Smaltimento reagenti chimici scaduti e contaminati: classificazione CER, procedure ADR e obblighi normativi in Lombardia

Lo smaltimento reagenti chimici rappresenta una delle operazioni piu delicate nell’ambito della gestione dei rifiuti speciali pericolosi. Reagenti di laboratorio scaduti, soluzioni chimiche esauste, standard analitici non piu utilizzabili e sostanze ausiliarie contaminate richiedono percorsi di trattamento rigorosamente definiti dalla normativa ambientale italiana ed europea. Un reagente chimico conferito in modo improprio, miscelato con sostanze incompatibili o abbandonato senza le necessarie precauzioni puo provocare reazioni esotermiche incontrollate, emissioni di gas tossici, contaminazione del suolo e delle acque sotterranee, con conseguenze gravi per la salute pubblica e l’ecosistema.

La Lombardia, con il suo tessuto industriale e scientifico tra i piu sviluppati d’Europa — oltre 4.000 laboratori tra universita, centri di ricerca, aziende chimiche, farmaceutiche, alimentari e strutture sanitarie — genera ogni anno volumi significativi di reagenti chimici da avviare a smaltimento. Mageco S.r.l. offre a laboratori, industrie e istituti di ricerca lombardi un servizio completo per lo smaltimento reagenti, dalla caratterizzazione analitica alla classificazione CER, dal confezionamento ADR al trasporto e trattamento presso impianti autorizzati. In questa guida aggiornata al 2026, analizzeremo la classificazione dei reagenti chimici come rifiuti, il quadro normativo applicabile, la matrice di incompatibilita, le procedure operative e le soluzioni offerte da Mageco su tutto il territorio regionale.

Cosa sono i reagenti chimici classificati come rifiuti? Definizione, codici CER e caratteristiche di pericolo HP

I reagenti chimici diventano rifiuti quando sono scaduti, contaminati, non piu conformi alle specifiche di purezza richieste dall’analisi o dal processo produttivo, oppure quando il laboratorio o l’impianto che li deteneva cessa l’attivita; la loro classificazione nel Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER) dipende dalla natura chimica della sostanza, dall’origine del rifiuto e dalle caratteristiche di pericolo HP attribuite ai sensi del Regolamento (UE) n. 1357/2014. L’identificazione corretta del codice CER e delle classi di pericolo e il presupposto imprescindibile per uno smaltimento reagenti conforme alla legge.

Secondo il D.Lgs. 152/2006, art. 184, i reagenti chimici esausti o scaduti rientrano nella categoria dei rifiuti speciali, in quanto originati da attivita industriali, artigianali, di ricerca scientifica o sanitarie. La pericolosita di un reagente-rifiuto viene determinata mediante consultazione della Scheda Dati di Sicurezza (SDS) redatta ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) e classificata secondo il Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP). Le indicazioni di pericolo (frasi H) presenti nella SDS si traducono nelle corrispondenti caratteristiche di pericolo HP che il Catalogo CER assegna ai rifiuti pericolosi, contrassegnati con l’asterisco (*).

I reagenti chimici di laboratorio scaduti vengono classificati prevalentemente nel capitolo 16 05 del CER (gas in contenitori a pressione e prodotti chimici di scarto), mentre le soluzioni acquose esauste di analisi rientrano nei capitoli 06 01 – 06 06 (rifiuti da processi chimici inorganici) e 07 01 – 07 07 (rifiuti da processi chimici organici). Reagenti contenenti metalli pesanti, cianuri, cromati, fluoruri o acidi concentrati richiedono codici CER specifici con asterisco obbligatorio. Di seguito la tabella riepilogativa dei principali codici applicabili:

Principali codici CER per i reagenti chimici

Classificazione CER dei reagenti chimici per tipologia, codice e caratteristiche di pericolo HP
Codice CER Descrizione Caratteristiche HP Esempi di reagenti
16 05 06*Sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose, comprese le miscele di sostanze chimiche di laboratorioHP 3, HP 4, HP 5, HP 6, HP 7, HP 10, HP 14 (variabili)Reagenti analitici scaduti, standard chimici, soluzioni titolanti
16 05 07*Prodotti chimici inorganici di scarto contenenti o costituiti da sostanze pericoloseHP 4, HP 5, HP 6, HP 14Acidi minerali concentrati, basi forti, sali di metalli pesanti
16 05 08*Prodotti chimici organici di scarto contenenti o costituiti da sostanze pericoloseHP 3, HP 6, HP 7, HP 14Solventi organici puri, indicatori chimici, coloranti di laboratorio
16 05 09Sostanze chimiche di scarto diverse da 16 05 06, 16 05 07, 16 05 08Non pericolosoSoluzioni saline diluite, tamponi esausti, reagenti inerti scaduti
06 01 01*Acido solforico e acido solforosoHP 4, HP 5H2SO4 concentrato esausto, soluzioni di acido solforico
06 01 02*Acido cloridricoHP 4, HP 5HCl concentrato esausto, soluzioni di acido cloridrico
06 02 01*Idrossido di calcioHP 4, HP 5Calce spenta esausta da neutralizzazione
06 03 11*Sali e loro soluzioni contenenti cianuriHP 6 (tossicita acuta)KCN, NaCN, soluzioni cianidriche di laboratorio
06 04 04*Rifiuti contenenti mercurioHP 6, HP 14Sali di mercurio, HgCl2, soluzioni mercurimetriche

La corretta attribuzione del codice CER richiede la consultazione della SDS di ciascun reagente. In assenza della scheda (ad esempio per reagenti molto datati), il laboratorio deve procedere a una caratterizzazione analitica del rifiuto, eseguita da un laboratorio accreditato, per determinare la composizione chimica e le caratteristiche di pericolo prima di poter avviare lo smaltimento reagenti.

Normativa per lo smaltimento dei reagenti chimici: D.Lgs. 152/2006, accordo ADR e regolamento CLP

Lo smaltimento reagenti chimici e disciplinato da un quadro normativo multilivello che comprende il D.Lgs. 152/2006 (Codice dell’Ambiente) per la gestione dei rifiuti, l’accordo ADR 2025 per il trasporto di merci pericolose su strada, il Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) per la classificazione delle sostanze chimiche e il Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) per la registrazione e valutazione delle sostanze. Ogni fase della filiera di smaltimento, dalla produzione del rifiuto al trattamento finale, deve essere conforme a tutte le norme applicabili contemporaneamente.

Il D.Lgs. 152/2006, Parte IV, stabilisce gli obblighi generali del produttore di rifiuti chimici. L’art. 188 sancisce il principio di responsabilita del produttore, che rimane giuridicamente responsabile del rifiuto fino al suo effettivo smaltimento o recupero. L’art. 190 impone la tenuta del registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti, vidimato dalla Camera di Commercio competente. L’art. 193 disciplina il trasporto dei rifiuti e l’obbligo del Formulario di Identificazione Rifiuti (FIR). Il D.Lgs. 116/2020, recependo le direttive UE 2018/851 e 2018/852, ha introdotto l’obbligo di iscrizione al RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilita dei Rifiuti), operativo dal 2025, che sostituisce progressivamente il sistema cartaceo del MUD.

Per i reagenti classificati come pericolosi (CER con asterisco), il trasporto su strada e soggetto all’accordo ADR (Accord europeen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route), aggiornato ogni biennio. I reagenti chimici possono ricadere in diverse classi ADR: classe 2 (gas), classe 3 (liquidi infiammabili), classe 5.1 (comburenti), classe 6.1 (sostanze tossiche), classe 8 (corrosivi), classe 9 (materie e oggetti pericolosi diversi). La corretta classificazione ADR determina il tipo di imballaggio omologato (UN), l’etichettatura, la segnaletica del veicolo, la documentazione di trasporto e le dotazioni di sicurezza obbligatorie.

Documentazione obbligatoria per lo smaltimento reagenti

  • Formulario di Identificazione Rifiuti (FIR) ai sensi dell’art. 193 del D.Lgs. 152/2006
  • Registro cronologico di carico e scarico (art. 190 D.Lgs. 152/2006)
  • Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD) — in fase di transizione al RENTRI
  • Scheda Dati di Sicurezza (SDS) aggiornata per ogni reagente o miscela (Reg. REACH, allegato II)
  • Documento di trasporto ADR con indicazione di classe, numero ONU, gruppo di imballaggio
  • Certificato di analisi del rifiuto (se la SDS originale non e disponibile)
  • Contratto di smaltimento con impianto autorizzato ai sensi degli artt. 208-213 del D.Lgs. 152/2006

La Regione Lombardia, attraverso la D.G.R. n. XI/5448/2021, ha emanato disposizioni specifiche per la gestione dei rifiuti chimici di laboratorio, prevedendo controlli rafforzati da parte di ARPA Lombardia presso i laboratori di ricerca e analisi. L’inosservanza degli obblighi normativi relativi allo smaltimento reagenti pericolosi comporta sanzioni amministrative da 2.600 a 26.000 euro e, nei casi di gestione illecita o abbandono, sanzioni penali ai sensi dell’art. 256 del D.Lgs. 152/2006.

Matrice di incompatibilita dei reagenti chimici e neutralizzazione preliminare allo smaltimento

Prima dello smaltimento reagenti, e obbligatorio verificare la compatibilita chimica tra le diverse sostanze da confezionare nello stesso contenitore o trasportare sullo stesso veicolo: la miscelazione di reagenti incompatibili puo generare reazioni esotermiche violente, sviluppo di gas tossici, incendi o esplosioni, e costituisce una violazione sia dell’art. 187 del D.Lgs. 152/2006 (divieto di miscelazione) sia delle disposizioni ADR.

Il principio di incompatibilita chimica si applica in tutte le fasi dello smaltimento: stoccaggio in deposito temporaneo, confezionamento, caricamento sul veicolo e conferimento all’impianto di trattamento. La matrice di incompatibilita identifica le coppie di sostanze che non possono entrare in contatto diretto. Le principali incompatibilita da rispettare nel confezionamento dei reagenti chimici sono le seguenti:

Matrice semplificata di incompatibilita chimica per il confezionamento dei reagenti da smaltire
Gruppo chimico A Gruppo chimico B (incompatibile) Rischio in caso di contatto
Acidi minerali (HCl, H2SO4, HNO3)Basi forti (NaOH, KOH, NH3)Reazione esotermica violenta, schizzi corrosivi
Acidi mineraliCianuri (KCN, NaCN)Sviluppo di acido cianidrico (HCN), gas letale
Acidi mineraliSolfuri (Na2S, soluzioni solfidiche)Sviluppo di acido solfidrico (H2S), gas tossico
Agenti ossidanti (KMnO4, H2O2, HNO3 conc.)Sostanze organiche, solventi, riducentiReazione violenta, incendio, esplosione
Acido perclorico, percloratiMateriali organici, riducentiEsplosione, incendio
Metalli alcalini (Na, K, Li metallici)Acqua, soluzioni acquoseReazione esotermica con sviluppo di idrogeno, incendio
Acido fluoridrico (HF)Vetro, silicatiCorrosione del contenitore, rilascio incontrollato
Ipocloriti (NaClO, candeggina)Acidi, ammoniacaSviluppo di cloro gassoso (Cl2) o clorammine, gas tossici

Quando un reagente non puo essere smaltito tal quale per ragioni di sicurezza nel trasporto (ad esempio metalli alcalini, perossidi organici concentrati, sostanze pirofore), si procede a una neutralizzazione preliminare controllata presso il laboratorio o presso un impianto intermedio autorizzato. Le operazioni di neutralizzazione devono essere condotte da personale qualificato, nel rispetto delle procedure operative standard (SOP) del laboratorio e della normativa antincendio. Mageco S.r.l. fornisce supporto tecnico per la valutazione delle incompatibilita e, ove necessario, organizza la neutralizzazione in loco prima del ritiro del rifiuto.

Come funziona lo smaltimento reagenti in Lombardia: procedura operativa dalla caratterizzazione al trattamento finale

Lo smaltimento reagenti chimici in Lombardia si articola in sei fasi operative sequenziali: inventario e raccolta delle SDS, caratterizzazione e classificazione CER/ADR, confezionamento in imballaggi omologati ONU, compilazione della documentazione (FIR, registro, documento ADR), trasporto con mezzo autorizzato e trattamento presso impianto di destino autorizzato dalla Regione Lombardia. L’omissione o l’esecuzione impropria di una qualsiasi di queste fasi espone il produttore a responsabilita civili, amministrative e penali.

La prima fase consiste nell’inventario completo dei reagenti da smaltire. Il responsabile del laboratorio o del deposito chimico predispone un elenco dettagliato delle sostanze, comprensivo di: denominazione commerciale, formula chimica, numero CAS, quantita, stato fisico, data di scadenza, indicazioni di pericolo dalla SDS e condizioni di conservazione. Questo elenco e indispensabile per la successiva attribuzione dei codici CER e per la pianificazione logistica del ritiro.

Le sei fasi operative dello smaltimento reagenti

  1. Inventario e raccolta SDS: Compilazione di un elenco dettagliato di tutti i reagenti da smaltire, con numero CAS, quantita, stato fisico e indicazioni di pericolo. Per reagenti privi di SDS o con etichetta illeggibile, si procede a campionamento e analisi presso laboratorio accreditato Accredia per determinare la composizione e la classe di pericolo.
  2. Classificazione CER e ADR: Attribuzione del codice CER a ciascun reagente o gruppo omogeneo di reagenti sulla base delle caratteristiche HP. Contestuale classificazione ADR con determinazione di classe, numero ONU, gruppo di imballaggio (I, II o III) e codice di restrizione in galleria. Per i reagenti misti si applica la regola del rifiuto prevalente o, in caso di miscele complesse, il codice 16 05 06*.
  3. Confezionamento ADR: I reagenti vengono travasati o mantenuti nei contenitori originali e inseriti in imballaggi combinati omologati ONU (tipo 4G, 4GV o fusti in PE/acciaio tipo 1H2/1A2), nel rispetto della matrice di incompatibilita. Ogni collo viene etichettato con simboli di pericolo ADR, numero ONU, denominazione tecnica e peso lordo. Materiale assorbente e di riempimento viene interposto tra i contenitori interni.
  4. Documentazione: Compilazione del FIR in quattro copie, registrazione nel registro cronologico di carico e scarico entro 10 giorni dalla produzione del rifiuto (5 giorni se pericoloso, per i produttori con piu di 10 dipendenti), predisposizione del documento di trasporto ADR con istruzioni scritte per il conducente, allegato alla lettera di vettura.
  5. Trasporto autorizzato: Il ritiro viene effettuato da un trasportatore iscritto all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, categorie 4 o 5, con veicolo conforme ADR dotato di equipaggiamento di protezione individuale, estintori, bacino di contenimento e segnaletica a pannelli arancioni.
  6. Trattamento finale: I reagenti vengono conferiti a un impianto di trattamento chimico-fisico o di termodistruzione autorizzato dalla Regione Lombardia ai sensi degli artt. 208-213 del D.Lgs. 152/2006. Gli impianti di destino rilasciano il certificato di avvenuto smaltimento, che chiude la catena di tracciabilita e solleva il produttore dalla responsabilita residua.

Riferimenti operativi per lo smaltimento reagenti in Lombardia

Principali enti e strutture di riferimento per lo smaltimento reagenti chimici in Lombardia
Ente / Struttura Competenza Riferimento Tipologie di reagenti
ARPA Lombardia — Settore RifiutiControllo e vigilanza su gestione rifiuti specialiarpalombardia.itTutti i reagenti chimici pericolosi e non
Regione Lombardia — D.G. AmbienteAutorizzazioni impianti di trattamentoregione.lombardia.itImpianti di termodistruzione e trattamento chimico-fisico
ATS competenti per territorioVigilanza sui laboratori sanitari e di ricercaATS Milano, ATS Brescia, ATS Bergamo, etc.Reagenti di laboratorio ospedaliero e di analisi cliniche
ISPRA — Catasto RifiutiRegistro nazionale, statistiche, codici CERisprambiente.gov.itBanca dati classificazione rifiuti chimici
Camera di Commercio (CCIAA)Vidimazione registri, iscrizioni MUD/RENTRISedi provinciali lombardeDocumentazione obbligatoria per tutti i produttori di rifiuti chimici

Perche scegliere Mageco per lo smaltimento dei reagenti chimici in Lombardia

Mageco S.r.l. e un operatore specializzato nella gestione dei rifiuti chimici di laboratorio e industriali, con esperienza consolidata nello smaltimento reagenti di ogni classe di pericolo: acidi, basi, solventi organici e inorganici, ossidanti, riducenti, sali di metalli pesanti, sostanze cianurate, composti mercuriferi e reagenti biologici. La sede operativa di Via Medardo Rosso 4 a Milano consente interventi rapidi su tutto il territorio lombardo, dalle grandi universita milanesi ai laboratori delle zone industriali di Brescia, Bergamo e Varese.

La gestione dei reagenti chimici come rifiuti richiede competenze tecniche che vanno ben oltre la semplice logistica ambientale. Il personale tecnico di Mageco possiede una formazione specifica in chimica analitica e gestione delle sostanze pericolose, che consente di valutare la compatibilita dei reagenti, proporre raggruppamenti ottimali per ridurre il numero di codici CER e contenitori, e pianificare il confezionamento ADR in modo efficiente e sicuro. Questo approccio tecnico consente ai nostri clienti di ridurre i costi complessivi di smaltimento senza compromettere la conformita normativa.

Il servizio di smaltimento reagenti offerto da Mageco copre l’intera filiera: sopralluogo preliminare gratuito per la valutazione delle quantita e delle tipologie presenti, supporto nella compilazione dell’inventario e nella classificazione CER, fornitura di imballaggi omologati ONU, confezionamento ADR eseguito dal nostro personale direttamente presso il laboratorio del cliente, trasporto con automezzi autorizzati e assicurati, conferimento a impianti di trattamento convenzionati e rilascio della documentazione di avvenuto smaltimento.

I vantaggi del servizio Mageco per lo smaltimento reagenti

  • Competenza chimica specializzata: Personale formato nella gestione di sostanze pericolose, capace di leggere e interpretare le SDS, verificare le incompatibilita e proporre soluzioni di confezionamento ottimali per ogni tipologia di reagente.
  • Copertura regionale capillare: Interventi di ritiro in tutte le 12 province lombarde, con tempi di risposta entro 48-72 ore dalla richiesta, anche per quantitativi ridotti tipici dei piccoli laboratori.
  • Tracciabilita integrale: Ogni reagente e tracciato dalla presa in carico al certificato di smaltimento finale, con documentazione conforme al RENTRI e disponibile in formato digitale nel portale clienti dedicato.
  • Riduzione dei costi attraverso ottimizzazione: Il raggruppamento tecnico dei reagenti compatibili in un numero minore di codici CER e contenitori consente di abbattere i costi di trasporto e trattamento senza violare il divieto di miscelazione.

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Costi dello smaltimento reagenti chimici e domande frequenti

Il costo dello smaltimento reagenti chimici varia sensibilmente in funzione di molteplici fattori tecnici e logistici. A differenza di altre categorie di rifiuti speciali, i reagenti chimici presentano un’elevata eterogeneita che rende impossibile definire un prezzo unitario standard: un fusto di acido solforico esausto ha un costo di smaltimento molto diverso da quello di un flacone di indicatore chimico scaduto o di un reagente contenente metalli pesanti. Mageco fornisce preventivi personalizzati dopo il sopralluogo tecnico iniziale.

Fattori che influenzano i costi di smaltimento reagenti

  • Classe di pericolo e codice CER: I reagenti con caratteristiche HP 1 (esplosivo), HP 2 (comburente) o HP 6 (tossicita acuta) comportano costi superiori per le maggiori cautele di confezionamento, trasporto e trattamento
  • Quantitativo e varieta: Grandi lotti omogenei hanno costi unitari inferiori rispetto a piccoli quantitativi di reagenti eterogenei che richiedono classificazione individuale e contenitori separati
  • Stato fisico e confezionamento originale: Reagenti in confezioni integre originali costano meno di sostanze sfuse, travasate o con contenitore danneggiato che necessitano di riconfezionamento in imballaggi omologati ONU
  • Disponibilita della SDS: In assenza della Scheda Dati di Sicurezza, il costo include l’analisi di caratterizzazione presso laboratorio accreditato
  • Localizzazione e accessibilita: La distanza dalla sede Mageco di Milano e l’accessibilita del laboratorio (piano, ascensore, disponibilita di area di carico) influenzano il costo del servizio di ritiro

Domande frequenti

Come si classificano i reagenti chimici scaduti ai fini dello smaltimento?

I reagenti chimici scaduti si classificano come rifiuti speciali ai sensi dell’art. 184 del D.Lgs. 152/2006. Il codice CER viene attribuito sulla base della Scheda Dati di Sicurezza (SDS): il codice piu utilizzato e il 16 05 06* per le sostanze chimiche di laboratorio pericolose, mentre i reagenti non pericolosi rientrano nel CER 16 05 09. Acidi, basi, sali di metalli pesanti e altre sostanze specifiche possono avere codici dedicati nei capitoli 06 e 07 del CER.

E possibile smaltire insieme reagenti chimici diversi nello stesso contenitore?

No, l’art. 187 del D.Lgs. 152/2006 vieta la miscelazione di rifiuti pericolosi con caratteristiche di pericolo diverse. I reagenti possono essere raggruppati nello stesso contenitore solo se appartengono allo stesso codice CER e sono chimicamente compatibili. La miscelazione di reagenti incompatibili (ad esempio acidi e basi, ossidanti e riducenti, cianuri e acidi) e vietata e pericolosa. Mageco verifica le compatibilita prima del confezionamento.

Cosa fare se un reagente non ha piu l’etichetta o la Scheda Dati di Sicurezza?

Se la SDS non e recuperabile dal fornitore originale o dalle banche dati (ECHA, GESTIS), il reagente deve essere sottoposto a caratterizzazione analitica presso un laboratorio accreditato Accredia. L’analisi determina la composizione, le caratteristiche di pericolo HP e il codice CER applicabile. Fino all’esito dell’analisi, il reagente deve essere trattato come rifiuto pericoloso con le massime precauzioni.

Quanto tempo puo rimanere in deposito temporaneo un reagente chimico scaduto?

Per i reagenti classificati come rifiuti pericolosi, il deposito temporaneo e consentito fino a un massimo di 10 metri cubi per un periodo massimo di 3 mesi, oppure fino a 12 mesi se il quantitativo non supera i 10 metri cubi (art. 183, comma 1, lettera bb, D.Lgs. 152/2006). Il superamento di questi limiti configura uno stoccaggio non autorizzato, sanzionato penalmente. Il deposito deve avvenire in area coperta, su superficie impermeabile e con bacino di contenimento.

Un laboratorio universitario deve seguire le stesse regole di un’azienda chimica per lo smaltimento reagenti?

Si, il D.Lgs. 152/2006 non prevede esenzioni per i laboratori di ricerca pubblici o universitari. Le universita sono produttori di rifiuti speciali a tutti gli effetti e devono rispettare gli obblighi di classificazione CER, tenuta del registro di carico e scarico, compilazione del FIR, presentazione del MUD e iscrizione al RENTRI. L’unica differenza operativa e che molte universita dispongono di un ufficio ambiente centralizzato che coordina lo smaltimento per tutti i dipartimenti.

Quali sono le sanzioni per lo smaltimento irregolare di reagenti chimici?

Le sanzioni variano in base alla gravita della violazione. Lo smaltimento di reagenti pericolosi in assenza di autorizzazione e punito con l’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da 2.600 a 26.000 euro (art. 256, D.Lgs. 152/2006). L’abbandono di rifiuti chimici pericolosi e punito con l’arresto da tre mesi a un anno o con l’ammenda da 2.600 a 26.000 euro. La mancata tenuta del registro di carico e scarico comporta sanzioni da 15.500 a 93.000 euro per i rifiuti pericolosi.

Mageco ritira anche piccoli quantitativi di reagenti chimici?

Si, Mageco S.r.l. effettua il ritiro di reagenti chimici anche in quantitativi minimi, a partire da un singolo collo ADR. Questo servizio e particolarmente utile per i piccoli laboratori di analisi, gli studi professionali (geologi, agronomi, enologi) e le aziende che conservano scorte limitate di reagenti scaduti. Il sopralluogo preliminare e sempre gratuito e consente di valutare il modo piu efficiente per gestire lo smaltimento.

Servizi correlati e approfondimenti

Lo smaltimento reagenti chimici si inserisce nel contesto piu ampio della gestione dei rifiuti di laboratorio, dei rifiuti chimici industriali e delle sostanze pericolose. Mageco S.r.l. offre soluzioni integrate per tutte le tipologie di rifiuti chimici prodotti da laboratori di ricerca, impianti industriali e strutture sanitarie in Lombardia. Per approfondire le tematiche connesse, Le consigliamo di consultare le seguenti guide:

Per ogni esigenza relativa allo smaltimento reagenti chimici o ad altre categorie di rifiuti speciali in Lombardia, il nostro team tecnico e a disposizione per un’analisi gratuita delle Sue necessita. Contatti Mageco S.r.l. al numero +39 02 668 6568 oppure scriva a info@mageco.it.