Come smaltire terre e rocce da scavo in Lombardia? D.P.R. 120/2017, classificazione e procedure operative

Lo smaltimento terre e rocce da scavo rappresenta una delle tematiche più complesse nella gestione dei rifiuti da cantiere. Ogni anno in Lombardia vengono movimentati milioni di metri cubi di materiale terroso proveniente da scavi edili, infrastrutturali e di bonifica, come documentato nei rapporti annuali di ARPA Lombardia. La disciplina giuridica delle terre e rocce da scavo si colloca in un’area normativa articolata, a cavallo fra la gestione dei rifiuti e il regime dei sottoprodotti, regolata dal D.P.R. 120/2017 e dal Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006. La distinzione fra materiale riutilizzabile come sottoprodotto e rifiuto destinato allo smaltimento dipende dalla caratterizzazione chimica e dal confronto con le Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) stabilite nella Tabella 1, Allegato 5, Titolo V del D.Lgs. 152/2006.

Mageco S.r.l., con sede a Milano in Via Medardo Rosso 4 e operativa su tutto il territorio lombardo, è specializzata nello smaltimento terre e rocce da scavo, nella caratterizzazione dei terreni e nella gestione integrata dei materiali da cantiere. Grazie alle iscrizioni all’Albo Nazionale Gestori Ambientali e a un sistema di gestione certificato, l’azienda garantisce la piena conformità alle disposizioni del D.P.R. 120/2017 e del D.Lgs. 152/2006. In questa guida completa troverà tutte le informazioni necessarie per classificare correttamente i materiali di scavo, ottemperare agli obblighi documentali e gestire lo smaltimento in modo efficiente, sicuro e conforme alla legge.

Cosa sono le terre e rocce da scavo: definizione, codici CER e categorie

Le terre e rocce da scavo sono i materiali naturali provenienti da attività di scavo, perforazione, costruzione o demolizione, classificati nel sottocapitolo CER 17 05 del Catalogo Europeo dei Rifiuti con i codici 17 05 04 (terre e rocce non pericolose) e 17 05 03* (terre e rocce contenenti sostanze pericolose). La distinzione fra le due codifiche è determinante ai fini della gestione: il primo riguarda materiali conformi alle soglie ambientali, il secondo identifica terreni contaminati da idrocarburi, metalli pesanti, solventi o altre sostanze inquinanti.

La definizione giuridica di “terre e rocce da scavo” è contenuta nell’art. 2, comma 1, lett. c) del D.P.R. 120/2017. Rientrano in questa categoria il suolo escavato, comprese eventuali presenze naturali diite, argille, limi, sabbie, ghiaie e rocce, nonché i materiali di riporto purché conformi ai requisiti previsti dalla norma. Non rientrano, invece, i fanghi di dragaggio, i rifiuti risultanti da processi produttivi o i materiali contenenti amianto (per i quali si applicano specifiche discipline come il D.M. 6 settembre 1994 e il D.Lgs. 81/2008).

La composizione del materiale scavato può variare notevolmente in funzione del contesto geologico e della storia dell’area. Nelle zone industriali o ex-industriali della Lombardia — particolarmente frequenti nell’hinterland milanese, nel bresciano e lungo l’asta del Po — i terreni possono presentare contaminazioni pregresse che richiedono una caratterizzazione analitica approfondita prima di qualsiasi movimentazione. La percentuale di materiale classificato come rifiuto pericoloso (CER 17 05 03*) in Lombardia si attesta intorno al 5-8% del totale escavato, secondo i dati regionali più recenti.

Codici CER per terre e rocce da scavo: classificazione e destinazione
Codice CER Descrizione Pericolosità Destinazione tipica
17 05 04 Terra e rocce diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03* Non pericoloso Recupero ambientale, riempimento, discarica per inerti
17 05 03* Terra e rocce contenenti sostanze pericolose Pericoloso Impianto di trattamento, discarica per rifiuti pericolosi
17 05 05* Fanghi di dragaggio contenenti sostanze pericolose Pericoloso Impianto specializzato di trattamento fanghi
17 05 06 Fanghi di dragaggio diversi da quelli di cui alla voce 17 05 05* Non pericoloso Recupero o discarica per inerti
17 05 07* Pietrisco per massicciate ferroviarie contenente sostanze pericolose Pericoloso Impianto autorizzato per rifiuti pericolosi
17 05 08 Pietrisco per massicciate ferroviarie diverso da quello di cui alla voce 17 05 07* Non pericoloso Riutilizzo o recupero ambientale
20 02 02 Terra e rocce (da manutenzione aree verdi) Non pericoloso Compostaggio o recupero ambientale

Occorre sottolineare che la classificazione CER non esaurisce gli obblighi del produttore. Ai sensi dell’art. 184, comma 4, del D.Lgs. 152/2006, il produttore deve effettuare la caratterizzazione del rifiuto mediante analisi chimica accreditata per confermare o escludere la presenza di sostanze pericolose. In caso di dubbio sulla natura del materiale, il principio di precauzione impone l’attribuzione del codice CER a specchio pericoloso (17 05 03*).

Normativa sullo smaltimento terre e rocce: D.P.R. 120/2017, D.Lgs. 152/2006 e disposizioni regionali

Il quadro normativo per lo smaltimento delle terre e rocce da scavo è disciplinato principalmente dal D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120 (Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo) e dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, Parte Quarta, Titolo V, che stabilisce le soglie di contaminazione e le procedure di bonifica. Questo impianto normativo distingue nettamente due regimi: quello del sottoprodotto (le terre riutilizzabili senza operazioni di smaltimento) e quello del rifiuto (i materiali che necessitano di trattamento o conferimento in discarica).

Il D.P.R. 120/2017 ha sostituito e riordinato le precedenti disposizioni frammentarie, introducendo una disciplina organica per la gestione delle terre e rocce da scavo sia nell’ambito di opere soggette a VIA (Valutazione di Impatto Ambientale) sia per i cantieri di piccole dimensioni. L’art. 4 del Decreto definisce i requisiti affinché le terre e rocce possano qualificarsi come sottoprodotti ai sensi dell’art. 184-bis del D.Lgs. 152/2006: devono essere generate durante la realizzazione di un’opera, il loro utilizzo deve essere certo e integrale, devono soddisfare i requisiti ambientali e di qualità e non devono essere sottoposte a trattamenti diversi dalla normale pratica industriale.

Quando le terre e rocce non soddisfano i requisiti per la qualifica di sottoprodotto — ad esempio perché superano le CSC della Tabella 1, Allegato 5, Titolo V del D.Lgs. 152/2006, oppure perché contengono materiali antropici in percentuale superiore al 20% in peso — devono essere gestite come rifiuti. In tal caso si applicano le disposizioni della Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 e il trasporto deve avvenire con Formulario di Identificazione Rifiuti (FIR), veicoli iscritti all’Albo Gestori Ambientali e conferimento presso impianti autorizzati.

A livello regionale, la Regione Lombardia ha emanato specifiche linee guida per la gestione delle terre e rocce da scavo con la D.G.R. n. XI/1838 del 2019, che integra il quadro nazionale con indicazioni operative relative al campionamento, all’analisi e alla movimentazione dei materiali nel territorio regionale. La D.G.R. stabilisce, tra l’altro, le modalità di comunicazione agli enti competenti e i protocolli di campionamento da seguire nei siti con potenziale contaminazione storica.

Documentazione obbligatoria per lo smaltimento terre e rocce

  • Formulario di Identificazione Rifiuti (FIR) — obbligatorio per ogni trasporto di terre classificate come rifiuto, da compilare in quattro copie ai sensi dell’art. 193 del D.Lgs. 152/2006
  • Registro di carico e scarico — il produttore deve annotare le operazioni entro 10 giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto (art. 190 D.Lgs. 152/2006)
  • Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD) — dichiarazione annuale obbligatoria entro il 30 giugno dell’anno successivo
  • Piano di Utilizzo — necessario quando le terre e rocce sono gestite come sottoprodotto nell’ambito di opere soggette a VIA o AIA (art. 9 D.P.R. 120/2017)
  • Dichiarazione di Utilizzo — per cantieri di piccole dimensioni o opere non soggette a VIA, da presentare all’ARPA territorialmente competente almeno 15 giorni prima dell’inizio dei lavori (art. 21 D.P.R. 120/2017)
  • Rapporto di caratterizzazione ambientale — analisi chimiche eseguite da laboratori accreditati secondo le norme UNI EN ISO 17025

Caratterizzazione ambientale e soglie CSC: quando il terreno di scavo diventa rifiuto

La caratterizzazione ambientale delle terre e rocce da scavo consiste nell’analisi chimica del materiale escavato per determinare la concentrazione di inquinanti e confrontarla con le Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) riportate nella Tabella 1, Allegato 5, Titolo V del D.Lgs. 152/2006. Il superamento anche di un solo parametro CSC comporta l’impossibilità di gestire il materiale come sottoprodotto e ne determina la classificazione come rifiuto, con conseguente obbligo di smaltimento presso impianti autorizzati.

Le CSC sono differenziate in funzione della destinazione d’uso del sito di origine. La Tabella 1 prevede due colonne: la Colonna A (siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale), con valori più restrittivi, e la Colonna B (siti ad uso commerciale e industriale), con soglie più elevate. Ad esempio, per gli idrocarburi pesanti (C>12), la Colonna A prevede un limite di 50 mg/kg, mentre la Colonna B consente fino a 750 mg/kg. Per il piombo, i limiti sono rispettivamente 100 mg/kg e 1.000 mg/kg.

Il protocollo di campionamento deve seguire le indicazioni dell’Allegato 2 al D.P.R. 120/2017, che prevede un campione ogni 2.000 metri cubi di materiale (con un minimo di 3 campioni per sito) e la ricerca di un set analitico che comprende metalli pesanti (As, Cd, Co, Cr totale, Cr VI, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn), idrocarburi (C<12 e C>12), IPA, BTEX, PCB e amianto. Nei siti con sospetta contaminazione pregressa, il set analitico può essere ampliato su indicazione di ARPA Lombardia.

Principali parametri CSC per terre e rocce da scavo (Tabella 1, Allegato 5, Titolo V D.Lgs. 152/2006)
Parametro Colonna A (residenziale) mg/kg Colonna B (industriale) mg/kg
Arsenico (As) 20 50
Cadmio (Cd) 2 15
Cromo totale (Cr) 150 800
Cromo VI (Cr VI) 2 15
Mercurio (Hg) 1 5
Nichel (Ni) 120 500
Piombo (Pb) 100 1.000
Zinco (Zn) 150 1.500
Idrocarburi C<12 10 250
Idrocarburi C>12 50 750
Benzene 0,1 2
IPA (somma) 10 100
Amianto 1.000 (mg/kg) 1.000 (mg/kg)

Un aspetto critico riguarda i cosiddetti “materiali di riporto”, ovvero terreni che contengono una componente antropica (frammenti di laterizio, scorie, residui industriali). L’art. 3 del D.P.R. 120/2017 stabilisce che i materiali di riporto possano essere qualificati come sottoprodotto solo se la componente antropica non supera il 20% in peso e se la matrice naturale rispetta le CSC. In caso contrario, il materiale è classificato come rifiuto CER 17 05 04 o, in presenza di sostanze pericolose, CER 17 05 03*.

Nel contesto lombardo, la presenza diffusa di aree dismesse e siti ex-industriali — oltre 3.800 siti potenzialmente contaminati censiti nella banca dati regionale AGISCO — rende la caratterizzazione una fase imprescindibile e non aggirabile. ARPA Lombardia effettua verifiche e controlli a campione sia sulla corretta esecuzione delle analisi sia sulla coerenza fra i dati dichiarati e quelli riscontrati in campo.

Come funziona lo smaltimento terre e rocce da scavo in Lombardia: procedure e fasi operative

Lo smaltimento delle terre e rocce da scavo in Lombardia segue un iter procedurale che comprende la caratterizzazione, la classificazione, il trasporto autorizzato e il conferimento presso impianti dotati di autorizzazione regionale ai sensi dell’art. 208 o dell’art. 216 del D.Lgs. 152/2006. Ogni fase deve essere documentata e tracciata per garantire la piena conformità normativa e la tutela dell’ambiente e della salute pubblica.

Il processo si articola in fasi sequenziali, ciascuna con obblighi specifici a carico del produttore, del trasportatore e del gestore dell’impianto di destinazione. La mancata osservanza di anche una sola fase può determinare l’annullamento della procedura e l’applicazione di sanzioni pecuniarie e penali. Di seguito vengono descritte le cinque fasi principali del processo di smaltimento.

Le 5 fasi dello smaltimento terre e rocce da scavo

  1. Indagine preliminare e piano di campionamento: prima dell’inizio dei lavori di scavo, il proponente deve acquisire le informazioni storiche sull’uso del sito e predisporre un piano di campionamento conforme all’Allegato 2 del D.P.R. 120/2017. In Lombardia, ARPA richiede almeno un punto di campionamento ogni 500 m² di superficie scavata, con prelievi a diverse profondità (0-1 m, 1-2 m, oltre 2 m). I campioni devono essere analizzati da laboratori accreditati UNI EN ISO 17025.
  2. Caratterizzazione e classificazione: sulla base dei risultati analitici, il produttore classifica il materiale confrontando le concentrazioni rilevate con le CSC della Tabella 1. Se tutti i parametri rientrano nelle soglie della Colonna A o B (in base alla destinazione d’uso del sito di origine), il materiale può essere candidato alla qualifica di sottoprodotto. In caso di superamenti, il materiale viene classificato come rifiuto CER 17 05 04 o 17 05 03* e deve essere avviato a smaltimento.
  3. Documentazione e comunicazioni: per i materiali classificati come rifiuto, il produttore deve compilare il FIR prima di ogni trasporto, annotare l’operazione nel registro di carico e scarico e verificare che il trasportatore sia iscritto all’Albo Nazionale Gestori Ambientali nelle categorie pertinenti. Per i materiali gestiti come sottoprodotto, occorre presentare il Piano di Utilizzo o la Dichiarazione di Utilizzo all’autorità competente nei termini previsti dal D.P.R. 120/2017.
  4. Trasporto e conferimento: il trasporto dei rifiuti deve avvenire con mezzi autorizzati, dotati di copertura per evitare la dispersione di polveri e materiale. Il conferimento avviene presso impianti di trattamento (operazioni D9, D13, D14 ai sensi dell’Allegato B alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006) o discariche autorizzate per inerti (classe I) o per rifiuti pericolosi (classe III) in funzione della classificazione CER attribuita. Per i terreni con contaminazione da idrocarburi, sono disponibili tecnologie di trattamento come il landfarming, il soil washing e il desorbimento termico.
  5. Certificazione e chiusura: al termine dello smaltimento, il gestore dell’impianto restituisce la quarta copia del FIR al produttore entro 3 mesi. Il produttore deve conservare i FIR per almeno 5 anni e includerli nella dichiarazione MUD annuale. Per le operazioni di bonifica, la chiusura avviene con la certificazione da parte della Provincia o della Città Metropolitana competente, previa validazione dei dati da parte di ARPA Lombardia.

Impianti di riferimento per lo smaltimento terre e rocce in Lombardia

Principali tipologie di impianti autorizzati per terre e rocce da scavo in Lombardia
Tipologia impianto Operazioni autorizzate CER accettati Province servite
Discarica per rifiuti inerti (classe I) D1 — Deposito sul o nel suolo 17 05 04 Tutte le province lombarde
Impianto di trattamento soil washing D9 — Trattamento chimico-fisico 17 05 04, 17 05 03* MI, MB, BG, BS
Impianto di landfarming D8 — Trattamento biologico 17 05 04, 17 05 03* (idrocarburi) MI, PV, CR, MN
Impianto di desorbimento termico D9 — Trattamento chimico-fisico 17 05 03* (contaminazione organica) MI, BS
Discarica per rifiuti pericolosi (classe III) D1 — Deposito sul o nel suolo 17 05 03*, 17 05 05* Impianti sovraprovinciali
Piattaforma di recupero inerti R5 — Riciclo/recupero sostanze inorganiche 17 05 04 Tutte le province lombarde

È importante evidenziare che in Lombardia la disponibilità di volumetrie in discarica per inerti si è progressivamente ridotta negli ultimi anni, rendendo il trattamento e il recupero delle terre da scavo non solo un obbligo ambientale ma anche una necessità operativa. La Regione Lombardia incentiva il riutilizzo dei materiali di scavo attraverso le procedure semplificate per i sottoprodotti e gli impianti di recupero in regime di comunicazione (art. 216 D.Lgs. 152/2006), promuovendo l’economia circolare nel settore delle costruzioni.

Perché scegliere Mageco per lo smaltimento terre e rocce da scavo

Mageco S.r.l. è un operatore specializzato nella gestione delle terre e rocce da scavo che offre un servizio integrato dalla fase di caratterizzazione ambientale fino alla certificazione finale dello smaltimento, garantendo la piena conformità al D.P.R. 120/2017 e al D.Lgs. 152/2006. Con sede in Via Medardo Rosso 4, 20159 Milano, l’azienda opera su tutto il territorio della Lombardia con una rete di impianti convenzionati e una flotta di mezzi autorizzati per il trasporto di rifiuti pericolosi e non pericolosi.

L’approccio di Mageco alla gestione delle terre e rocce da scavo si distingue per la capacità di offrire al committente una soluzione completa, eliminando la necessità di coordinare autonomamente laboratori, trasportatori e impianti. Il servizio comprende l’esecuzione del piano di campionamento, il coordinamento con laboratori accreditati per le analisi chimiche, la classificazione del materiale, la compilazione della documentazione obbligatoria (FIR, registri, Piano di Utilizzo o Dichiarazione di Utilizzo), il trasporto con mezzi dedicati e il conferimento presso l’impianto più idoneo in funzione della tipologia e della concentrazione di inquinanti riscontrata.

Un elemento particolarmente apprezzato dai committenti è il supporto nella fase di pianificazione pre-cantiere, durante la quale Mageco valuta le informazioni storiche del sito, identifica le criticità potenziali e propone la strategia di gestione più efficiente sotto il profilo ambientale ed economico. Questa attività consente spesso di ottimizzare i volumi destinati a smaltimento, massimizzando la quota di materiale qualificabile come sottoprodotto e riducendo significativamente i costi complessivi dell’operazione.

I vantaggi del servizio Mageco per terre e rocce da scavo

  • Conformità normativa garantita: ogni operazione viene svolta nel pieno rispetto del D.P.R. 120/2017, del D.Lgs. 152/2006 e delle linee guida regionali di ARPA Lombardia. La documentazione viene prodotta, verificata e archiviata digitalmente per assicurare la tracciabilità totale del processo.
  • Servizio integrato chiavi in mano: dalla caratterizzazione al conferimento finale, il committente dispone di un unico interlocutore che coordina l’intera filiera, riducendo i tempi di gestione e i rischi di non conformità.
  • Ottimizzazione dei costi: la strategia di gestione mira a massimizzare la qualifica come sottoprodotto, riducendo i volumi destinati a discarica e abbattendo i costi di smaltimento fino al 40-60% rispetto alla gestione integrale come rifiuto.
  • Tempistiche certe: per i cantieri con scadenze definite, Mageco garantisce l’avvio delle operazioni di trasporto entro 48-72 ore dalla conferma dell’incarico, con pianificazione dei conferimenti concordata con il committente.

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Costi e domande frequenti sullo smaltimento terre e rocce da scavo

Il costo dello smaltimento terre e rocce da scavo è influenzato da numerose variabili che rendono impossibile fornire un prezzo standard. Ogni cantiere presenta caratteristiche uniche in termini di volumi, tipologia di contaminazione, distanza dall’impianto di conferimento e complessità documentale. Mageco offre preventivi personalizzati e gratuiti, calibrati sulle specifiche esigenze del progetto.

Fattori che influenzano i costi dello smaltimento terre e rocce

  • Classificazione del materiale: le terre non pericolose (CER 17 05 04) hanno costi di smaltimento significativamente inferiori rispetto ai terreni contaminati (CER 17 05 03*), per i quali è necessario il conferimento in impianti di trattamento o discariche di classe III.
  • Volume complessivo: i costi unitari (euro/tonnellata) diminuiscono all’aumentare delle quantità conferite, grazie alle economie di scala nel trasporto e nel conferimento presso gli impianti.
  • Distanza dall’impianto di destinazione: il trasporto incide mediamente per il 20-35% del costo complessivo. La localizzazione del cantiere in aree ben collegate alla rete stradale riduce significativamente questa voce.
  • Necessità di analisi supplementari: siti con contaminazione complessa o mista possono richiedere analisi estese (diossine, PCB, fitofarmaci) che incrementano i costi di caratterizzazione.
  • Tempistiche richieste: smaltimenti urgenti o con vincoli temporali stretti possono richiedere un sovrapprezzo per la priorità di allocazione dei mezzi e degli impianti.

Domande frequenti

Quando le terre e rocce da scavo sono considerate rifiuti e non sottoprodotti?

Le terre e rocce da scavo sono classificate come rifiuti quando non soddisfano i requisiti dell’art. 4 del D.P.R. 120/2017 per la qualifica di sottoprodotto. Le cause principali sono: il superamento delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) della Tabella 1, Allegato 5, Titolo V del D.Lgs. 152/2006; la presenza di materiali antropici in percentuale superiore al 20% in peso; l’assenza di un utilizzo certo e integrale del materiale; la mancata presentazione del Piano di Utilizzo o della Dichiarazione di Utilizzo nei termini previsti.

Quali analisi chimiche servono per la caratterizzazione delle terre e rocce da scavo?

La caratterizzazione richiede l’analisi di un set analitico definito dall’Allegato 2 del D.P.R. 120/2017, che comprende: metalli pesanti (arsenico, cadmio, cobalto, cromo totale, cromo VI, rame, mercurio, nichel, piombo, zinco), idrocarburi leggeri (C<12) e pesanti (C>12), IPA (idrocarburi policiclici aromatici), BTEX (benzene, toluene, etilbenzene, xileni), PCB, amianto e, nei siti con sospetta contaminazione, composti organoclorurati, diossine e fitofarmaci. I campioni devono essere prelevati secondo un piano concordato e analizzati da laboratori accreditati UNI EN ISO 17025.

Quanto costa smaltire terre e rocce da scavo in Lombardia?

I costi di smaltimento variano in funzione della classificazione del materiale, dei volumi, della distanza dall’impianto e della complessità analitica. Per terre non contaminate (CER 17 05 04), il costo indicativo è compreso tra 8 e 25 euro/tonnellata per il solo conferimento in discarica per inerti, a cui si aggiunge il trasporto. Per terre contaminate (CER 17 05 03*), i costi possono superare i 100-250 euro/tonnellata in funzione del tipo e del livello di contaminazione. Per un preventivo preciso, è necessario fornire i risultati della caratterizzazione e i volumi stimati.

Cosa prevede il D.P.R. 120/2017 per le terre e rocce da scavo?

Il D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120, disciplina la gestione delle terre e rocce da scavo stabilendo le condizioni per la loro qualifica come sottoprodotto ai sensi dell’art. 184-bis del D.Lgs. 152/2006. Il decreto distingue tre regimi: grandi cantieri soggetti a VIA (art. 9, Piano di Utilizzo), cantieri di piccole dimensioni non soggetti a VIA (art. 21, Dichiarazione di Utilizzo) e cantieri di micro-dimensioni inferiori a 6.000 m³ (art. 20, procedura semplificata). Il decreto stabilisce inoltre i criteri di campionamento (Allegato 2), i parametri analitici, la percentuale massima di materiali di riporto e gli obblighi di tracciabilità.

Qual è la differenza tra CER 17 05 03* e CER 17 05 04 per le terre da scavo?

Il codice CER 17 05 04 identifica terre e rocce da scavo non pericolose, ovvero materiali la cui concentrazione di inquinanti rientra nei limiti previsti dalle normative vigenti. Il codice CER 17 05 03* (con asterisco, che indica la pericolosità) identifica terre e rocce contenenti sostanze pericolose in concentrazioni che attribuiscono al rifiuto una o più caratteristiche di pericolo (HP) ai sensi del Regolamento UE 1357/2014. Le conseguenze pratiche sono significative: i rifiuti 17 05 03* richiedono trasportatori autorizzati per rifiuti pericolosi, impianti di trattamento specializzati o discariche di classe III, e comportano costi di smaltimento notevolmente superiori.

Quali sanzioni si rischiano per lo smaltimento irregolare di terre e rocce da scavo?

Le sanzioni per la gestione irregolare delle terre e rocce da scavo sono previste dal D.Lgs. 152/2006 e variano in funzione della gravità della violazione. L’abbandono di terre classificate come rifiuto è punito con sanzione amministrativa da 300 a 3.000 euro per i privati e da 600 a 6.000 euro per i soggetti professionali (art. 255). La gestione non autorizzata di rifiuti non pericolosi è punita con la reclusione da 3 mesi a 1 anno o con la multa da 2.600 a 26.000 euro (art. 256, comma 1). Per i rifiuti pericolosi (CER 17 05 03*), la pena è la reclusione da 6 mesi a 2 anni e la multa da 2.600 a 26.000 euro (art. 256, comma 1). In caso di attività organizzata di traffico illecito, si applica l’art. 452-quaterdecies del Codice Penale con pene fino a 6 anni di reclusione.

Mageco può gestire anche terre e rocce da scavo contaminate da amianto?

Le terre e rocce contenenti amianto in concentrazione superiore a 1.000 mg/kg sono classificate come rifiuto pericoloso e richiedono una gestione specializzata ai sensi del D.M. 6 settembre 1994 e del D.Lgs. 81/2008. Mageco è in grado di coordinare l’intera filiera di gestione, dalla caratterizzazione con ricerca di fibre di amianto al conferimento presso discariche autorizzate per rifiuti contenenti amianto, avvalendosi di trasportatori iscritti nella Categoria 5 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali. Le operazioni di scavo in presenza di amianto devono essere eseguite con specifiche misure di sicurezza (bagnatura, confinamento, protezione degli operatori) e comunicate alla ATS territorialmente competente.

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