Lo smaltimento dei rifiuti plastici è una delle sfide operative più complesse per le aziende italiane: la plastica non è un materiale omogeneo, ma una famiglia di polimeri con caratteristiche fisico-chimiche, codici CER e percorsi di gestione profondamente differenti. Imballaggi in PET, tubi in PVC, contenitori in HDPE, film in LDPE, componenti in PP e polistirolo espanso richiedono ciascuno una classificazione precisa e un avvio a filiere di recupero o smaltimento specifiche. Gestirli erroneamente — conferendo in un unico contenitore materiali non compatibili o applicando il codice CER scorretto — espone l’azienda a sanzioni amministrative e penali ai sensi del D.Lgs. 152/2006.

Il quadro normativo europeo ha accelerato questa complessità: la Direttiva 2018/852/UE sugli imballaggi fissa obiettivi vincolanti di riciclo della plastica per imballaggi pari al 50% entro il 2025 e al 55% entro il 2030. Il sistema CONAI, e in particolare il consorzio di filiera COREPLA, gestisce in Italia il recupero degli imballaggi plastici post-consumo attraverso un meccanismo di responsabilità estesa del produttore (EPR) a cui le aziende produttrici e importatrici di imballaggi sono obbligate per legge ad aderire.

MAGECO Srl, con sede a Lainate (MI) e oltre 50 anni di esperienza nella gestione ambientale in Lombardia, supporta le aziende nella gestione integrata dei rifiuti plastici: dalla corretta classificazione per codice CER, alla raccolta differenziata per polimero, fino all’avvio documentato a recupero o smaltimento autorizzato. Le nostre certificazioni ISO 14001:2015 e l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali (Cat. 5F e Cat. 8C) garantiscono un servizio conforme agli obblighi normativi vigenti. In questa guida illustriamo tutto ciò che un’azienda lombarda deve sapere per gestire correttamente i propri rifiuti plastici. smaltimento rifiuti plastici.

Tipologie di Rifiuti Plastici Industriali: Polimeri, Codici CER e Classificazione

I rifiuti plastici di origine industriale e commerciale comprendono una vasta gamma di polimeri, ciascuno identificato da un codice CER specifico e da caratteristiche di riciclabilità diverse: una corretta classificazione alla fonte è il presupposto indispensabile per il recupero di materia e per la conformità normativa.

Il Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER), recepito in Italia dall’Allegato D al D.Lgs. 152/2006, assegna ai rifiuti plastici diversi codici a seconda della loro origine (imballaggio, produzione industriale, costruzione, flusso urbano). I codici CER più frequentemente gestiti dalle aziende lombarde sono:

  • 15 01 02 — Imballaggi in plastica: il codice più comune per le aziende. Include bottiglie, contenitori, film, vaschette, reggette e tutti gli imballaggi in plastica non contaminati da sostanze pericolose. È classificato non pericoloso e avviato preferenzialmente al riciclo tramite COREPLA.
  • 17 02 03 — Plastica da attività di costruzione e demolizione: tubi, guaine, finestre in PVC, isolanti plastici provenienti da cantieri. Classificazione non pericolosa, ma richiede separazione da altri rifiuti da costruzione.
  • 20 01 39 — Plastica da raccolta differenziata urbana: si applica quando i rifiuti plastici aziendali vengono gestiti attraverso il circuito di raccolta urbana comunale (ad esempio per le piccole imprese). Classificato non pericoloso.
  • 07 02 13 — Rifiuti plastici dal processo di produzione di materie plastiche e gomma sintetica: scarti di lavorazione, rifili, sfridi di produzione. Classificazione non pericolosa nella forma standard; può diventare pericoloso (07 02 14*) se contenente additivi tossici.
  • 16 01 19 — Plastica proveniente dalla frantumazione di veicoli a fine vita (ELV). Gestito nell’ambito della filiera dei veicoli fuori uso.

I polimeri più diffusi nei rifiuti plastici industriali, con le rispettive caratteristiche di riciclabilità, sono elencati nella tabella seguente. La corretta identificazione del tipo di polimero è fondamentale per la destinazione a impianti di riciclo compatibili. smaltimento rifiuti plastici.

Principali Polimeri nei Rifiuti Plastici Industriali: CER, Fonte Tipica e Opzione di Recupero
Polimero Sigla / Simbolo Applicazioni Tipiche Codice CER Prevalente Opzione di Recupero
Polietilentereftalato PET (1) Bottiglie bevande, vassoi per alimenti, imballaggi 15 01 02 Riciclo meccanico (fibra, nuove bottiglie)
Polietilene ad alta densità HDPE (2) Flaconi detergenti, taniche, tubi, casse 15 01 02 Riciclo meccanico (tubi, arredi urbani)
Policloruro di vinile PVC (3) Tubi, infissi, pavimenti, guaine, cavi 17 02 03 / 15 01 02 Riciclo meccanico (Recovinyl); recupero energetico come alternativa
Polietilene a bassa densità LDPE (4) Film, buste, sacchetti, pellicole agricole 15 01 02 Riciclo meccanico (sacchi, film riciclato)
Polipropilene PP (5) Contenitori alimentari, cassette, reggette, componenti auto 15 01 02 / 16 01 19 Riciclo meccanico (componenti tecnici, fibre)
Polistirene PS (6) Contenitori, stoviglie monouso, imbottiture 15 01 02 Riciclo meccanico o recupero energetico (EPS: densificazione)
Polistirene espanso EPS / Polistirolo Imballaggi protettivi, isolanti da costruzione 15 01 02 / 17 06 04 Densificazione + riciclo; recupero energetico in alternativa
Altri polimeri misti OTHER (7) Componenti tecnici multimateria, plastiche composte 15 01 02 / 07 02 13 Recupero energetico (CSS); riciclo chimico ove disponibile

Quadro Normativo: D.Lgs. 152/2006 e Direttiva 2018/852/UE

Lo smaltimento dei rifiuti plastici aziendali è disciplinato in Italia dal D.Lgs. 152/2006 (Codice dell’Ambiente) e dalla normativa europea sugli imballaggi, che impone obiettivi vincolanti di riciclo progressivamente più ambiziosi fino al 2030. La non conformità espone l’azienda a sanzioni amministrative e penali. smaltimento rifiuti plastici. smaltimento rifiuti plastici.

D.Lgs. 152/2006 e la Gerarchia dei Rifiuti

Il D.Lgs. 152/2006, nella formulazione modificata dal D.Lgs. 116/2020, stabilisce all’art. 179 la gerarchia dei rifiuti come ordine di priorità giuridicamente vincolante: prevenzione, preparazione per il riutilizzo, riciclo, recupero di altro tipo (incluso il recupero energetico), smaltimento definitivo. Per i rifiuti plastici, questo significa che l’avvio al riciclo di materiale che potrebbe essere recuperato costituisce l’obbligo primario del produttore del rifiuto. L’art. 183 definisce i soggetti produttori e i relativi obblighi di classificazione, mentre gli artt. 188 e seguenti disciplinano le responsabilità di tracciabilità (FIR, registri di carico e scarico, dichiarazione MUD).

Direttiva 2018/852/UE e Obiettivi di Riciclo

La Direttiva 2018/852/UE ha modificato la Direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e imballaggi usati, fissando per gli imballaggi in plastica obiettivi vincolanti di riciclo: 50% entro il 2025 e 55% entro il 2030. Questi obiettivi si aggiungono ai target generali per tutti i materiali di imballaggio (70% complessivo entro il 2030). La Direttiva è stata recepita in Italia attraverso modifiche al D.Lgs. 152/2006 e l’aggiornamento degli accordi di programma CONAI-ANCI per il recupero degli imballaggi dai circuiti urbani e industriali.

Obblighi Documentali per le Aziende

Le aziende produttrici di rifiuti plastici speciali sono tenute a:

  • Classificare il rifiuto con il codice CER corretto (Allegato D al D.Lgs. 152/2006), determinando se il rifiuto è pericoloso o non pericoloso sulla base delle sue caratteristiche chimico-fisiche
  • Emettere il Formulario di Identificazione Rifiuti (FIR) in quattro copie per ogni movimento di rifiuto, indicando produttore, destinatario, trasportatore, codice CER, quantità e impianto di destino
  • Tenere aggiornato il Registro di Carico e Scarico dei rifiuti, obbligatorio per i produttori sopra determinate soglie di volume e per tutte le imprese che producono rifiuti pericolosi
  • Presentare la dichiarazione MUD (Modello Unico di Dichiarazione Ambientale) entro il 30 aprile di ogni anno per i rifiuti prodotti nell’anno precedente, quando obbligatorio
  • Adempiere agli obblighi RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti), operativo dal 2024, che prevede la tracciabilità digitale in tempo reale di tutti i movimenti di rifiuto

Le sanzioni per la violazione degli obblighi documentali sui rifiuti speciali (art. 258 del D.Lgs. 152/2006) vanno dalla sanzione amministrativa pecuniaria fino all’arresto nei casi più gravi di traffico illecito di rifiuti (art. 259). smaltimento rifiuti plastici.

Il Sistema CONAI-COREPLA per gli Imballaggi Plastici Aziendali

Il CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi) e il suo consorzio di filiera COREPLA (Consorzio Nazionale per la Raccolta, il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Plastica) gestiscono in Italia il sistema di responsabilità estesa del produttore per gli imballaggi plastici: ogni azienda che produce o importa imballaggi in plastica è obbligata per legge a iscriversi e a versare il Contributo Ambientale CONAI (CAC) a sostegno del ciclo di recupero.

Chi È Obbligato a Iscriversi al CONAI

L’obbligo di iscrizione al CONAI, ai sensi dell’art. 221 del D.Lgs. 152/2006, riguarda:

  • Produttori di imballaggi: aziende che fabbricano materiali di imballaggio (film plastico, bottiglie, contenitori) oppure che importano da Paesi extra-UE imballaggi vuoti
  • Utilizzatori di imballaggi: aziende che acquistano imballaggi già pieni (es. distributori, importatori di merci confezionate) o che utilizzano imballaggi per confezionare i propri prodotti
  • Autoproduttori: aziende che producono e utilizzano i propri imballaggi nello stesso ciclo produttivo

L’iscrizione al CONAI è gratuita; il costo effettivo per l’azienda è il Contributo Ambientale CONAI (CAC) applicato per tonnellata di materiale di imballaggio immesso al consumo. Per la plastica, il CAC è differenziato per tipologia di imballaggio (packaging leggero vs. rigido), con aggiornamenti annuali pubblicati sul sito ufficiale del CONAI. smaltimento rifiuti plastici.

Il Ruolo di COREPLA nel Recupero degli Imballaggi Plastici

COREPLA è il consorzio di filiera del CONAI dedicato agli imballaggi in plastica. Gestisce la raccolta differenziata degli imballaggi plastici sia dal circuito urbano (attraverso convenzioni con i Comuni) sia dal circuito industriale (attraverso accordi con le piattaforme di intermediazione e i produttori di rifiuti). Le plastiche raccolte vengono avviate a:

  • Riciclo meccanico: lavaggio, macinazione, rigranulazione del polimero per produrre materia prima secondaria (MPS) da reimmettere nel ciclo produttivo
  • Riciclo chimico: depolimerizzazione o pirolisi per recuperare monomeri o combustibili da plastiche non riciclabili meccanicamente
  • Recupero energetico: per le frazioni non recuperabili come materia, con produzione di energia termica o elettrica in impianti di termovalorizzazione autorizzati

Differenza tra Circuito Urbano e Circuito Industriale

Le aziende produttrici di quantità significative di imballaggi plastici (tipicamente oltre determinate soglie di peso mensile) non conferiscono i propri imballaggi nel circuito della raccolta differenziata urbana gestita dai Comuni, ma devono organizzare la raccolta in autonomia o attraverso operatori come MAGECO, avviando il materiale a piattaforme di intermediazione abilitate al conferimento a COREPLA o a impianti di riciclo autorizzati. smaltimento rifiuti plastici.

Come le Aziende Devono Separare e Documentare i Rifiuti Plastici

La separazione alla fonte dei rifiuti plastici per tipologia di polimero è la condizione necessaria per il riciclo di qualità: plastiche miste abbassano drasticamente le rese di recupero, rendono il materiale non conferibile a COREPLA e possono trasformare un rifiuto recuperabile in un rifiuto da smaltire a costo maggiore.

Principi di Separazione per Polimero

La buona pratica industriale, conforme alle linee guida di ISPRA e alle indicazioni di COREPLA per il circuito industriale, prevede la separazione minima per le seguenti categorie:

  • Imballaggi in plastica rigida misti (PET + HDPE + PP): possono essere conferiti insieme se puliti, in contenitori dedicati. Il recuperatore li separa meccanicamente.
  • Film plastico (LDPE, PP film): deve essere separato dagli imballaggi rigidi. Va compattato o pressato per ridurre il volume. Non può essere miscelato con EPS.
  • PVC: deve essere separato da tutti gli altri polimeri in quanto non compatibile con la filiera di riciclo degli imballaggi COREPLA. Il PVC da costruzione (CER 17 02 03) ha un percorso specifico tramite Recovinyl.
  • EPS (polistirolo espanso): il basso peso specifico lo rende antieconomico da trasportare sfuso; deve essere densificato o compressato prima del ritiro. Va tenuto separato da altri rifiuti.
  • Plastiche contaminate da sostanze pericolose: contenitori che hanno contenuto solventi, oli minerali, vernici o prodotti fitosanitari diventano rifiuti pericolosi (es. CER 15 01 10*) e richiedono gestione separata con tracciabilità specifica.
Tipi di Contenitori per la Raccolta dei Rifiuti Plastici Aziendali
Tipologia di Plastica Contenitore Raccomandato Codice CER Note Operative
Imballaggi rigidi misti (PET, HDPE, PP) Cassone scarrabile o container 10-30 m³ 15 01 02 Svuotare e risciacquare i contenitori; no rifiuti organici
Film plastico (LDPE, PP film) Container 20-30 m³ o balle pressate 15 01 02 Compattare con pressa orizzontale riduce i costi di trasporto
PVC da costruzione/demolizione Cassone metallico dedicato 17 02 03 Separato da altri rifiuti edilizi; no materiali isolanti
EPS / Polistirolo espanso Big bag o balle densificate 15 01 02 Densificatore obbligatorio per grandi volumi; vietata combustione
Contenitori plastici contaminati (pericolosi) Fusti o IBC omologati ADR 15 01 10* Etichettatura ADR obbligatoria; FIR rifiuti pericolosi
Rifiuti plastici misti da produzione Cassone 5-10 m³ coperto 07 02 13 Verifica classificazione: potrebbero essere non pericolosi o pericolosi a seconda degli additivi

Documentazione Obbligatoria

Per ogni ritiro di rifiuti plastici da parte di un operatore autorizzato come MAGECO, l’azienda produttrice deve emettere o ricevere: smaltimento rifiuti plastici.

  • Formulario di Identificazione Rifiuti (FIR): quattro copie; la quarta copia timbrata e firmata dall’impianto di destino deve essere restituita al produttore entro 90 giorni dal trasporto e conservata per 5 anni
  • Registrazione nel Registro di Carico e Scarico: da effettuare entro 10 giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto (scarico) e dalla sua presa in carico dal trasportatore (carico per il trasportatore)
  • Tracciamento RENTRI: per le categorie soggette al Registro Elettronico, la trasmissione digitale dei dati è obbligatoria a partire dalle scadenze previste dal D.M. 4 agosto 2022 e dal D.M. 28 settembre 2023

Recupero vs. Smaltimento: Opzioni e Gerarchia Normativa

Per i rifiuti plastici, la gerarchia normativa del D.Lgs. 152/2006 impone di percorrere tutte le opzioni di recupero di materia disponibili prima di ricorrere al recupero energetico o allo smaltimento definitivo: il riciclo è l’opzione preferenziale per tutte le plastiche pulite e separate per polimero.

Riciclo Meccanico: La Via Preferenziale

Il riciclo meccanico è applicabile alla maggioranza dei polimeri termoplastici (PET, HDPE, LDPE, PP, PS) quando il materiale è pulito, separato per tipologia e privo di contaminanti. Il processo prevede: selezione e separazione per polimero, lavaggio, macinazione, rigranulazione o estrusione. Il prodotto finale è granulo plastico riciclato (materiale secondario) venduto a trasformatori come materia prima alternativa al vergine. Per gli imballaggi riciclati attraverso COREPLA, i produttori CONAI possono recuperare una quota del Contributo Ambientale versato.

Riciclo Chimico: Per le Plastiche Non Riciclabili Meccanicamente

Le plastiche termoindurenti, i compositi e le plastiche contaminate che non possono essere riciclate meccanicamente possono essere avviate a processi di riciclo chimico (pirolisi, gassificazione, idrocracking) per il recupero di combustibili o monomeri. Si tratta di tecnologie in fase di diffusione commerciale in Italia, regolamentate dal D.Lgs. 152/2006 come operazioni di recupero R3 (riciclo delle sostanze organiche) o R1 (utilizzo come combustibile).

Recupero Energetico (R1): Solo Come Alternativa

Il recupero energetico attraverso termovalorizzazione è ammesso per le frazioni plastiche non altrimenti recuperabili come materia. Il combustibile solido secondario (CSS) prodotto da rifiuti plastici non riciclabili può essere co-combusto in cementifici o centrali termoelettriche autorizzate. Ai sensi dell’art. 179 del D.Lgs. 152/2006, questa opzione è subordinata alla verifica che il riciclo di materia non sia tecnicamente ed economicamente praticabile.

Smaltimento in Discarica (D1): Ultima Opzione

Il conferimento in discarica di rifiuti plastici è soggetto a restrizioni crescenti in applicazione della Direttiva 1999/31/CE e delle norme nazionali di recepimento. Per i rifiuti plastici non pericolosi recuperabili, il conferimento in discarica senza previo tentativo documentato di recupero espone l’azienda a contestazioni da parte delle Autorità di controllo (ARPA Lombardia). I costi di conferimento in discarica includono la tariffa di conferimento e il tributo speciale per il deposito in discarica di rifiuti solidi (Legge 549/1995), che rende questa opzione significativamente più costosa del riciclo per le plastiche recuperabili.

MAGECO Srl: Servizi per lo Smaltimento e il Recupero dei Rifiuti Plastici

MAGECO Srl è un operatore integrato di gestione rifiuti che offre alle aziende lombarde un servizio completo per i rifiuti plastici: dalla consulenza sulla classificazione CER alla fornitura dei contenitori adeguati, dal ritiro programmato all’avvio documentato a impianti di riciclo o smaltimento autorizzati, con garanzia di tracciabilità normativa completa.

Certificazioni e Autorizzazioni

La qualità del servizio MAGECO per i rifiuti plastici è garantita da un sistema di certificazioni indipendenti:

  • Albo Nazionale Gestori Ambientali — Categoria 5F: raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi. Autorizzazione necessaria per il trasporto legale di qualsiasi rifiuto classificato come speciale, inclusi tutti i rifiuti plastici con codice CER della classe 15, 17 e 07.
  • Albo Nazionale Gestori Ambientali — Categoria 8C: bonifica di beni contenenti amianto. Rilevante per interventi su siti industriali in cui la plastica è associata a materiali pericolosi.
  • ISO 14001:2015: Sistema di Gestione Ambientale certificato. Garantisce che ogni servizio di raccolta e trasporto sia documentato per il suo impatto ambientale e orientato al miglioramento continuo delle prestazioni di recupero.
  • ISO 9001:2015: Sistema di Gestione per la Qualità. Standardizzazione dei processi operativi, tracciabilità documentale completa, soddisfazione misurabile del cliente.
  • ISO 45001:2018: Sistema di Gestione per la Salute e Sicurezza sul Lavoro. Essenziale per le operazioni di raccolta di rifiuti plastici contaminati da sostanze pericolose.
  • CONAI: Iscrizione al Consorzio Nazionale Imballaggi. MAGECO opera nell’ambito del sistema EPR per gli imballaggi plastici, garantendo il conferimento a filiere autorizzate COREPLA.

I Servizi MAGECO per i Rifiuti Plastici

Con sede in Via Juan Manuel Fangio, 11 — 20045 Lainate (MI), MAGECO copre con flotta propria le province di Milano, Brescia, Bergamo, Monza, Como, Varese, Pavia, Cremona, Mantova, Lecco, Lodi e Sondrio. I servizi disponibili per i rifiuti plastici includono:

  • Consulenza per la classificazione CER: identificazione corretta del codice CER per ogni tipologia di plastica prodotta dall’azienda, con analisi della pericolosità e definizione del percorso di gestione appropriato
  • Fornitura di contenitori dedicati: cassoni scarrabili, container, big bag, fusti ADR omologati — dimensionati sul volume di produzione settimanale o mensile dell’azienda
  • Ritiro programmato o a chiamata: frequenza di ritiro calibrata sulla produzione; possibilità di ritiri urgenti per accumuli straordinari
  • Gestione documentale completa: emissione FIR, supporto per il registro di carico e scarico, restituzione della quarta copia del FIR firmata dall’impianto di destino nei termini di legge
  • Avvio documentato a recupero: preferenza per impianti di riciclo autorizzati COREPLA per le plastiche imballaggio; documentazione dell’impianto di destino finale per ogni movimento
  • Gestione rifiuti plastici pericolosi: raccolta, trasporto ADR e smaltimento di contenitori plastici contaminati (CER 15 01 10*, 15 01 11*) con tracciabilità RENTRI

MAGECO serve un’ampia platea di clienti industriali e commerciali: industrie manifatturiere, aziende della grande distribuzione, operatori logistici, aziende del settore alimentare e farmaceutico con elevati volumi di imballaggi plastici, imprese edili con rifiuti plastici da costruzione. Dal 1975, oltre 50 anni di esperienza nella gestione ambientale in Lombardia.

Domande Frequenti sullo Smaltimento dei Rifiuti Plastici

Qual è il codice CER corretto per gli imballaggi in plastica prodotti da un’azienda?

Il codice CER più comune per gli imballaggi in plastica di origine aziendale è il 15 01 02 (imballaggi in plastica), classificato come rifiuto non pericoloso. Se l’imballaggio ha contenuto sostanze pericolose ed è ancora contaminato, il codice CER diventa 15 01 10* (imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze), che richiede una gestione separata come rifiuto pericoloso. Per le plastiche da costruzione (tubi PVC, infissi) si utilizza il codice 17 02 03. La classificazione corretta è obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 152/2006, Allegato D.

Le aziende sono obbligate a iscriversi al CONAI per gli imballaggi plastici?

Sì. L’art. 221 del D.Lgs. 152/2006 obbliga i produttori e gli utilizzatori di imballaggi a organizzare un sistema di raccolta e recupero degli imballaggi usati, aderendo al sistema CONAI o istituendo un sistema alternativo riconosciuto. In pratica, la quasi totalità delle aziende italiane che producono o utilizzano imballaggi plastici sono iscritte al CONAI e versano il Contributo Ambientale CONAI (CAC) per tonnellata di materiale immesso al consumo. L’iscrizione è gratuita; il CAC plastica è differenziato per tipologia di imballaggio.

Quali plastiche non possono essere riciclate e devono essere smaltite?

Le plastiche più difficili da avviare al riciclo meccanico includono: plastiche termoindurenti (resine epossidiche, poliuretano reticolato), compositi multistrato (sacchetti crisp, buste per alimenti accoppiati plastica-alluminio), plastiche contaminate da sostanze incompatibili con la rigranulazione, e l’EPS molto sporco. Per queste frazioni le opzioni disponibili sono il riciclo chimico (pirolisi) ove accessibile, il recupero energetico come CSS (Combustibile Solido Secondario) in impianti autorizzati, o lo smaltimento in discarica come ultima opzione normativa. MAGECO valuta caso per caso la destinazione ottimale in base alla normativa vigente.

Con quale frequenza un’azienda deve far ritirare i propri rifiuti plastici?

Non esiste una frequenza fissa imposta dalla legge, ma il D.Lgs. 152/2006 stabilisce che i rifiuti non pericolosi possono essere depositati temporaneamente nel sito di produzione (deposito temporaneo) per un massimo di 12 mesi, oppure per qualsiasi periodo se il quantitativo non supera i 30 metri cubi (di cui max 10 m³ di rifiuti pericolosi). In pratica, le aziende con elevata produzione di imballaggi plastici organizzano ritiri settimanali o bisettimanali per evitare accumuli, ottimizzare gli spazi di deposito e mantenere la separazione per polimero senza contaminazioni.

Il PVC deve essere gestito separatamente dagli altri imballaggi plastici?

Sì. Il PVC (policloruro di vinile) deve essere separato dagli altri polimeri termoplastici perché non è compatibile con la filiera di riciclo degli imballaggi gestita da COREPLA. La presenza di PVC in una partita di imballaggi plastici misti può compromettere l’intero lotto di riciclo. Il PVC da imballaggi può essere avviato al riciclo attraverso la rete Recovinyl; il PVC da costruzione (tubi, infissi) segue il percorso del codice CER 17 02 03. MAGECO fornisce contenitori separati per PVC su richiesta.

Cosa è il RENTRI e da quando riguarda i produttori di rifiuti plastici?

Il RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti) è il sistema digitale che sostituisce i registri cartacei di carico e scarico e i FIR cartacei, istituito con D.M. 4 agosto 2022 e progressivamente obbligatorio dal 2023-2024 secondo un calendario scaglionato per dimensione aziendale. Per i produttori di rifiuti (incluse le aziende che producono rifiuti plastici speciali), l’obbligo di utilizzo del RENTRI è entrato in vigore nel 2024 per le grandi imprese; le PMI hanno avuto scadenze successive. MAGECO supporta i propri clienti nell’adeguamento al RENTRI come parte del servizio di gestione documentale.

Gestisca i Rifiuti Plastici della Sua Azienda in Modo Conforme e Documentato

MAGECO Srl supporta le aziende lombarde nella gestione completa dei rifiuti plastici: classificazione CER, fornitura contenitori, ritiro programmato, avvio a recupero COREPLA, documentazione FIR e adempimenti RENTRI. Oltre 50 anni di esperienza, Albo Gestori Ambientali Cat. 5F e 8C, certificazioni ISO 14001, ISO 9001 e CONAI. Richieda una valutazione della Sua situazione: è gratuita e senza impegno.

Telefono: 02 83623259
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Servizi Correlati e Approfondimenti

Lo smaltimento dei rifiuti plastici si inserisce in un sistema più ampio di gestione dei rifiuti aziendali. Per approfondire le categorie correlate trattate da MAGECO:

Per approfondimenti, consultare il portale ISPRA e la Regione Lombardia.