Smaltimento vernici industriali in Lombardia: normativa CER, trasporto ADR e procedura operativa completa 2026
Lo smaltimento vernici rappresenta un obbligo normativo ineludibile per falegnamerie, verniciature industriali, cantieri navali, carrozzerie, industrie del mobile, stabilimenti metalmeccanici e qualsiasi attività che impieghi lacche, smalti, fondi, impregnanti, vernici poliuretaniche, epossidiche o acriliche nel proprio ciclo produttivo. A differenza delle pitture murali, le vernici industriali appartengono prevalentemente al capitolo 08 04 del Catalogo Europeo dei Rifiuti — dedicato specificamente a colle, sigillanti e inchiostri di stampa — oltre che al capitolo 08 01, e comprendono prodotti con formulazioni chimiche complesse a base di resine alchidiche, poliuretaniche, epossidiche, acriliche e nitrocellulosiche, spesso contenenti solventi organici ad elevata pericolosità.
Mageco S.r.l., con sede in Via Medardo Rosso 4 a Milano (MI) e autorizzazioni operative in tutte le dodici province lombarde, gestisce la classificazione, il ritiro, il trasporto ADR e il conferimento presso impianti autorizzati di vernici esauste, residui di verniciatura, fanghi da cabine di spruzzatura e morchie di vernice. Questa guida aggiornata al 2026 analizza nel dettaglio la differenza tra vernici e pitture, i codici CER applicabili, il quadro normativo vigente, le procedure di stoccaggio e trasporto ADR e i costi che le imprese lombarde devono preventivare.
Cosa sono i rifiuti di vernice? Classificazione CER e differenze con le pitture
I rifiuti di vernice sono scarti derivanti dalla produzione, dall’applicazione e dalla manutenzione di prodotti vernicianti a base di resine sintetiche — lacche, smalti, fondi, impregnanti, vernici poliuretaniche, epossidiche, acriliche e nitrocellulosiche — classificati nei capitoli 08 01 e 08 04 del Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER) e, quando contengono solventi organici o sostanze pericolose, contrassegnati dall’asterisco di pericolosità.
Nel linguaggio comune i termini «vernice» e «pittura» sono spesso usati come sinonimi, ma ai fini della corretta classificazione CER e dello smaltimento la distinzione è rilevante. Le vernici sono prodotti filmogeni trasparenti o semi-trasparenti destinati alla protezione e alla finitura di superfici in legno, metallo, plastica e compositi, mentre le pitture sono prodotti coprenti a base di pigmenti destinati prevalentemente all’edilizia e alla decorazione. Le vernici industriali contengono formulazioni più complesse, con resine ad alte prestazioni e indurenti bicomponenti (isocianati nelle poliuretaniche, ammine nelle epossidiche) che ne determinano una classificazione di pericolo spesso più severa.
I rifiuti di vernice comprendono molteplici tipologie:
- Vernici liquide esauste: residui di vernice non utilizzata, fondi di lavorazione, prodotti scaduti o fuori specifica, sfridi di miscelazione bicomponente
- Fanghi di verniciatura (morchie): residui della fase di spruzzatura raccolti nei sistemi di abbattimento a velo d’acqua delle cabine di verniciatura industriale
- Vernici indurite (catalizzate): residui polimerizzati e solidificati, croste di vernice su attrezzature e contenitori, vernici bicomponente miscelate e reticolate
- Materiali contaminati: filtri di cabina, carte abrasive imbrattate, stracci e tute di protezione, ugelli e componenti di pistole a spruzzo
- Contenitori vuoti contaminati: fusti, secchielli e taniche che hanno contenuto vernici con residui non bonificabili
Il produttore del rifiuto ha l’obbligo di attribuire il corretto codice CER attraverso un’analisi di caratterizzazione chimica, come stabilito dall’art. 184 del D.Lgs. 152/2006. L’errata classificazione delle vernici, in particolare la mancata identificazione delle caratteristiche di pericolo HP, comporta sanzioni amministrative e penali ai sensi dell’art. 258 del medesimo decreto.
| Codice CER | Descrizione | Pericolosità |
|---|---|---|
| 08 01 11* | Pitture e vernici di scarto contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose | Pericoloso (HP3, HP4, HP5, HP14) |
| 08 01 12 | Pitture e vernici di scarto diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11 | Non pericoloso |
| 08 04 09* | Adesivi e sigillanti di scarto contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose (include vernici e lacche industriali con formulazione adesivante) | Pericoloso (HP3, HP4, HP5, HP6, HP14) |
| 08 04 10 | Adesivi e sigillanti di scarto diversi da quelli di cui alla voce 08 04 09 (include vernici prive di sostanze pericolose) | Non pericoloso |
| 08 04 11* | Fanghi di adesivi e sigillanti contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose (morchie di verniciatura) | Pericoloso (HP4, HP5, HP14) |
| 08 04 12 | Fanghi di adesivi e sigillanti diversi da quelli di cui alla voce 08 04 11 | Non pericoloso |
| 08 01 13* | Fanghi prodotti da pitture e vernici contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose | Pericoloso (HP4, HP5, HP14) |
| 08 01 17* | Fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose | Pericoloso (HP4, HP14) |
La scelta del codice CER corretto dipende dalla composizione della vernice originaria e dal processo che ha generato il rifiuto. Le vernici bicomponente poliuretaniche contenenti isocianati liberi (MDI, TDI, HDI) presentano la caratteristica di pericolo HP5 (tossicità per organo bersaglio specifico) e HP4 (irritante), richiedendo una gestione particolarmente rigorosa. Le vernici nitrocellulosiche, per il basso punto di infiammabilità, aggiungono la caratteristica HP3 (infiammabile).

Normativa italiana ed europea sullo smaltimento delle vernici
Lo smaltimento delle vernici industriali è disciplinato dal D.Lgs. 152/2006 (Codice dell’Ambiente), dalla Direttiva 2008/98/CE sui rifiuti recepita con il D.Lgs. 116/2020, dalla Direttiva 2004/42/CE sul contenuto di COV nei prodotti vernicianti e dall’Accordo ADR per il trasporto di merci pericolose su strada.
Il Testo Unico Ambientale, all’art. 183, definisce il concetto di rifiuto e attribuisce al produttore la responsabilità della corretta gestione dalla fase di produzione fino alla destinazione finale (principio di responsabilità estesa, art. 178-bis). Per le vernici classificate come rifiuti pericolosi, il D.Lgs. 152/2006 impone obblighi specifici e stringenti:
- Art. 187 — Divieto di miscelazione: i rifiuti di vernice pericolosi con caratteristiche di pericolo diverse (HP3 infiammabile, HP5 tossico, HP6 tossico acuto, HP14 ecotossico) non possono essere miscelati tra loro né con rifiuti non pericolosi. Le vernici poliuretaniche con isocianati non possono essere mescolate con vernici nitrocellulosiche o con solventi esausti nello stesso contenitore.
- Art. 188 — Tracciabilità: il produttore del rifiuto mantiene la responsabilità del corretto smaltimento delle vernici lungo l’intera filiera, dal luogo di produzione fino all’impianto di trattamento finale.
- Art. 190 — Registro di carico e scarico: tutti i produttori di rifiuti di vernice pericolosi devono tenere il registro cronologico vidimato dalla Camera di Commercio, indipendentemente dal numero di dipendenti dell’azienda.
- Art. 193 — Formulario di Identificazione Rifiuti (FIR): ogni trasporto di vernici esauste deve essere accompagnato dal FIR compilato in quattro copie, con l’indicazione del codice CER, delle caratteristiche di pericolo HP, del numero ONU ADR e del peso stimato del carico.
Sul piano europeo, il Regolamento CE 1272/2008 (CLP) regola la classificazione e l’etichettatura delle sostanze pericolose presenti nelle vernici, mentre la Direttiva 2004/42/CE, recepita in Italia con il D.Lgs. 161/2006, limita il contenuto massimo di composti organici volatili (COV) nei prodotti vernicianti immessi sul mercato, incidendo direttamente sulla composizione chimica dei rifiuti di vernice generati. Il D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza sul Lavoro) disciplina inoltre l’esposizione dei lavoratori ai COV e agli isocianati durante le operazioni di verniciatura, con valori limite di esposizione professionale (VLEP) che condizionano le modalità di stoccaggio dei rifiuti.
Documentazione obbligatoria per lo smaltimento delle vernici
- Formulario di Identificazione Rifiuti (FIR) — quattro copie per ogni trasporto, con indicazione del codice CER, delle caratteristiche di pericolo HP, del numero ONU e del peso
- Registro cronologico di carico e scarico — vidimato dalla Camera di Commercio competente, con annotazione entro dieci giorni dalla produzione del rifiuto e cinque giorni dallo scarico
- Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD) — dichiarazione annuale da presentare entro il 30 giugno alla Camera di Commercio, con riepilogo dei quantitativi di vernici smaltite nell’anno precedente
- Scheda di dati di sicurezza (SDS) — la scheda della vernice originaria deve accompagnare il rifiuto per consentire la corretta classificazione CER e l’identificazione delle caratteristiche di pericolo
- Analisi di caratterizzazione chimica — obbligatoria per i rifiuti con codici CER speculari (ad esempio 08 01 11* / 08 01 12) per accertare la presenza o assenza di sostanze pericolose sopra le soglie del Regolamento UE 1357/2014
- Documento di trasporto ADR — obbligatorio per il trasporto su strada di vernici classificate come merci pericolose ai sensi dell’Accordo europeo ADR (edizione 2025-2026)
ARPA Lombardia esercita la vigilanza sulla corretta applicazione delle norme ambientali a livello regionale, con facoltà di ispezione presso i siti di produzione, stoccaggio e trattamento dei rifiuti di vernice. Le sanzioni per lo smaltimento illecito di vernici pericolose raggiungono i 93.000 euro di ammenda amministrativa ai sensi dell’art. 256 del D.Lgs. 152/2006, con responsabilità penale nei casi più gravi di traffico illecito (art. 260).
Come funziona lo smaltimento delle vernici in Lombardia
Lo smaltimento delle vernici in Lombardia si articola in cinque fasi operative: caratterizzazione del rifiuto e attribuzione del codice CER, stoccaggio temporaneo in regime controllato, compilazione della documentazione FIR, trasporto con vettore autorizzato ADR e conferimento presso impianto di trattamento autorizzato ai sensi degli articoli 208 e 210 del D.Lgs. 152/2006.
La Lombardia concentra una quota significativa dell’industria italiana della lavorazione del legno, del mobile, della meccanica di precisione e della carrozzeria: settori che generano volumi rilevanti di rifiuti di verniciatura. Le sole province di Brescia, Bergamo e Milano ospitano oltre 12.000 imprese di finitura superficiale e verniciatura industriale, a cui si aggiungono migliaia di artigiani e laboratori distribuiti su tutto il territorio regionale. Questa concentrazione produttiva rende indispensabile una filiera di smaltimento capillare, efficiente e pienamente conforme alle norme.
Le cinque fasi dello smaltimento delle vernici industriali
- Analisi e caratterizzazione: il produttore del rifiuto identifica la composizione del residuo di vernice, con il supporto se necessario di un laboratorio accreditato. L’analisi determina la presenza di solventi organici, isocianati, metalli pesanti, composti organostannici o altre sostanze pericolose, stabilendo il codice CER corretto (08 01 11*, 08 01 12, 08 04 09*, 08 04 10, 08 04 11* o 08 04 12) e le relative caratteristiche di pericolo HP. Per le vernici bicomponente poliuretaniche è necessario verificare il contenuto residuo di isocianati liberi (MDI, TDI, HDI) ai fini della classificazione HP5.
- Stoccaggio temporaneo: le vernici esauste devono essere conservate in contenitori idonei (fusti metallici o taniche HDPE con chiusura ermetica e omologazione ONU) in aree coperte, ventilate, con pavimentazione impermeabile e bacino di contenimento pari ad almeno il 30% del volume totale stoccato. La durata massima del deposito temporaneo è di dodici mesi se il quantitativo non supera i 10 m³ di rifiuti pericolosi, oppure tre mesi in caso di superamento della soglia.
- Documentazione: prima del ritiro il produttore compila il FIR in quattro copie e aggiorna il registro di carico e scarico. Per le vernici pericolose il FIR riporta le caratteristiche di pericolo HP, il numero ONU per il trasporto ADR e il peso del carico.
- Trasporto: il trasferimento delle vernici esauste avviene con mezzi autorizzati e iscritti all’Albo Nazionale Gestori Ambientali nelle categorie 4 o 5 per i rifiuti pericolosi. Per le vernici a base solvente il trasportatore deve possedere l’abilitazione ADR, e il mezzo deve essere equipaggiato secondo il capitolo 8.1 dell’Accordo ADR.
- Trattamento e smaltimento finale: le vernici a base solvente sono prevalentemente avviate a trattamento chimico-fisico per la separazione della componente organica, oppure a termodistruzione (D10) in impianti autorizzati. Le morchie di verniciatura con elevato contenuto di solidi possono essere disidratate e conferite in discarica per rifiuti pericolosi (D1). In alternativa, quando la composizione lo consente, i rifiuti di vernice possono essere avviati a recupero energetico (R1) o a recupero del solvente mediante distillazione (R2).
Riferimenti per lo smaltimento delle vernici nelle province lombarde
| Provincia | Ente di riferimento | Sede ARPA territoriale | Codici CER prevalenti |
|---|---|---|---|
| Milano | ARPA Lombardia — Dipartimento di Milano | Via Juvara 22, 20129 Milano | CER 08 01 11*, 08 01 12, 08 04 09*, 08 04 10 |
| Brescia | ARPA Lombardia — Dipartimento di Brescia | Via Cantore 20, 25128 Brescia | CER 08 01 11*, 08 04 09*, 08 04 11*, 08 01 13* |
| Bergamo | ARPA Lombardia — Dipartimento di Bergamo | Via Borgo Palazzo 25, 24125 Bergamo | CER 08 01 11*, 08 01 12, 08 04 09*, 08 04 10 |
| Monza e Brianza | ARPA Lombardia — Dipartimento di Monza | Via Gallarana 52, 20900 Monza | CER 08 01 11*, 08 04 09*, 08 04 11* |
| Como | ARPA Lombardia — Dipartimento di Como | Via Castelnuovo 22, 22100 Como | CER 08 01 11*, 08 01 12, 08 04 09*, 08 04 10 |
| Varese | ARPA Lombardia — Dipartimento di Varese | Via Copelli 6, 21100 Varese | CER 08 01 11*, 08 04 09*, 08 04 11* |
| Pavia | ARPA Lombardia — Dipartimento di Pavia | Via Nino Bixio 13, 27100 Pavia | CER 08 01 11*, 08 01 12, 08 04 09*, 08 04 10 |
| Cremona | ARPA Lombardia — Dipartimento di Cremona | Via San Bernardo 9, 26100 Cremona | CER 08 01 11*, 08 04 09*, 08 04 11* |
| Mantova | ARPA Lombardia — Dipartimento di Mantova | Corso Garibaldi 88, 46100 Mantova | CER 08 01 11*, 08 01 12, 08 04 09* |
| Lecco | ARPA Lombardia — Dipartimento di Lecco | Via I Maggio 21/b, 23848 Oggiono (LC) | CER 08 01 11*, 08 01 12, 08 04 09*, 08 04 10 |
| Lodi | ARPA Lombardia — Dipartimento di Lodi | Via Cadorna 18, 26900 Lodi | CER 08 01 11*, 08 04 09*, 08 04 11* |
| Sondrio | ARPA Lombardia — Dipartimento di Sondrio | Via Stelvio 35/a, 23100 Sondrio | CER 08 01 11*, 08 01 12, 08 04 09*, 08 04 10 |
Per le utenze domestiche che devono smaltire piccole quantità di vernici (barattoli usati, impregnanti residui), il conferimento avviene presso le piattaforme ecologiche comunali nella sezione dedicata ai rifiuti urbani pericolosi (RUP, codice CER 20 01 27*). Le imprese e i professionisti devono invece affidarsi a operatori autorizzati come Mageco S.r.l. per il ritiro e il trasporto verso impianti di trattamento e smaltimento autorizzati.

Stoccaggio, confezionamento e trasporto ADR delle vernici esauste
Le vernici a base solvente, classificate come merci pericolose ADR in classe 3 (liquidi infiammabili) con numero ONU 1263, e le vernici contenenti isocianati liberi, con rischio sussidiario di tossicità (classe 6.1), richiedono contenitori omologati ONU, deposito in aree conformi al D.M. 3 agosto 2015 e trasporto con veicoli ADR equipaggiati secondo il capitolo 8.1 dell’Accordo europeo.
La gestione dello stoccaggio temporaneo dei rifiuti di vernice rappresenta una delle fasi più critiche, soprattutto per le aziende che operano con vernici bicomponente poliuretaniche o epossidiche, dove la reattività chimica dei componenti miscelati può generare rischi aggiuntivi. Il produttore del rifiuto deve rispettare le seguenti prescrizioni tecniche:
- Contenitori: le vernici liquide a base solvente devono essere stoccate in fusti metallici o taniche in HDPE con chiusura ermetica e omologazione ONU per il gruppo di imballaggio II o III. Le vernici indurite possono essere confezionate in fusti a bocca larga o in big bag omologati, a condizione che non presentino residui liquidi liberi.
- Area di deposito: pavimentazione impermeabile e resistente ai solventi, bacino di contenimento con capacità minima pari al 30% del volume complessivo stoccato (o al 110% del contenitore più grande), copertura che protegga dagli agenti atmosferici, ventilazione naturale o forzata per prevenire l’accumulo di vapori infiammabili al di sotto del 25% del limite inferiore di esplosività (LEL).
- Segregazione: le vernici pericolose non devono essere stoccate insieme a rifiuti con caratteristiche di pericolo incompatibili. In particolare, le vernici nitrocellulosiche (HP1 esplosivo, HP3 infiammabile) devono essere separate dai comburenti e dai perossidi organici, in conformità all’art. 187 del D.Lgs. 152/2006 e alla tabella di compatibilità ADR capitolo 7.5.
- Segnaletica e sicurezza: l’area deve esporre il pittogramma GHS02 (fiamma), il codice CER, la dicitura «Deposito temporaneo rifiuti pericolosi — Accesso vietato ai non addetti» e, se le quantità superano le soglie del D.Lgs. 105/2015 (Seveso III), la relativa notifica.
Per il trasporto su strada, l’Accordo ADR (edizione 2025-2026) classifica le vernici a base solvente con le seguenti voci principali:
| Numero ONU | Denominazione | Classe ADR | Gruppo di imballaggio |
|---|---|---|---|
| UN 1263 | Pittura (compresi pittura, lacca, smalto, fondo, vernice liquida e base per lacca) | Classe 3 — Liquidi infiammabili | I, II o III (in base al punto di infiammabilità) |
| UN 1139 | Soluzione di rivestimento (compresi trattamenti di superficie o rivestimenti industriali) | Classe 3 — Liquidi infiammabili | I, II o III |
| UN 3066 | Pittura (o materia affine alla pittura) corrosiva | Classe 8 — Materie corrosive | II o III |
| UN 3469 | Pittura (o materia affine alla pittura) infiammabile, corrosiva | Classe 3 (pericolo sussidiario 8) | I, II o III |
| UN 3082 | Materia pericolosa per l’ambiente, liquida, N.A.S. (vernici ecotossiche non infiammabili) | Classe 9 — Materie e oggetti pericolosi diversi | III |
Il conducente del mezzo deve essere in possesso del certificato di formazione professionale ADR (patentino ADR) in corso di validità, rilasciato dalla Motorizzazione Civile. Le vernici ad acqua non pericolose (CER 08 01 12, 08 04 10) sono esenti dagli obblighi ADR e possono essere trasportate con mezzi ordinari iscritti all’Albo Gestori Ambientali. Le vernici indurite e solidificate, se prive di solventi residui in forma libera, possono beneficiare delle esenzioni per quantità limitate (LQ) previste dal capitolo 3.4 dell’Accordo ADR.
Perché scegliere Mageco per lo smaltimento delle vernici in Lombardia
Mageco S.r.l. è un operatore autorizzato per la raccolta, il trasporto e l’intermediazione di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi ai sensi del D.Lgs. 152/2006, con iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali e capacità operativa in tutte le dodici province della Lombardia, specializzato nella gestione di vernici industriali, lacche, smalti e residui di verniciatura.
Lo smaltimento delle vernici richiede competenze trasversali che spaziano dalla chimica delle resine sintetiche alla normativa ADR, dalla corretta attribuzione dei codici CER alla scelta dell’impianto di trattamento più idoneo in funzione della composizione specifica del rifiuto. Un errore nella classificazione CER o nella gestione del trasporto ADR espone il produttore del rifiuto a sanzioni che possono superare i 90.000 euro, poiché la responsabilità del corretto smaltimento ricade sempre sul produttore ai sensi dell’art. 188 del Codice dell’Ambiente.
Mageco gestisce ogni anno centinaia di interventi di ritiro vernici per conto di verniciature industriali, falegnamerie, mobilifici, carrozzerie e stabilimenti metalmeccanici su tutto il territorio lombardo, garantendo un servizio puntuale, documentato e pienamente tracciabile.
I vantaggi del servizio Mageco per lo smaltimento vernici
- Conformità normativa completa: ogni intervento viene eseguito nel pieno rispetto del D.Lgs. 152/2006, dell’Accordo ADR e delle disposizioni di Regione Lombardia in materia ambientale. Mageco cura la compilazione del FIR, l’aggiornamento del registro di carico e scarico e la predisposizione del MUD annuale per conto del cliente.
- Classificazione CER e analisi chimiche: il team tecnico supporta il cliente nella corretta attribuzione del codice CER, coordinando le analisi di caratterizzazione presso laboratori accreditati per la verifica del contenuto di solventi, isocianati, metalli pesanti e COV residui.
- Trasporto ADR con flotta dedicata: Mageco dispone di mezzi attrezzati per il trasporto di merci pericolose ADR in classe 3 e classe 9, con conducenti dotati di patentino ADR e veicoli equipaggiati secondo le prescrizioni dei capitoli 8.1 e 9.1 dell’Accordo europeo.
- Tempi di intervento competitivi: ritiro entro 48-72 ore dalla richiesta su tutto il territorio lombardo, con possibilità di pianificazione periodica (settimanale, quindicinale o mensile) per i clienti con produzione continuativa di rifiuti di verniciatura.
- Tracciabilità documentale garantita: il cliente riceve copia del FIR controfirmato dall’impianto di destinazione, certificato di avvenuto smaltimento e report riepilogativo annuale per la compilazione del MUD e per gli audit di conformità.
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Costi dello smaltimento delle vernici e domande frequenti
Il costo dello smaltimento delle vernici varia in funzione di molteplici parametri tecnici e logistici. Non esiste una tariffa unica: ogni intervento viene quotato sulla base della composizione del rifiuto, del quantitativo, dello stato fisico e delle condizioni operative del ritiro. Mageco fornisce preventivi gratuiti e personalizzati entro 24 ore dalla richiesta, contattando il numero +39 02 668 6568 o compilando il modulo all’indirizzo mageco.it/contatti.
Fattori che influenzano i costi di smaltimento delle vernici
- Classificazione CER e pericolosità: le vernici pericolose a base solvente (CER 08 01 11*, 08 04 09*) hanno costi di smaltimento nettamente superiori rispetto alle vernici ad acqua non pericolose (CER 08 01 12, 08 04 10), a causa dei requisiti ADR per il trasporto e delle tariffe più elevate degli impianti di termodistruzione o trattamento chimico-fisico.
- Stato fisico del rifiuto: le vernici liquide richiedono fusti omologati per il trasporto ADR, con costo unitario superiore. Le vernici indurite e le morchie di verniciatura disidratate possono essere trasportate in contenitori meno onerosi, riducendo la componente logistica.
- Quantitativo conferito: i costi unitari (euro/kg o euro/fusto) diminuiscono all’aumentare del volume. Per ritiri inferiori a 200 kg può essere applicato un costo fisso minimo di presa in carico.
- Distanza dall’impianto di trattamento: la localizzazione del sito di produzione rispetto all’impianto autorizzato più vicino incide direttamente sui costi di trasporto, specialmente per le province periferiche come Sondrio e Mantova.
- Necessità di analisi chimiche: per i rifiuti con codice CER speculare (08 01 11* / 08 01 12, 08 04 09* / 08 04 10), il costo dell’analisi di caratterizzazione presso laboratorio accreditato (indicativamente tra 180 e 450 euro per campione) si somma al costo del servizio di smaltimento.
Domande frequenti sullo smaltimento delle vernici
Qual è la differenza tra vernici e pitture ai fini dello smaltimento?
Le vernici sono prodotti filmogeni trasparenti o semi-trasparenti a base di resine sintetiche (poliuretaniche, epossidiche, acriliche, nitrocellulosiche), impiegati per proteggere e rifinire superfici in legno, metallo e plastica. Le pitture sono prodotti coprenti a base di pigmenti, destinati prevalentemente all’edilizia. Entrambe possono essere classificate con il codice CER 08 01 11* se pericolose, ma le vernici industriali rientrano spesso anche nel capitolo 08 04 (codici 08 04 09* e 08 04 10) del Catalogo Europeo dei Rifiuti, in quanto la loro formulazione è assimilabile a quella di colle e sigillanti. La distinzione incide sulla scelta dell’impianto di trattamento e sulla documentazione ADR.
Le vernici indurite devono essere smaltite come rifiuti pericolosi?
Dipende dalla composizione originaria. Le vernici bicomponente poliuretaniche o epossidiche, una volta completamente reticolate e indurite, possono aver perso la componente volatile dei solventi, risultando non pericolose all’analisi di caratterizzazione. In tal caso vengono classificate con il codice CER 08 01 12 o 08 04 10 (non pericoloso). Tuttavia, se l’analisi rileva residui di isocianati liberi, metalli pesanti o altre sostanze pericolose sopra le soglie del Regolamento UE 1357/2014, la classificazione rimane pericolosa (08 01 11* o 08 04 09*). Solo l’analisi chimica può determinare con certezza la corretta classificazione.
Come devono essere stoccate le vernici esauste in azienda?
Le vernici esauste devono essere conservate in contenitori a chiusura ermetica, preferibilmente omologati ONU per il trasporto ADR, collocati in un’area coperta con pavimentazione impermeabile e bacino di contenimento. Il deposito temporaneo non può superare i dodici mesi o i 10 m³ di rifiuti pericolosi (tre mesi in caso di superamento della soglia volumetrica), come previsto dall’art. 185-bis del D.Lgs. 152/2006. I contenitori devono riportare il codice CER, la data di inizio deposito e il pittogramma di pericolo CLP/GHS pertinente.
Cosa sono le morchie di verniciatura e come si smaltiscono?
Le morchie di verniciatura sono i fanghi residui raccolti nei sistemi di abbattimento a velo d’acqua delle cabine di spruzzatura industriale. Si tratta di una miscela di particelle di vernice polverizzata, acqua e coagulanti chimici, classificata con il codice CER 08 01 13* (se contiene solventi o sostanze pericolose) o 08 01 14 (se non pericolosa). Le morchie vengono solitamente disidratate mediante filtropressa o centrifuga e successivamente conferite a impianti di termodistruzione (D10) o, per le frazioni non pericolose, a discarica autorizzata (D1). Mageco effettua il ritiro delle morchie con contenitori dedicati e mezzi ADR.
Quali sono le sanzioni per lo smaltimento illecito di vernici?
Lo smaltimento illecito di vernici pericolose è punito dall’art. 256 del D.Lgs. 152/2006 con sanzioni amministrative da 15.600 a 93.000 euro per le violazioni in materia di gestione di rifiuti pericolosi senza autorizzazione. L’abbandono di rifiuti di vernice è sanzionato dall’art. 255 con ammende da 300 a 3.000 euro per i privati e da 2.600 a 26.000 euro per le imprese. Nei casi più gravi, quali il traffico illecito organizzato, si applica l’art. 452-quaterdecies del Codice Penale con reclusione da uno a sei anni. Il versamento di vernici nelle fognature configura il reato di inquinamento idrico ai sensi dell’art. 137.
È possibile recuperare i solventi contenuti nelle vernici anziché smaltirli?
Sì, i solventi contenuti nelle vernici a base solvente possono essere recuperati mediante distillazione frazionata (operazione R2) presso impianti specializzati. Il solvente recuperato può essere reimmesso nel ciclo produttivo come solvente rigenerato. Inoltre, le vernici con elevato potere calorifico possono essere destinate a recupero energetico (R1) presso cementifici o impianti di co-incenerimento. Per le vernici ad acqua essiccate, è talvolta possibile il recupero come inerte (R5). Per valutare la fattibilità del recupero delle vernici, è necessaria un’analisi di caratterizzazione che determini la composizione e il potere calorifico del rifiuto.
Mageco ritira le vernici esauste in tutte le province lombarde?
Sì, Mageco S.r.l. effettua il servizio di ritiro e smaltimento vernici in tutte le dodici province della Lombardia: Milano, Brescia, Bergamo, Monza e Brianza, Como, Varese, Pavia, Cremona, Mantova, Lecco, Lodi e Sondrio. Il servizio è rivolto a verniciature industriali, falegnamerie, mobilifici, carrozzerie, cantieri navali, industrie metalmeccaniche e qualsiasi impresa che produca rifiuti di verniciatura. Per richiedere un preventivo gratuito è possibile contattare il numero +39 02 668 6568 oppure inviare una richiesta tramite il modulo online all’indirizzo mageco.it/contatti.
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Lo smaltimento delle vernici si inserisce nel contesto più ampio della gestione dei rifiuti chimici industriali, dei residui di finitura superficiale e dei sottoprodotti della lavorazione di legno e metalli. Mageco offre servizi dedicati anche per tipologie di rifiuto strettamente correlate alle vernici. Di seguito le guide di approfondimento per i servizi affini e per ciascuna provincia lombarda:
- Recupero vernici e residui di verniciatura industriale in Lombardia
- Smaltimento pitture e residui di verniciatura edile
- Smaltimento solventi esausti e miscele solventi organici
- Smaltimento rifiuti pericolosi in Lombardia: guida completa
- Smaltimento rifiuti da cantiere edile e demolizione
Smaltimento vernici nelle province lombarde
- Smaltimento vernici a Milano
- Smaltimento vernici a Brescia
- Smaltimento vernici a Bergamo
- Smaltimento vernici a Monza e Brianza
- Smaltimento vernici a Como
- Smaltimento vernici a Varese
- Smaltimento vernici a Pavia
- Smaltimento vernici a Cremona
- Smaltimento vernici a Mantova
- Smaltimento vernici a Lecco
- Smaltimento vernici a Lodi
- Smaltimento vernici a Sondrio