta e trasporto autorizzato: Il trasporto dei rifiuti non pericolosi deve essere effettuato da soggetti iscritti all’Albo Nazionale Gestori Ambientali nella Categoria 4 (raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi) o nella Categoria 5 (raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi). Mageco, iscritta nella Categoria 5F, dispone di una flotta operativa che include cassoni scarrabili da 15 a 30 mc, container, compattatori e mezzi con gru per il caricamento, operativa su tutte le dodici province lombarde.
  4. Trattamento e recupero: Presso l’impianto autorizzato, il rifiuto viene sottoposto all’operazione R prevista dall’autorizzazione. Le tecnologie variano in base alla tipologia di materiale: selezione ottica e meccanica per plastiche e imballaggi, triturazione e vagliatura per inerti da demolizione, fusione per metalli, compostaggio o digestione anaerobica per frazioni organiche, spappolamento e disinchiostrazione per carta e cartone. Ogni impianto opera nel rispetto delle norme tecniche UNI e dei parametri qualitativi definiti dal D.M. 5 febbraio 1998 per ciascuna tipologia di recupero.
  5. Certificazione e ottenimento di MPS: Al completamento dell’operazione di recupero, l’impianto restituisce la quarta copia del FIR al produttore entro 90 giorni dalla presa in carico. Se il materiale recuperato soddisfa i criteri dell’art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006, il gestore dell’impianto emette una dichiarazione di conformità che certifica la cessazione della qualifica di rifiuto (end-of-waste). Il prodotto ottenuto — materia prima secondaria — può quindi essere commercializzato liberamente sul mercato, completando il ciclo dell’economia circolare.

Principali tipologie di impianti di recupero per rifiuti non pericolosi in Lombardia

Impianti di recupero rifiuti non pericolosi per tipologia e distribuzione provinciale — Lombardia 2026
Tipologia impianto Operazioni R principali Province con maggiore concentrazione N. impianti stimati
Piattaforme di selezione e cernita R12, R13 Milano, Brescia, Bergamo 650+
Impianti di riciclo plastica R3 Milano, Brescia, Varese 180+
Frantumazione e recupero inerti R5 Brescia, Bergamo, Pavia, Mantova 420+
Fonderie e recupero metalli R4 Brescia, Bergamo, Lecco 290+
Cartiere e recupero carta R3 Milano, Como, Varese 110+
Impianti di compostaggio e digestione anaerobica R3 Pavia, Cremona, Mantova, Lodi 95+
Piattaforme per legno e biomasse R1, R3 Brescia, Bergamo, Sondrio 140+

La scelta dell’impianto di destinazione viene effettuata da Mageco sulla base di criteri tecnici (compatibilità CER-autorizzazione), logistici (principio di prossimità), economici (migliore rapporto costo-rendimento per il cliente) e qualitativi (tasso di recupero effettivo, conformità documentale, affidabilità dell’operatore). Per le frazioni più comuni — carta, plastica, metalli, inerti — la rete di impianti convenzionati garantisce copertura in tutte e dodici le province lombarde, con tempi di conferimento che raramente superano le 72 ore dalla raccolta.

La valorizzazione di specifiche frazioni merceologiche richiede competenze e percorsi dedicati. Per approfondire, Le consigliamo le nostre guide specialistiche sul recupero della plastica industriale, sul recupero di carta e cartone e sul recupero del legno.

Mageco: il partner per il recupero rifiuti non pericolosi in Lombardia

Mageco S.r.l. è un operatore qualificato nel recupero rifiuti non pericolosi attivo dal 2003, con sede a Lainate (MI), tripla certificazione ISO 9001:2015, 14001:2015 e 45001:2018, e iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali nelle Categorie 5F (raccolta e trasporto rifiuti speciali) e 8C (intermediazione e commercio rifiuti).

L’esperienza ultraventennale nel settore della gestione ambientale consente a Mageco di offrire un servizio integrato che copre l’intera filiera del recupero: dalla consulenza iniziale per l’ottimizzazione della segregazione alla fonte, alla classificazione CER con analisi di laboratorio, dalla raccolta e trasporto con mezzi propri autorizzati, fino al conferimento presso gli impianti di recupero più idonei tra quelli della rete convenzionata. L’azienda gestisce annualmente migliaia di tonnellate di rifiuti non pericolosi per conto di imprese manifatturiere, edili, commerciali e di servizi distribuite su tutto il territorio lombardo.

L’approccio di Mageco alla gestione dei rifiuti non pericolosi si fonda su un principio chiaro: massimizzare la quota avviata a recupero di materia, riducendo al minimo lo smaltimento in discarica. Per ogni cliente, l’azienda elabora un piano di gestione personalizzato che analizza i flussi di scarti produttivi, individua le opportunità di valorizzazione per ciascuna frazione merceologica e quantifica il risparmio economico ottenibile rispetto al conferimento indifferenziato. Questo approccio si traduce mediamente in una riduzione dei costi di gestione rifiuti compresa tra il 15% e il 35% per le aziende che adottano una corretta segregazione alla fonte.

I vantaggi del servizio Mageco

  • Conformità normativa completa: Mageco gestisce ogni aspetto documentale — FIR, registri di carico e scarico, MUD, RENTRI — nel pieno rispetto del D.Lgs. 152/2006 e del D.M. 5 febbraio 1998, sollevando il cliente dal rischio di sanzioni amministrative e penali. Il sistema di gestione qualità certificato ISO 9001:2015 garantisce la tracciabilità di ogni operazione.
  • Copertura regionale con intervento rapido: La posizione strategica della sede di Lainate, all’intersezione delle principali direttrici autostradali lombarde (A4, A8, A9), consente tempi di intervento da 24 a 72 ore in tutte le dodici province. Per le emergenze ambientali, il servizio di pronto intervento è disponibile anche in giornata.
  • Tracciabilità e reportistica trasparente: Ogni conferimento è documentato con FIR, certificati di analisi, attestazioni di avvenuto recupero e report periodici contenenti i quantitativi trattati per codice CER, le operazioni R applicate, i tassi di recupero effettivo e il risparmio economico conseguito. Questi dati sono utilizzabili per la rendicontazione ESG e per il bilancio di sostenibilità aziendale.
  • Ottimizzazione economica e ambientale: Mageco analizza ogni flusso di rifiuti per identificare la soluzione a minor costo e massima valorizzazione, compresa la possibilità di generare ricavi dalla cessione di frazioni ad alto valore recuperabile (metalli, carta selezionata, plastica omogenea). Il consulente ambientale dedicato supporta il cliente nella riorganizzazione della raccolta interna per migliorare la qualità delle frazioni e accedere a tariffe più vantaggiose.

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Costi e domande frequenti sul recupero rifiuti non pericolosi

Le tariffe per il recupero di rifiuti non pericolosi sono generalmente inferiori a quelle dello smaltimento in discarica e presentano una variabilità significativa in funzione della tipologia di materiale, del grado di pulizia e omogeneità, dei volumi conferiti e della distanza dall’impianto di trattamento. Per alcune frazioni ad elevato valore di mercato — metalli ferrosi e non ferrosi, carta selezionata di qualità, plastica omogenea — il produttore può ottenere un corrispettivo economico anziché sostenere un costo, trasformando effettivamente il rifiuto in una fonte di reddito.

Fattori che influenzano i costi di recupero

  • Tipologia e codice CER: le frazioni con mercato consolidato (metalli, carta, vetro) hanno costi inferiori o addirittura valori positivi, mentre materiali più complessi (rifiuti misti, fanghi, isolanti) richiedono trattamenti più onerosi
  • Volume e continuità dei conferimenti: contratti di ritiro programmato con quantitativi significativi (superiori a 5 tonnellate/mese) consentono economie di scala e tariffe competitive
  • Grado di omogeneità e segregazione: rifiuti pre-selezionati alla fonte hanno costi di trattamento sensibilmente inferiori rispetto ai rifiuti misti che richiedono operazioni di cernita (R12) preliminari
  • Distanza e logistica: il costo di trasporto incide sul totale in misura proporzionale alla distanza; la rete capillare di impianti in Lombardia consente di contenere questa voce al minimo
  • Condizioni di mercato delle MPS: il valore delle materie prime secondarie (carta, plastica, metalli) fluttua in base alla domanda di mercato, influenzando periodicamente le tariffe di ritiro

Domande frequenti

Quali rifiuti rientrano nella categoria dei non pericolosi?

Sono classificati come rifiuti non pericolosi tutti gli scarti il cui codice CER (Catalogo Europeo dei Rifiuti) non presenta l’asterisco e che non possiedono alcuna delle 15 caratteristiche di pericolosità HP definite dal Regolamento UE 1357/2014. Rientrano in questa categoria: carta e cartone (CER 15 01 01, 20 01 01), plastica (CER 15 01 02, 07 02 13), legno (CER 15 01 03, 20 01 38), metalli non contaminati (CER 17 04 05, 17 04 07), inerti da costruzione e demolizione (CER 17 01), vetro (CER 15 01 07), rifiuti alimentari (CER 20 01 08), tessili (CER 04 02 22) e molte altre tipologie di scarti industriali e commerciali.

Cosa sono le procedure semplificate per il recupero rifiuti non pericolosi?

Le procedure semplificate, disciplinate dagli articoli 214, 215 e 216 del D.Lgs. 152/2006, consentono agli impianti di recupero di operare mediante una semplice comunicazione di inizio attività alla Provincia competente, senza dover ottenere l’autorizzazione ordinaria prevista dall’art. 208. Il D.M. 5 febbraio 1998 definisce le condizioni tecniche e i limiti quantitativi per ciascuna tipologia di rifiuto non pericoloso ammessa a procedura semplificata. La comunicazione ha validità quinquennale ed è rinnovabile. Questo regime agevola la diffusione di impianti di recupero sul territorio, facilitando l’accesso delle imprese alla valorizzazione dei propri scarti.

Qual è la differenza tra recupero e smaltimento di rifiuti non pericolosi?

Il recupero (operazioni R1-R13) ha come obiettivo la valorizzazione del rifiuto reintroducendo materia o energia nel ciclo produttivo. Lo smaltimento (operazioni D1-D15) prevede invece l’eliminazione definitiva del rifiuto, prevalentemente in discarica (D1) o tramite incenerimento senza recupero energetico (D10). L’art. 179 del D.Lgs. 152/2006 stabilisce una gerarchia che obbliga a privilegiare prevenzione, riutilizzo, riciclo e recupero prima di ricorrere allo smaltimento. Per i rifiuti non pericolosi, il recupero è quasi sempre tecnicamente ed economicamente preferibile. Approfondisca le opzioni di smaltimento nella nostra guida dedicata allo smaltimento rifiuti non pericolosi.

Quanto costa mediamente il recupero di rifiuti non pericolosi in Lombardia?

I costi di recupero per i rifiuti non pericolosi in Lombardia variano indicativamente da 40 a 250 euro per tonnellata, a seconda del codice CER, del volume, della frequenza di conferimento, del grado di omogeneità e della distanza dall’impianto di trattamento. Alcune frazioni ad alto valore recuperabile, come i metalli ferrosi, l’alluminio e la carta selezionata di qualità, possono generare un corrispettivo a favore del produttore anziché un costo. Mageco fornisce preventivi personalizzati e gratuiti dopo un sopralluogo tecnico presso la sede del cliente.

Cosa significa end-of-waste per i rifiuti non pericolosi?

L’end-of-waste, disciplinato dall’art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006, è il momento in cui un rifiuto sottoposto a recupero cessa la propria qualifica di rifiuto e diventa materia prima secondaria (MPS) commercializzabile. Per i rifiuti non pericolosi esistono specifici decreti ministeriali che fissano i criteri end-of-waste: il D.M. 152/2022 per gli inerti da costruzione e demolizione, il D.M. 14 febbraio 2013 n. 22 per il CSS. Per le tipologie non coperte da decreto specifico, l’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione può stabilire criteri caso per caso, ai sensi dell’art. 184-ter, comma 3.

Un’azienda può effettuare il recupero di rifiuti non pericolosi internamente?

Sì, un’azienda può effettuare il recupero dei propri rifiuti non pericolosi internamente, a condizione di ottenere l’autorizzazione prevista dall’art. 208 del D.Lgs. 152/2006 o di operare in procedura semplificata ai sensi dell’art. 216, rispettando le condizioni tecniche e i limiti del D.M. 5 febbraio 1998. L’autorecupero è economicamente conveniente solo per grandi produttori con flussi costanti di rifiuti omogenei. Per la maggior parte delle PMI, l’affidamento a un operatore specializzato come Mageco risulta più efficiente sia sotto il profilo economico sia per la complessità degli adempimenti normativi.

Mageco opera in tutta la Lombardia per il recupero rifiuti non pericolosi?

Sì, Mageco S.r.l. opera in tutte le 12 province lombarde: Milano, Brescia, Bergamo, Monza e Brianza, Como, Varese, Pavia, Cremona, Mantova, Lecco, Lodi e Sondrio. La sede operativa si trova in Via Juan Manuel Fangio 11, 20045 Lainate (MI), posizione strategica che consente di raggiungere qualsiasi punto della Lombardia. Per informazioni e preventivi gratuiti, l’azienda è raggiungibile al numero 02 83623259 o all’indirizzo email info@mageco.it.

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Il recupero dei rifiuti non pericolosi si inserisce in un ecosistema più ampio di servizi di gestione ambientale. Per approfondire le soluzioni disponibili per specifiche tipologie di materiale o per conoscere le differenze tra recupero e smaltimento, Le consigliamo le seguenti guide tematiche. Mageco offre un servizio integrato che abbraccia l’intera filiera, dalla consulenza alla certificazione finale.