Come smaltire i rifiuti non pericolosi in Lombardia? Guida completa a classificazione, obblighi e procedure semplificate 2026

Lo smaltimento rifiuti non pericolosi costituisce la quota preponderante della gestione dei rifiuti speciali prodotti dalle imprese lombarde. Secondo i dati ISPRA, oltre l’85% dei rifiuti speciali generati annualmente in Lombardia — circa 22 milioni di tonnellate su un totale di 26 milioni — rientra nella categoria dei rifiuti non pericolosi: scarti di produzione industriale, imballaggi, residui di lavorazione, materiali edili inerti, sfridi tessili e plastici che, pur non presentando caratteristiche di pericolo, richiedono una gestione conforme al D.Lgs. 152/2006 e alle disposizioni regionali.

Mageco S.r.l., azienda specializzata in gestione ambientale con sede a Lainate (MI) e operativa dal 2003, affianca le imprese lombarde nel corretto smaltimento dei rifiuti non pericolosi di origine industriale, artigianale e commerciale. Dalla classificazione con attribuzione del codice CER alla compilazione della documentazione obbligatoria, fino al trasporto autorizzato e al conferimento presso impianti di recupero o smaltimento: questa guida illustra nel dettaglio ogni fase del processo, le opportunità offerte dalle procedure semplificate e gli adempimenti normativi in vigore nel 2026.

Cosa sono i rifiuti non pericolosi? Definizione e classificazione secondo il Catalogo Europeo dei Rifiuti

I rifiuti non pericolosi sono rifiuti speciali prodotti da attività industriali, commerciali, artigianali e di servizio che non presentano alcuna delle caratteristiche di pericolo (HP) elencate nell’allegato III alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006. Si tratta della macro-categoria più ampia per volume nella gestione dei rifiuti speciali in Italia e in Lombardia.

La distinzione rispetto ai rifiuti pericolosi è stabilita dall’art. 184 del D.Lgs. 152/2006 e si fonda su un criterio oggettivo: l’assenza di proprietà quali infiammabilità (HP3), tossicità acuta (HP6), cancerogenicità (HP7), corrosività (HP8), ecotossicità (HP14) e le altre quattordici caratteristiche di pericolo definite dal Regolamento UE 1357/2014. Nel Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER), i rifiuti non pericolosi si riconoscono per l’assenza dell’asterisco (*) accanto al codice a sei cifre.

Esistono tuttavia i cosiddetti codici CER “a specchio”: coppie di codici in cui la stessa tipologia di rifiuto può essere classificata come pericolosa o non pericolosa a seconda della concentrazione effettiva di sostanze nocive. In questi casi, un’analisi chimica di caratterizzazione presso un laboratorio accreditato è obbligatoria per determinare la corretta classificazione. L’errore nella classificazione espone il produttore a sanzioni amministrative e penali ai sensi dell’art. 258 del D.Lgs. 152/2006.

I rifiuti non pericolosi comprendono una gamma vastissima di materiali. Di seguito i codici CER più frequentemente trattati da Mageco presso le aziende lombarde, con l’indicazione dell’origine e della destinazione prevalente:

Codici CER più comuni per i rifiuti non pericolosi di origine industriale e commerciale
Codice CER Descrizione Origine tipica Destinazione prevalente
15 01 01 Imballaggi in carta e cartone Logistica, GDO, industria Recupero (R3 – riciclo carta)
15 01 02 Imballaggi in plastica Industria alimentare, chimica, manifatturiera Recupero (R3 – riciclo plastica)
15 01 06 Imballaggi in materiali misti Commercio, artigianato, servizi Selezione e recupero (R12/R3)
17 01 07 Miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche Edilizia, ristrutturazioni Recupero inerti (R5)
17 09 04 Rifiuti misti da costruzione e demolizione Cantieri edili Selezione, recupero inerti (R5/R12)
19 12 12 Altri rifiuti da trattamento meccanico (frazione secca) Impianti di selezione rifiuti Recupero energetico (R1) o discarica (D1)
20 01 01 Carta e cartone Uffici, archivi, attività commerciali Recupero (R3 – riciclo carta)
12 01 01 Limatura e trucioli di metalli ferrosi Officine meccaniche, tornerie Recupero metalli (R4)
04 02 22 Rifiuti da fibre tessili lavorate Industria tessile, confezioni Recupero (R3) o smaltimento (D1)
02 01 03 Scarti di tessuti vegetali Agricoltura, industria alimentare Compostaggio (R3), recupero energetico (R1)

La corretta identificazione del codice CER rappresenta il presupposto indispensabile per avviare qualsiasi operazione di smaltimento rifiuti non pericolosi. Un codice errato può comportare il rifiuto del carico da parte dell’impianto di destinazione, la contestazione di un trasporto illecito e sanzioni fino a 9.300 euro per singolo formulario non conforme.

Normativa per lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi: D.Lgs. 152/2006, procedure semplificate e RENTRI

Il quadro normativo per lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi è definito dalla parte quarta del D.Lgs. 152/2006, integrata dal D.Lgs. 116/2020 e dal D.M. 59/2023 istitutivo del RENTRI, con un regime sanzionatorio sensibilmente più lieve rispetto ai rifiuti pericolosi. Questa distinzione normativa si traduce in adempimenti documentali meno gravosi e nella possibilità di accedere a procedure semplificate per le operazioni di recupero.

L’aspetto più rilevante per le imprese lombarde che producono rifiuti non pericolosi riguarda le procedure semplificate di recupero, disciplinate dagli artt. 214-216 del D.Lgs. 152/2006 e dal D.M. 5 febbraio 1998. Queste procedure consentono agli impianti di trattamento di operare previa semplice comunicazione alla Provincia competente (o alla Città Metropolitana), senza la necessità di ottenere un’autorizzazione integrata ambientale (AIA) o un’autorizzazione unica regionale. Per il produttore del rifiuto, ciò si traduce in una maggiore disponibilità di impianti sul territorio e, spesso, in costi di conferimento inferiori.

Obblighi del produttore di rifiuti non pericolosi

Il produttore di rifiuti speciali non pericolosi è soggetto agli stessi obblighi di base previsti per tutti i rifiuti speciali dall’art. 188 del D.Lgs. 152/2006, con alcune specificità:

  • Registro di carico e scarico (art. 190): obbligatorio per le imprese con più di 10 dipendenti e per chiunque produca rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali o artigianali. Le annotazioni devono avvenire entro 10 giorni lavorativi dalla produzione e dallo scarico. Le imprese con meno di 10 dipendenti che producono solo rifiuti non pericolosi non derivanti da lavorazioni industriali possono essere esonerate dalla tenuta del registro.
  • Formulario di Identificazione Rifiuti (FIR) (art. 193): obbligatorio per ogni trasporto, indipendentemente dalla pericolosità del rifiuto. Quattro copie con dati completi di produttore, trasportatore, destinatario, codice CER, quantità e caratteristiche del rifiuto.
  • Dichiarazione MUD (art. 189): obbligo annuale di comunicazione alla Camera di Commercio competente, entro il 30 giugno, per i produttori di rifiuti non pericolosi con più di 10 dipendenti.
  • Iscrizione al RENTRI: dal 2025, il D.M. 59/2023 impone l’iscrizione al Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti con scadenze progressive. Per i produttori di soli rifiuti non pericolosi con meno di 50 dipendenti, l’obbligo decorre dal 13 febbraio 2026.
  • Deposito temporaneo (art. 185-bis): il limite quantitativo per i rifiuti non pericolosi è di 30 mc complessivi nel luogo di produzione, con obbligo di avvio a recupero o smaltimento entro 12 mesi (criterio quantitativo) o entro 3 mesi (criterio temporale, senza limiti di volume).

Documentazione obbligatoria: riepilogo per i rifiuti non pericolosi

  • Formulario di Identificazione Rifiuti (FIR) — per ogni singolo trasporto
  • Registro di carico e scarico — tenuta continuativa (con esenzioni per piccole imprese non industriali)
  • Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD) — annuale (per imprese con >10 dipendenti)
  • Iscrizione RENTRI — obbligatoria secondo il calendario progressivo 2025-2026
  • Analisi di caratterizzazione — obbligatoria per codici CER “a specchio”

Regime sanzionatorio specifico

Per i rifiuti non pericolosi, le sanzioni previste dal D.Lgs. 152/2006 sono di natura prevalentemente amministrativa. L’abbandono o il deposito incontrollato di rifiuti non pericolosi (art. 255) comporta una sanzione amministrativa da 300 a 3.000 euro per i privati e da 2.600 a 26.000 euro per i responsabili di enti e imprese. La mancata tenuta del registro di carico e scarico per i rifiuti non pericolosi (art. 258, comma 2) prevede una sanzione da 2.600 a 15.500 euro, rispetto alla fascia 15.500-93.000 euro applicabile ai rifiuti pericolosi. Per un quadro completo delle disposizioni regionali, si consulti il portale di ARPA Lombardia e la sezione ambiente della Regione Lombardia.

Come smaltire i rifiuti non pericolosi in Lombardia: fasi operative, procedure e impianti autorizzati

Lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi in Lombardia si articola in cinque fasi operative — classificazione, documentazione, deposito temporaneo, trasporto e conferimento — con la possibilità di avvalersi di impianti in procedura semplificata che riducono tempi e costi di conferimento. La Lombardia, con oltre 2.800 impianti autorizzati al trattamento di rifiuti non pericolosi tra piattaforme di recupero, centri di selezione e impianti di smaltimento, offre una rete impiantistica capillare che agevola la logistica per le aziende di tutte le province.

Le cinque fasi dello smaltimento rifiuti non pericolosi

  1. Classificazione e attribuzione del codice CER: Il produttore deve identificare ogni tipologia di rifiuto non pericoloso generata dalla propria attività, attribuendo il codice CER corretto sulla base della provenienza (capitolo) e della specifica natura del materiale (sottocategoria). Per i codici “a specchio” — ad esempio CER 17 09 03* (rifiuti misti da C&D contenenti sostanze pericolose) e CER 17 09 04 (non pericolosi) — è obbligatoria un’analisi di caratterizzazione presso un laboratorio accreditato. Mageco offre il servizio di classificazione comprensivo di sopralluogo, campionamento e referto analitico.
  2. Predisposizione della documentazione: Prima del ritiro, il produttore compila il FIR in quattro copie con tutti i dati richiesti dall’art. 193 del D.Lgs. 152/2006: identificativo del produttore (ragione sociale, sede, codice fiscale), codice CER, descrizione del rifiuto, quantità in chilogrammi, dati del trasportatore autorizzato e dell’impianto di destinazione. L’annotazione nel registro di carico e scarico deve avvenire entro 10 giorni lavorativi. Per i clienti con contratto di servizio continuativo, Mageco predispone il FIR e gestisce la compilazione per conto del produttore.
  3. Deposito temporaneo conforme: I rifiuti non pericolosi devono essere raccolti in contenitori idonei al tipo di materiale — cassoni scarrabili per inerti e materiali da costruzione, big-bag per scarti plastici o tessili, fusti o cisternette per rifiuti liquidi non pericolosi — collocati su superficie impermeabile nel luogo di produzione. L’etichettatura deve riportare il codice CER e la data di inizio del deposito. Mageco fornisce gratuitamente i contenitori appropriati nell’ambito dei contratti di ritiro programmato.
  4. Trasporto autorizzato: Il trasporto di rifiuti non pericolosi richiede che il vettore sia iscritto all’Albo Nazionale Gestori Ambientali nella categoria 5 (raccolta e trasporto rifiuti speciali non pericolosi). Non è richiesta la conformità ADR, a differenza dei rifiuti pericolosi, il che semplifica la logistica e riduce i costi. Mageco è iscritta nella categoria 5F dell’Albo Gestori Ambientali e dispone di automezzi dedicati: cassoni scarrabili da 10 a 30 mc, autocarri con sponda idraulica, compattatori e furgoni per ritiri di piccoli volumi.
  5. Conferimento a impianto autorizzato: Il rifiuto viene consegnato a un impianto che opera in regime di autorizzazione ordinaria o in procedura semplificata ai sensi del D.M. 5 febbraio 1998. Le operazioni possibili sono di recupero (codici R1-R13) o di smaltimento (codici D1-D15). Mageco privilegia sistematicamente il recupero di materia, coerentemente con la gerarchia europea dei rifiuti e con gli obiettivi del Piano d’Azione per l’Economia Circolare.

Principali tipologie di impianti per rifiuti non pericolosi in Lombardia

Impianti di trattamento rifiuti non pericolosi: tipologie e operazioni autorizzate in Lombardia
Tipologia impianto Operazioni CER trattati (esempi) Distribuzione in Lombardia
Piattaforme di selezione e cernita R12 (scambio), R3 (riciclo) 15 01 01, 15 01 02, 15 01 06 Capillare — oltre 400 impianti
Impianti di recupero inerti R5 (riciclo sostanze inorganiche) 17 01 07, 17 09 04, 17 05 04 Concentrati nelle province di Milano, Brescia, Bergamo
Centri di compostaggio R3 (compostaggio/digestione anaerobica) 02 01 03, 20 01 08, 20 02 01 Presenti in tutte le province
Impianti di recupero metalli R4 (riciclo metalli) 12 01 01, 12 01 03, 17 04 05 Brescia, Bergamo, Milano (poli siderurgici)
Termovalorizzatori R1 (recupero energetico) 19 12 12, 19 12 10 Milano (Silla 2), Brescia (A2A), Como, Bergamo
Discariche per rifiuti non pericolosi D1 (deposito in discarica) Residui non recuperabili In riduzione progressiva per obiettivi PRGR 2022-2030

La rete impiantistica lombarda per i rifiuti non pericolosi è la più sviluppata d’Italia, con una capacità di trattamento che supera ampiamente il fabbisogno regionale. Questo garantisce alle imprese tempi di conferimento rapidi e tariffe concorrenziali. Il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR) della Lombardia, approvato con D.G.R. n. XI/6408/2022, fissa l’obiettivo di raggiungere un tasso di recupero dei rifiuti speciali non pericolosi pari al 75% entro il 2030, riducendo al minimo il ricorso alla discarica. Per le imprese, questo si traduce in un incentivo economico e normativo a privilegiare il recupero rispetto allo smaltimento definitivo.

Perché scegliere Mageco per lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi in Lombardia

Mageco S.r.l. è un operatore ambientale certificato ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001 con oltre vent’anni di attività nello smaltimento e nel recupero di rifiuti non pericolosi su tutto il territorio lombardo, dalla sede operativa di Lainate (MI). L’azienda gestisce annualmente migliaia di tonnellate di rifiuti non pericolosi per conto di imprese industriali, artigianali, commerciali ed edili delle dodici province della Lombardia.

Il servizio di Mageco per lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi copre l’intero ciclo operativo: dal sopralluogo tecnico iniziale — durante il quale un tecnico ambientale analizza le tipologie di rifiuti prodotti, i volumi, le frequenze e le condizioni logistiche — alla classificazione CER, alla fornitura dei contenitori idonei, alla raccolta programmata con mezzi iscritti all’Albo Gestori Ambientali (cat. 5F), fino al conferimento presso gli impianti di recupero o smaltimento più adeguati e alla restituzione della documentazione completa (quarta copia FIR, certificati di avvenuto trattamento, report per la compilazione MUD). L’iscrizione nella categoria 8C dell’Albo consente inoltre a Mageco di operare come intermediario, individuando sempre l’impianto con il miglior rapporto qualità-prezzo per ciascuna tipologia di rifiuto non pericoloso.

I vantaggi del servizio Mageco per i rifiuti non pericolosi

  • Massimizzazione del recupero di materia: Mageco privilegia sistematicamente le operazioni di recupero (R) rispetto allo smaltimento in discarica (D), ottimizzando la destinazione di ogni flusso di rifiuto non pericoloso. Per imballaggi in carta, cartone e plastica, il tasso di avvio a riciclo supera il 90% dei volumi gestiti, con un beneficio diretto sia per l’ambiente sia per i costi a carico del produttore.
  • Copertura territoriale su tutte le dodici province: Da Milano a Sondrio, da Como a Mantova, Mageco garantisce il ritiro dei rifiuti non pericolosi in ogni comune della Lombardia. La posizione strategica della sede a Lainate, lungo l’asse autostradale A4/A8, consente tempi di raggiungimento ottimali verso tutte le aree produttive regionali.
  • Tracciabilità documentale completa e digitale: Ogni operazione è documentata con FIR, certificati di conferimento e report periodici. Mageco supporta i propri clienti anche nell’adeguamento agli obblighi RENTRI, fornendo assistenza nella trasmissione telematica dei dati e nell’allineamento con il calendario progressivo di iscrizione 2025-2026.
  • Consulenza normativa gratuita: Il sopralluogo iniziale e la valutazione delle tipologie di rifiuti non pericolosi prodotti sono gratuiti. I tecnici Mageco assistono il cliente nella corretta interpretazione degli obblighi normativi, nelle esenzioni applicabili alle piccole imprese e nell’ottimizzazione delle procedure di deposito temporaneo.
  • Flessibilità operativa: Ritiri programmati a cadenza settimanale, quindicinale o mensile, oppure interventi su chiamata per svuotamenti straordinari. Fornitura di contenitori in comodato d’uso: cassoni scarrabili, press-container, big-bag, fusti, cisternette IBC, adattati alle specifiche esigenze produttive del cliente.

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Costi dello smaltimento rifiuti non pericolosi e domande frequenti

Il costo dello smaltimento dei rifiuti non pericolosi è generalmente inferiore rispetto ai rifiuti pericolosi, poiché non richiede trasporto ADR, contenitori omologati per merci pericolose né impianti con autorizzazioni specifiche per sostanze tossiche o infiammabili. Tuttavia, le tariffe variano sensibilmente in funzione di diversi parametri tecnici e logistici che è opportuno conoscere per pianificare il budget ambientale aziendale.

Fattori che influenzano i costi

  • Tipologia di rifiuto e codice CER: Rifiuti facilmente riciclabili come carta, cartone e metalli ferrosi hanno costi di conferimento molto contenuti o, in alcuni casi, generano un ricavo per il produttore. Rifiuti misti o non selezionati (es. CER 19 12 12, CER 17 09 04) richiedono trattamenti più complessi e hanno costi più elevati.
  • Volumi prodotti e regolarità dei ritiri: Contratti di ritiro programmato con volumi costanti consentono di ottimizzare la logistica e ottenere tariffe più vantaggiose. Ritiri occasionali o di piccoli quantitativi hanno un’incidenza di costo fisso proporzionalmente maggiore.
  • Necessità di analisi chimiche: Per i codici CER “a specchio”, l’analisi di caratterizzazione è un costo aggiuntivo (indicativamente 150-400 euro per campione), ma è indispensabile per evitare classificazioni errate e le relative sanzioni.
  • Distanza dall’impianto e accessibilità logistica: La capillare rete impiantistica lombarda limita le distanze di trasporto, ma siti produttivi in aree montane o scarsamente collegate possono avere maggiorazioni per il trasporto.
  • Grado di selezione e pulizia del rifiuto: Rifiuti già separati per tipologia e puliti da contaminanti hanno costi di conferimento inferiori rispetto a miscele indifferenziate che richiedono selezione preliminare presso l’impianto.

Domande frequenti sullo smaltimento rifiuti non pericolosi

Qual è la differenza tra rifiuti non pericolosi e rifiuti pericolosi?

I rifiuti non pericolosi sono rifiuti speciali che non presentano alcuna delle caratteristiche di pericolo (HP1-HP15) definite dall’allegato III alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e dal Regolamento UE 1357/2014. I rifiuti pericolosi, al contrario, contengono sostanze con proprietà come infiammabilità, tossicità, cancerogenicità, corrosività o ecotossicità e sono contrassegnati nel CER da un asterisco (*). Per i rifiuti non pericolosi, gli obblighi documentali e le sanzioni sono meno gravosi, e il trasporto non richiede conformità alla normativa ADR.

Le piccole imprese sono obbligate a tenere il registro di carico e scarico per i rifiuti non pericolosi?

L’obbligo di tenuta del registro di carico e scarico per i rifiuti non pericolosi dipende dalla dimensione e dal tipo di attività. Sono obbligate le imprese con più di 10 dipendenti e tutte le imprese che producono rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali o artigianali, indipendentemente dal numero di dipendenti. Le imprese commerciali e di servizio con meno di 10 dipendenti che producono solo rifiuti non pericolosi non derivanti da lavorazioni industriali possono essere esonerate, come previsto dall’art. 190, comma 3, del D.Lgs. 152/2006.

Cosa sono le procedure semplificate per il recupero dei rifiuti non pericolosi?

Le procedure semplificate, disciplinate dagli artt. 214-216 del D.Lgs. 152/2006 e dal D.M. 5 febbraio 1998, consentono agli impianti di recupero di rifiuti non pericolosi di operare mediante semplice comunicazione di inizio attività alla Provincia competente, senza necessità di ottenere un’autorizzazione unica regionale o un’AIA. Queste procedure riguardano esclusivamente le operazioni di recupero (non lo smaltimento) e si applicano a tipologie di rifiuti e a quantitativi massimi annui definiti negli allegati al decreto. Per il produttore, il vantaggio consiste in una rete più ampia di impianti disponibili e in costi di conferimento generalmente inferiori.

Quando è obbligatoria l’analisi chimica per un rifiuto non pericoloso?

L’analisi chimica di caratterizzazione è obbligatoria quando il rifiuto è identificabile con un codice CER “a specchio”, ovvero quando nel Catalogo Europeo dei Rifiuti esistono due voci speculari per la stessa tipologia: una con asterisco (pericoloso) e una senza (non pericoloso). Ad esempio, i rifiuti misti da costruzione e demolizione possono essere classificati come CER 17 09 03* (pericolosi) o CER 17 09 04 (non pericolosi) a seconda della presenza di sostanze nocive. L’analisi presso un laboratorio accreditato determina se le concentrazioni di inquinanti superano le soglie stabilite dal Regolamento UE 1357/2014.

Quanto costa lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi in Lombardia?

Il costo varia significativamente in funzione della tipologia di rifiuto, del volume, della frequenza di ritiro e della destinazione (recupero o smaltimento). A titolo indicativo, il conferimento di imballaggi selezionati (carta, plastica) può avere costi molto contenuti o nulli; i rifiuti inerti da costruzione hanno costi nell’ordine di 15-40 euro a tonnellata per il recupero; i rifiuti misti non selezionati possono raggiungere 80-150 euro a tonnellata. Mageco offre preventivi personalizzati gratuiti basati su un sopralluogo tecnico che consente di quantificare con precisione i costi reali.

Un’azienda può trasportare autonomamente i propri rifiuti non pericolosi?

Il produttore iniziale di rifiuti non pericolosi può trasportare i propri rifiuti in quantità non superiore a 30 chilogrammi o 30 litri al giorno, senza obbligo di iscrizione all’Albo Gestori Ambientali, come previsto dall’art. 212, comma 8, del D.Lgs. 152/2006. Per quantitativi superiori, il trasporto deve essere effettuato da un’impresa iscritta nella categoria 5 dell’Albo, oppure il produttore stesso deve iscriversi nella categoria 2-bis per il trasporto dei propri rifiuti non pericolosi. In entrambi i casi, il FIR è obbligatorio.

Quali sanzioni si rischiano per lo smaltimento scorretto di rifiuti non pericolosi?

Le sanzioni per lo smaltimento scorretto di rifiuti non pericolosi sono prevalentemente amministrative. L’abbandono di rifiuti non pericolosi (art. 255 D.Lgs. 152/2006) prevede sanzioni da 300 a 3.000 euro per i privati e da 2.600 a 26.000 euro per imprese e titolari di enti. La mancata tenuta del registro di carico e scarico (art. 258, comma 2) comporta una sanzione da 2.600 a 15.500 euro. Il trasporto senza FIR o con FIR incompleto è sanzionato con importi da 1.600 a 9.300 euro. L’omessa dichiarazione MUD prevede una sanzione da 2.600 a 15.500 euro.

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Lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi si integra con un ampio ecosistema di servizi di gestione ambientale che comprende il recupero di materia, la gestione di specifiche categorie merceologiche e l’assistenza normativa specializzata. Approfondisca le tematiche correlate consultando le risorse seguenti, pubblicate nel blog di Mageco: