Come smaltire i terreni contaminati in Lombardia? Normative sulla bonifica, soglie CSC/CSR e procedure operative per lo smaltimento suoli
Lo smaltimento terreni contaminati è una delle operazioni più delicate e regolamentate nell’ambito della gestione ambientale. Quando un suolo risulta inquinato da sostanze chimiche, idrocarburi, metalli pesanti o altri contaminanti, la normativa italiana impone procedure rigorose di caratterizzazione, bonifica e, ove necessario, rimozione e conferimento a impianti autorizzati. Secondo i dati pubblicati da ISPRA nell’Anagrafe dei Siti Contaminati 2025, in Italia si contano oltre 23.000 siti potenzialmente contaminati e circa 6.200 siti con procedimento attivo. La Lombardia, in ragione della sua storica vocazione industriale, detiene una quota significativa di questi procedimenti, con oltre 3.500 siti censiti nelle banche dati di ARPA Lombardia.
Mageco S.r.l., con sede in Via Medardo Rosso 4, 20159 Milano (MI), opera da anni nel settore della gestione dei terreni contaminati, supportando imprese edili, industrie e amministrazioni pubbliche in tutto il territorio lombardo. Grazie alle iscrizioni all’Albo Nazionale Gestori Ambientali e alle certificazioni di sistema, l’azienda garantisce un servizio di smaltimento terreni conforme al Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/2006, con piena tracciabilità documentale e tempi di intervento rapidi. In questa guida completa, Lei troverà tutte le informazioni necessarie per gestire correttamente i terreni contaminati: dalla classificazione CER all’analisi di rischio, dalle soglie CSC/CSR fino alle procedure di messa in sicurezza operativa (MISO) e smaltimento definitivo.
Terreni contaminati: definizione, classificazione CER e tipologie di contaminazione
I terreni contaminati sono suoli in cui la concentrazione di una o più sostanze inquinanti supera le Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) stabilite dalla Tabella 1, Allegato 5 al Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/2006. Quando tale superamento viene accertato, il sito rientra nella disciplina della bonifica e, qualora l’analisi di rischio sito-specifica confermi il superamento delle Concentrazioni Soglia di Rischio (CSR), il suolo deve essere sottoposto a interventi di messa in sicurezza, bonifica o smaltimento in impianti autorizzati.
La classificazione dei terreni contaminati ai fini dello smaltimento segue il sistema del Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER). La famiglia principale è la 17 05, che comprende i codici specifici per terre e rocce da scavo e fanghi di dragaggio. Tuttavia, la classificazione definitiva del rifiuto dipende dalla natura e dalla concentrazione delle sostanze contaminanti presenti. Se il terreno contiene sostanze pericolose al di sopra delle soglie indicate nell’Allegato D alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006, il codice CER assume l’asterisco (*) che lo identifica come rifiuto pericoloso.
È fondamentale distinguere i terreni contaminati disciplinati dal Titolo V (bonifica di siti contaminati) dalle terre e rocce da scavo non contaminate, regolamentate dal D.P.R. 120/2017. Questa distinzione incide in modo determinante sulle procedure autorizzative, sui costi di gestione e sulle responsabilità del produttore del rifiuto. Un terreno che non supera le CSC può essere riutilizzato come sottoprodotto ai sensi del citato D.P.R. 120/2017, mentre un terreno con superamento delle CSC diventa a tutti gli effetti un rifiuto da gestire secondo la normativa ambientale.
Le tipologie di contaminazione più frequenti nei siti lombardi comprendono: idrocarburi pesanti (C>12), idrocarburi leggeri (C≤12), metalli pesanti (piombo, cromo VI, nichel, arsenico, mercurio), composti organo-clorurati (PCB, diossine, solventi clorurati), BTEX (benzene, toluene, etilbenzene, xileni) e IPA (idrocarburi policiclici aromatici). Ciascuna di queste categorie implica soglie CSC differenti a seconda della destinazione d’uso del sito — residenziale/verde pubblico (Colonna A) oppure commerciale/industriale (Colonna B).
| Codice CER | Descrizione | Classificazione |
|---|---|---|
| 17 05 03* | Terra e rocce contenenti sostanze pericolose | Rifiuto pericoloso |
| 17 05 04 | Terra e rocce diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 | Rifiuto non pericoloso |
| 17 05 05* | Fanghi di dragaggio contenenti sostanze pericolose | Rifiuto pericoloso |
| 17 05 06 | Fanghi di dragaggio diversi da quelli di cui alla voce 17 05 05 | Rifiuto non pericoloso |
| 19 13 01* | Rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose | Rifiuto pericoloso |
| 19 13 02 | Rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli della voce 19 13 01 | Rifiuto non pericoloso |
| 17 05 07* | Pietrisco per massicciate ferroviarie contenente sostanze pericolose | Rifiuto pericoloso |
| Sostanza contaminante | Colonna A — Residenziale/Verde (mg/kg) | Colonna B — Commerciale/Industriale (mg/kg) |
|---|---|---|
| Arsenico | 20 | 50 |
| Piombo | 100 | 1.000 |
| Cromo totale | 150 | 800 |
| Cromo VI | 2 | 15 |
| Mercurio | 1 | 5 |
| Benzene | 0,1 | 2 |
| Idrocarburi C>12 | 50 | 750 |
| IPA totali | 10 | 100 |

Normative sullo smaltimento terreni: Titolo V D.Lgs. 152/2006, CSC e CSR
Il quadro normativo per lo smaltimento dei terreni contaminati è disciplinato principalmente dal Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/2006, noto come Codice dell’Ambiente, che regola le procedure di bonifica dei siti contaminati agli articoli da 239 a 253. Questa sezione del Testo Unico Ambientale definisce obblighi, responsabilità, procedure e parametri tecnici che governano ogni fase della gestione dei suoli inquinati, dalla scoperta della contaminazione fino alla certificazione di avvenuta bonifica.
Il procedimento di bonifica si attiva quando il responsabile dell’inquinamento, o il proprietario del sito, riscontra il superamento delle CSC indicate nella Tabella 1 dell’Allegato 5. L’art. 242 del D.Lgs. 152/2006 prevede che, entro 24 ore dalla scoperta della contaminazione, il soggetto responsabile debba darne comunicazione al Comune, alla Provincia (oggi Città Metropolitana o Provincia), alla Regione e ad ARPA Lombardia. Entro 30 giorni dalla comunicazione, il responsabile deve presentare un Piano di caratterizzazione che descriva lo stato di contaminazione del sito.
Al termine della caratterizzazione, se i risultati analitici confermano il superamento delle CSC, il responsabile deve procedere con l’analisi di rischio sito-specifica (art. 242, comma 4). Questa analisi determina le Concentrazioni Soglia di Rischio (CSR), ovvero le concentrazioni massime accettabili di contaminanti nel suolo in relazione alle specifiche condizioni del sito, alla destinazione d’uso e ai potenziali recettori (popolazione, acque sotterranee, ecosistemi). Se le concentrazioni rilevate superano anche le CSR, il sito viene dichiarato contaminato e il responsabile deve presentare un progetto di bonifica o di messa in sicurezza.
Le principali opzioni operative previste dalla normativa comprendono:
- Messa in sicurezza d’emergenza (MISE): interventi immediati per contenere la diffusione della contaminazione, previsti dall’art. 240, comma 1, lettera m)
- Messa in sicurezza operativa (MISO): interventi di contenimento e gestione della contaminazione durante l’esercizio dell’attività produttiva, ai sensi dell’art. 240, comma 1, lettera n)
- Messa in sicurezza permanente (MISP): interventi volti all’isolamento definitivo delle fonti inquinanti, con monitoraggio e manutenzione, previsti dall’art. 240, comma 1, lettera o)
- Bonifica: rimozione e/o riduzione della contaminazione fino al raggiungimento delle CSR, ai sensi dell’art. 240, comma 1, lettera p)
Il D.Lgs. 116/2020 ha inoltre recepito le direttive europee 2018/851/UE e 2018/852/UE, aggiornando alcuni aspetti della gestione dei rifiuti e rafforzando i principi di economia circolare. Per quanto riguarda i terreni contaminati, le Regioni possono adottare disciplinari tecnici specifici. La Regione Lombardia, con la D.G.R. n. XI/1838 del 2019 e successivi aggiornamenti, ha definito procedure regionali per la gestione dei procedimenti di bonifica, inclusi i criteri per la caratterizzazione e le modalità di validazione dei risultati analitici da parte di ARPA.
Documentazione obbligatoria per lo smaltimento terreni
- Formulario di Identificazione Rifiuti (FIR) — per ogni trasporto di terreno contaminato verso l’impianto autorizzato
- Registro di carico e scarico — tenuto dal produttore e dal gestore dell’impianto di destino
- Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD) — dichiarazione annuale dei rifiuti prodotti
- Piano di caratterizzazione ambientale — approvato dalla Conferenza dei Servizi ai sensi dell’art. 242
- Analisi di rischio sito-specifica — redatta secondo i criteri ISPRA e validata da ARPA
- Progetto di bonifica o di messa in sicurezza — approvato dalla Regione o dall’ente delegato
- Rapporti di prova analitici — campionamenti conformi a DM 13 settembre 1999 e norme UNI
- Omologa del rifiuto — analisi chimica completa per l’accettazione presso l’impianto di destino
Come funziona lo smaltimento dei terreni contaminati in Lombardia
Lo smaltimento dei terreni contaminati è un processo articolato in più fasi, che parte dall’indagine ambientale preliminare e si conclude con la certificazione di avvenuta bonifica rilasciata dalla Provincia o dalla Città Metropolitana competente, previa validazione di ARPA Lombardia. In Lombardia, il procedimento segue la disciplina del Titolo V e le specifiche indicazioni regionali in materia di caratterizzazione e monitoraggio.
La corretta gestione operativa richiede il coordinamento tra diversi soggetti — responsabile dell’inquinamento, proprietario del sito, consulenti ambientali, trasportatori autorizzati e impianti di trattamento/smaltimento — e la produzione di una documentazione analitica e amministrativa rigorosa. Ogni errore nella catena documentale può comportare il blocco del procedimento, sanzioni amministrative o, nei casi più gravi, conseguenze penali ai sensi dell’art. 257 del D.Lgs. 152/2006 (omessa bonifica).
Le fasi operative dello smaltimento terreni contaminati
- Indagine ambientale preliminare e campionamento: esecuzione di sondaggi geognostici, prelievo di campioni di suolo a diverse profondità, invio ai laboratori accreditati per l’analisi delle sostanze contaminanti previste dalla Tabella 1 dell’Allegato 5. Il piano di campionamento segue le indicazioni di ARPA Lombardia e le norme tecniche (UNI 10802, ISO 18400).
- Caratterizzazione ambientale e analisi dei risultati: confronto dei risultati analitici con le CSC. Se almeno un parametro supera le CSC, il sito è classificato come “potenzialmente contaminato” e si procede con l’analisi di rischio.
- Analisi di rischio sito-specifica: applicazione del modello concettuale del sito per determinare le CSR. Si utilizzano software validati (ad esempio RBCA Tool Kit, RISC, Risk-net) che tengono conto delle caratteristiche idrogeologiche, della destinazione d’uso, dei percorsi di esposizione e dei recettori.
- Progetto di bonifica o MISO: se le concentrazioni superano le CSR, il responsabile presenta il progetto operativo alla Conferenza dei Servizi. Il progetto può prevedere la bonifica per scavo e smaltimento (dig & dump), il trattamento in situ (bioventing, soil vapor extraction, ossidazione chimica) oppure la messa in sicurezza operativa.
- Scavo, classificazione e trasporto: i terreni escavati vengono classificati analiticamente per l’attribuzione del codice CER (17 05 03*, 17 05 04, 19 13 01*, 19 13 02). Il trasporto avviene con automezzi autorizzati e iscritti all’Albo Gestori Ambientali, con emissione del FIR per ciascun viaggio.
- Conferimento e smaltimento/trattamento: i terreni vengono conferiti a impianti autorizzati con specifica autorizzazione integrata ambientale (AIA) o autorizzazione ordinaria. Le operazioni possono essere di smaltimento definitivo (D1 — deposito in discarica, D9 — trattamento chimico-fisico) o di recupero (R5 — riciclo/recupero di sostanze inorganiche).
- Certificazione di avvenuta bonifica: al termine degli interventi, ARPA Lombardia effettua la validazione analitica dei risultati e la Provincia/Città Metropolitana rilascia la certificazione di avvenuta bonifica ai sensi dell’art. 248 del D.Lgs. 152/2006.
Principali tipologie di impianti autorizzati per terreni contaminati in Lombardia
| Tipologia impianto | Operazione autorizzata | CER accettati | Area di copertura |
|---|---|---|---|
| Discarica per rifiuti non pericolosi | D1 — Deposito sul/nel suolo | 17 05 04, 19 13 02 | Province MI, BG, BS |
| Discarica per rifiuti pericolosi | D1 — Deposito sul/nel suolo | 17 05 03*, 19 13 01* | Impianti autorizzati su scala nazionale |
| Impianto di trattamento chimico-fisico | D9 — Trattamento chimico-fisico | 17 05 03*, 17 05 04 | Province MI, PV, CR |
| Impianto di inertizzazione/stabilizzazione | D9 — Trattamento e inertizzazione | 17 05 03*, 19 13 01* | Province MI, BS |
| Impianto di soil washing | R5 / D9 — Lavaggio e separazione | 17 05 04, 17 05 03* | Province MI, BG |
| Impianto di desorbimento termico | D9 / R5 — Trattamento termico a bassa temperatura | 17 05 03*, 17 05 04 | Impianti specializzati su scala nazionale |
La scelta dell’impianto di destino dipende dalla natura e dalla concentrazione dei contaminanti, dalla classificazione CER del terreno e dalla disponibilità di capacità autorizzata. Mageco collabora con una rete consolidata di impianti autorizzati in Lombardia e nel Nord Italia, garantendo la corretta collocazione di ogni tipologia di terreno contaminato nel rispetto della gerarchia dei rifiuti e del principio di prossimità.

La caratterizzazione ambientale e l’analisi di rischio sito-specifica
La caratterizzazione ambientale è l’insieme delle indagini tecniche finalizzate a definire la natura, l’estensione e il grado di contaminazione di un sito, e rappresenta il presupposto imprescindibile per qualsiasi intervento di smaltimento terreni contaminati. Senza una caratterizzazione completa e validata, non è possibile classificare correttamente i rifiuti, dimensionare gli interventi di bonifica né individuare l’impianto di destino appropriato.
Il Piano di caratterizzazione deve essere redatto secondo i criteri tecnici stabiliti dall’Allegato 2 al Titolo V del D.Lgs. 152/2006 e dalle linee guida regionali. La Regione Lombardia, in collaborazione con ARPA, ha pubblicato specifiche indicazioni operative per il campionamento dei suoli, la definizione delle maglie di indagine e i set analitici minimi. La griglia di campionamento prevede generalmente una maglia di 25 × 25 metri per i siti industriali di medie dimensioni, con infittimenti nelle aree sorgente note o sospette.
I campioni di suolo vengono prelevati a diverse profondità (tipicamente 0-1 m, 1-2 m e al di sotto della falda, se presente) e analizzati presso laboratori accreditati ACCREDIA per la ricerca dei parametri previsti dalla Tabella 1 dell’Allegato 5. I parametri standard comprendono metalli pesanti, BTEX, IPA, idrocarburi leggeri e pesanti, composti organo-clorurati, PCB, diossine e furani, amianto (se rilevante) e ulteriori analiti specifici in relazione all’attività produttiva svolta sul sito.
L’analisi di rischio sito-specifica, disciplinata dall’Allegato 1 al Titolo V, applica modelli matematici che simulano il trasporto dei contaminanti dalla sorgente ai potenziali recettori attraverso i percorsi di esposizione identificati nel modello concettuale del sito. I percorsi tipici includono: ingestione diretta di suolo, contatto dermico, inalazione di vapori e polveri outdoor e indoor, lisciviazione verso le acque sotterranee. Il risultato dell’analisi di rischio è la determinazione delle CSR: se le concentrazioni nel suolo sono inferiori alle CSR, il sito può essere considerato non contaminato anche in presenza di superamenti delle CSC.
Questa distinzione è cruciale. Un terreno che supera le CSC ma non le CSR può non richiedere bonifica, ma resta comunque soggetto a monitoraggio. Un terreno che supera le CSR è formalmente contaminato e necessita di interventi obbligatori. Per questo motivo, la corretta esecuzione dell’analisi di rischio può fare la differenza tra un intervento da centinaia di migliaia di euro e una semplice attività di monitoraggio.
Perché scegliere Mageco per lo smaltimento terreni contaminati
Mageco S.r.l. è un operatore specializzato nella gestione ambientale che offre un servizio completo per lo smaltimento terreni contaminati, dalla fase di indagine preliminare fino alla certificazione di avvenuta bonifica. L’azienda dispone delle competenze tecniche, delle autorizzazioni e della rete impiantistica necessarie per gestire ogni fase del processo in conformità al Titolo V del D.Lgs. 152/2006 e alle normative regionali lombarde.
La gestione dei terreni contaminati richiede un approccio multidisciplinare che coinvolge competenze in campo geologico, chimico, ingegneristico e normativo. Mageco coordina tutte le fasi operative — campionamento, analisi, classificazione CER, trasporto e conferimento — con un unico interlocutore per il committente, riducendo i tempi di gestione e minimizzando il rischio di non conformità documentali che potrebbero rallentare o bloccare il procedimento di bonifica.
L’azienda opera in tutta la Lombardia, servendo le province di Milano, Brescia, Bergamo, Monza e Brianza, Como, Varese, Pavia, Cremona, Mantova, Lecco, Lodi e Sondrio. Ogni intervento viene pianificato in base alle specificità del sito, alla natura della contaminazione e alle prescrizioni degli enti competenti.
I vantaggi del nostro servizio di smaltimento terreni
- Conformità normativa integrale: ogni fase dello smaltimento è gestita nel pieno rispetto del Titolo V D.Lgs. 152/2006, delle norme tecniche UNI/ISO e delle prescrizioni regionali. La documentazione viene predisposta per superare con successo le verifiche di ARPA Lombardia.
- Rete impiantistica qualificata: Mageco collabora con impianti di trattamento e discariche autorizzate su scala regionale e nazionale, garantendo la corretta destinazione di terreni contaminati pericolosi (CER 17 05 03*, 19 13 01*) e non pericolosi (CER 17 05 04, 19 13 02).
- Tracciabilità completa: ogni carico è documentato con FIR, rapporti di prova analitici e certificati di avvenuto smaltimento. Il committente riceve un fascicolo documentale completo per ciascun intervento, utilizzabile anche in sede di certificazione di bonifica.
- Intervento rapido e coordinato: dalla presa in carico della richiesta all’avvio delle operazioni di scavo e trasporto, i tempi sono ottimizzati grazie a una flotta propria di automezzi autorizzati e a un team operativo dedicato.
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Costi dello smaltimento terreni contaminati e domande frequenti
Il costo dello smaltimento terreni contaminati varia in modo significativo in funzione di diversi fattori tecnici e logistici. A differenza di altri rifiuti, i terreni contaminati richiedono fasi analitiche e autorizzative che incidono sul costo complessivo dell’operazione. Per questa ragione, ogni preventivo viene elaborato da Mageco sulla base di un’analisi specifica del caso, considerando i risultati delle indagini ambientali e le prescrizioni degli enti competenti.
Fattori che influenzano i costi dello smaltimento terreni
- Tipologia e concentrazione dei contaminanti: un terreno classificato come pericoloso (CER 17 05 03*) ha costi di smaltimento significativamente superiori rispetto a un terreno non pericoloso (CER 17 05 04), poiché richiede impianti specializzati e spesso discariche per rifiuti pericolosi con capacità limitata.
- Volume di terreno da smaltire: i quantitativi da gestire influiscono sia sui costi di trasporto sia sulle tariffe di conferimento, che vengono generalmente calcolate a tonnellata. Volumi elevati possono consentire economie di scala.
- Distanza dall’impianto di destino: il trasporto dei terreni contaminati richiede automezzi autorizzati e iscritti all’Albo Gestori Ambientali. La distanza tra il sito di scavo e l’impianto di conferimento incide direttamente sui costi logistici.
- Costi analitici e di caratterizzazione: le analisi chimiche per la classificazione CER e per l’omologa del rifiuto rappresentano una voce di costo rilevante, soprattutto per i set analitici estesi (metalli, BTEX, IPA, PCB, diossine).
- Prescrizioni specifiche dell’ente competente: la Conferenza dei Servizi può imporre condizioni aggiuntive (monitoraggi post-operam, barriere idrauliche, interventi sul sottosuolo) che incrementano il costo complessivo della bonifica.
Domande frequenti sullo smaltimento terreni contaminati
Quando un terreno viene classificato come contaminato ai sensi di legge?
Un terreno viene formalmente classificato come contaminato quando l’analisi di rischio sito-specifica, condotta ai sensi dell’art. 242, comma 4, del D.Lgs. 152/2006, dimostra che le concentrazioni delle sostanze inquinanti nel suolo superano le Concentrazioni Soglia di Rischio (CSR). Il semplice superamento delle CSC (Concentrazioni Soglia di Contaminazione) qualifica il sito come “potenzialmente contaminato”, ma non ancora come contaminato in senso giuridico. Solo dopo la validazione dell’analisi di rischio da parte di ARPA si determina lo stato di contaminazione effettivo.
Qual è la differenza tra CSC e CSR per i terreni contaminati?
Le CSC (Concentrazioni Soglia di Contaminazione) sono valori tabellari fissati nell’Allegato 5 al Titolo V del D.Lgs. 152/2006, suddivisi in Colonna A (uso residenziale/verde pubblico) e Colonna B (uso commerciale/industriale). Le CSR (Concentrazioni Soglia di Rischio) sono invece valori calcolati caso per caso mediante l’analisi di rischio sito-specifica, che tiene conto delle condizioni reali del sito: idrogeologia, destinazione d’uso, percorsi di esposizione e recettori. Le CSR possono risultare superiori o inferiori alle CSC a seconda del modello concettuale del sito.
Quali codici CER si applicano ai terreni contaminati da smaltire?
I principali codici CER per i terreni contaminati sono: 17 05 03* (terra e rocce contenenti sostanze pericolose), 17 05 04 (terra e rocce non pericolose), 19 13 01* (rifiuti solidi da bonifica contenenti sostanze pericolose) e 19 13 02 (rifiuti solidi da bonifica non pericolosi). L’attribuzione del codice corretto dipende dai risultati delle analisi chimiche effettuate sul campione di terreno e dalla verifica delle caratteristiche di pericolo (HP) ai sensi del Regolamento UE 1357/2014.
Cosa si intende per messa in sicurezza operativa (MISO) dei terreni?
La messa in sicurezza operativa (MISO) è definita dall’art. 240, comma 1, lettera n) del D.Lgs. 152/2006 come l’insieme degli interventi eseguiti su un sito contaminato dove è ancora in corso un’attività produttiva. La MISO prevede misure di contenimento della contaminazione (ad esempio barriere idrauliche, capping, sistemi di aspirazione vapori) e un programma di monitoraggio a lungo termine, senza necessariamente raggiungere le CSR. È una soluzione adottata quando la bonifica completa non è compatibile con la prosecuzione dell’attività industriale.
Chi è responsabile dello smaltimento dei terreni contaminati?
Ai sensi degli artt. 242 e 245 del D.Lgs. 152/2006, il responsabile dell’inquinamento è il soggetto obbligato a procedere alla bonifica a proprie spese. Se il responsabile non è individuabile o non provvede, il proprietario del sito, pur non essendo obbligato alla bonifica attiva, può essere tenuto a sostenerne i costi nei limiti del valore del sito dopo la bonifica. Il Comune, la Provincia e la Regione intervengono in via sostitutiva qualora i soggetti obbligati non provvedano, con diritto di rivalsa.
Quanto tempo richiede il procedimento di bonifica e smaltimento terreni?
La durata del procedimento varia considerevolmente in base alla complessità del caso. La sola fase di caratterizzazione e analisi di rischio può richiedere da 3 a 12 mesi, a seconda dell’estensione del sito e del numero di campioni. La fase progettuale e autorizzativa (approvazione del progetto di bonifica in Conferenza dei Servizi) richiede generalmente da 6 a 18 mesi. Le operazioni di scavo, trasporto e smaltimento possono durare da poche settimane a diversi mesi, in funzione dei volumi e della tipologia di contaminazione. L’intero procedimento, dalla comunicazione iniziale alla certificazione di avvenuta bonifica, può estendersi da 2 a 5 anni per i siti di media complessità.
I terreni contaminati possono essere recuperati anziché smaltiti in discarica?
Sì, in molti casi i terreni contaminati possono essere trattati mediante tecnologie di soil washing, desorbimento termico, bioremediation o stabilizzazione/solidificazione, con l’obiettivo di ridurre le concentrazioni dei contaminanti al di sotto delle soglie previste e consentire il riutilizzo del materiale in operazioni di recupero (codice R5). La scelta della tecnologia di trattamento dipende dalla natura dei contaminanti, dalla granulometria del terreno e dalla fattibilità tecnico-economica. Mageco valuta sempre la possibilità di recupero prima di optare per lo smaltimento definitivo in discarica.
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La gestione dei terreni contaminati si inserisce in un contesto più ampio di servizi ambientali offerti da Mageco. Per approfondire tematiche correlate allo smaltimento suoli e alla bonifica dei siti contaminati, consulti le nostre guide specifiche:
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