Smaltimento neon e tubi fluorescenti: normativa RAEE, codice CER 20 01 21*, trattamento del mercurio e obblighi per le aziende in Lombardia
Lo smaltimento neon rappresenta un obbligo normativo e ambientale che ogni impresa lombarda deve gestire con rigore e competenza tecnica. I tubi neon, denominati tecnicamente lampade fluorescenti lineari, contengono vapori di mercurio e polveri fluorescenti che li classificano come rifiuti speciali pericolosi ai sensi del D.Lgs. 152/2006 (Codice dell’Ambiente). Ogni tubo fluorescente da 120 cm contiene mediamente tra 3 e 15 milligrammi di mercurio, un quantitativo sufficiente a contaminare migliaia di litri d’acqua se disperso nell’ambiente. In Italia, secondo le stime ISPRA 2025, si producono annualmente oltre 120.000 tonnellate di sorgenti luminose esauste, di cui i tubi neon costituiscono la componente volumetricamente preponderante.
Mageco S.r.l., azienda specializzata nella gestione ambientale con sede in Via Medardo Rosso 4, 20159 Milano (MI), offre alle imprese di tutta la Lombardia un servizio professionale di smaltimento neon conforme alla normativa RAEE e al Codice dell’Ambiente. In questa guida completa troverà tutte le informazioni indispensabili per classificare correttamente i Suoi tubi neon esausti, rispettare gli obblighi documentali e affidare il conferimento a un operatore autorizzato, evitando sanzioni amministrative che possono raggiungere i 26.000 euro per singola violazione.
Cosa sono i tubi neon e perché sono classificati come rifiuti speciali pericolosi
I tubi neon, tecnicamente denominati lampade fluorescenti lineari, sono sorgenti luminose a scarica in gas che contengono vapori di mercurio e rivestimenti interni di polveri fluorescenti; al termine del loro ciclo di vita, sono classificati come rifiuti speciali pericolosi con codice CER 20 01 21* ai sensi del Catalogo Europeo dei Rifiuti. Questa classificazione comporta obblighi specifici di raccolta, trasporto e trattamento presso impianti autorizzati.
Il funzionamento di un tubo neon si basa sulla scarica elettrica attraverso un gas inerte (tipicamente argon) mescolato a piccole quantità di mercurio allo stato di vapore. La radiazione ultravioletta generata dalla scarica colpisce il rivestimento interno di fosfori (sostanze fluorescenti a base di aluminati, silicati o fosfati di terre rare), che convertono l’UV in luce visibile. Questo principio di funzionamento, per quanto efficiente dal punto di vista energetico, rende il tubo neon esausto un rifiuto pericoloso a causa della compresenza di mercurio metallico e composti chimici potenzialmente tossici.
La pericolosità dei tubi neon è determinata principalmente dalla caratteristica HP14 (ecotossico) attribuita dal Regolamento UE 1357/2014. Il mercurio contenuto nei tubi neon, anche in quantità ridotte, possiede un’elevatissima capacità di bioaccumulo e persiste nell’ambiente per decenni. Una singola lampada fluorescente rotta in un ambiente chiuso può rilasciare vapori di mercurio a concentrazioni superiori ai limiti di esposizione professionale stabiliti dal D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza).
I tubi neon si distinguono in diverse tipologie, ciascuna con specifiche caratteristiche costruttive e contenuti di mercurio differenti. La corretta identificazione del tipo di tubo è il primo passo per determinare il codice CER applicabile e le modalità di smaltimento appropriate.
| Tipologia tubo neon | Codice CER | Contenuto mercurio (mg) | Classificazione rifiuto |
|---|---|---|---|
| Tubo fluorescente lineare T8 (120 cm) | 20 01 21* | 3 – 15 | Rifiuto speciale pericoloso |
| Tubo fluorescente lineare T5 (150 cm) | 20 01 21* | 2 – 8 | Rifiuto speciale pericoloso |
| Tubo fluorescente circolare | 20 01 21* | 5 – 12 | Rifiuto speciale pericoloso |
| Lampada fluorescente compatta (CFL) | 20 01 21* | 1 – 5 | Rifiuto speciale pericoloso |
| Tubo neon per insegne (alta tensione) | 20 01 21* | 20 – 80 | Rifiuto speciale pericoloso |
| Lampada a LED (senza mercurio) | 16 02 14 | 0 | Rifiuto speciale non pericoloso (RAEE) |
Occorre precisare che la denominazione comune “neon” viene utilizzata impropriamente per indicare tutte le lampade fluorescenti lineari, sebbene il gas neon sia presente solo nelle insegne luminose a scarica diretta. Ai fini dello smaltimento neon, tuttavia, la normativa raggruppa tutte le sorgenti contenenti mercurio sotto il medesimo codice CER 20 01 21*, indipendentemente dalla denominazione commerciale.

Normativa sullo smaltimento neon: D.Lgs. 152/2006, direttiva RAEE e obblighi documentali
Lo smaltimento dei tubi neon è disciplinato da un quadro normativo articolato che comprende il D.Lgs. 152/2006 (Codice dell’Ambiente), il D.Lgs. 49/2014 (recepimento della Direttiva RAEE 2012/19/UE) e il D.Lgs. 116/2020, i quali impongono alle aziende obblighi precisi di classificazione, deposito temporaneo, trasporto e tracciabilità documentale. La violazione di tali obblighi comporta sanzioni amministrative da 2.600 a 26.000 euro e, nei casi più gravi, sanzioni penali.
I tubi neon rientrano nel raggruppamento R5 dei RAEE, dedicato alle sorgenti luminose. Il D.Lgs. 49/2014 stabilisce che i produttori e i distributori di sorgenti luminose sono responsabili della raccolta e del finanziamento del trattamento, secondo il principio della responsabilità estesa del produttore (EPR). Le aziende che utilizzano tubi neon nei propri stabilimenti, uffici o punti vendita sono invece tenute al corretto conferimento presso soggetti autorizzati, nel rispetto delle procedure previste dal Codice dell’Ambiente.
Il deposito temporaneo dei tubi neon esausti presso il luogo di produzione del rifiuto è regolato dall’art. 183, comma 1, lettera bb) del D.Lgs. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. 116/2020. I tubi neon devono essere stoccati in posizione verticale o in contenitori dedicati che impediscano la rottura, in aree coperte e al riparo dagli agenti atmosferici. Il deposito temporaneo non può superare i 30 metri cubi o i 12 mesi dalla data di produzione del rifiuto, a seconda della condizione che si verifica per prima.
La classificazione del rifiuto deve avvenire secondo i criteri dell’Allegato D alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006, attribuendo il codice CER 20 01 21* per i tubi contenenti mercurio. Per le insegne al neon dismesse che includono trasformatori o alimentatori elettronici, potrebbe essere necessario attribuire anche il codice CER 16 02 13* (apparecchiature fuori uso contenenti componenti pericolosi) per le parti elettroniche separate.
Documentazione obbligatoria per lo smaltimento neon
- Formulario di Identificazione Rifiuti (FIR): documento di trasporto obbligatorio per ogni movimento di tubi neon dal luogo di produzione all’impianto di destino, redatto in quattro copie ai sensi dell’art. 193 del D.Lgs. 152/2006
- Registro di carico e scarico: vidimato dalla Camera di Commercio competente, con annotazione entro 10 giorni lavorativi dalla produzione e dallo scarico del rifiuto, ai sensi dell’art. 190 del D.Lgs. 152/2006
- Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD): dichiarazione annuale da presentare entro il 30 giugno, contenente i quantitativi di tubi neon prodotti e conferiti nell’anno precedente
- Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali: obbligatoria per il trasportatore dei rifiuti, verificabile presso la sezione regionale Lombardia
- Autorizzazione dell’impianto di destino: l’impianto che riceve i tubi neon deve possedere autorizzazione ai sensi dell’art. 208 o art. 214 del D.Lgs. 152/2006 per il trattamento del codice CER 20 01 21*
Come funziona lo smaltimento dei tubi neon in Lombardia: dalla raccolta al conferimento
Lo smaltimento dei tubi neon in Lombardia segue un percorso regolamentato che inizia con la corretta separazione e stoccaggio presso l’azienda produttrice, prosegue con il trasporto autorizzato mediante mezzi dotati di sistemi antirottura, e si conclude con il conferimento a impianti specializzati nella decontaminazione e nel recupero dei materiali. Ogni fase richiede documentazione specifica e il coinvolgimento di operatori iscritti all’Albo Gestori Ambientali.
La Lombardia, con il suo tessuto produttivo denso e diversificato, genera annualmente un volume significativo di tubi neon esausti provenienti da stabilimenti industriali, uffici, centri commerciali, strutture sanitarie e impianti di illuminazione pubblica. ARPA Lombardia vigila sul rispetto delle procedure di smaltimento attraverso controlli programmati e ispezioni presso le aziende produttrici e gli impianti di trattamento.
Le fasi operative dello smaltimento tubi neon
- Analisi e classificazione del rifiuto: identificazione del tipo di tubo neon (T8, T5, circolare, CFL, insegna), attribuzione del codice CER 20 01 21* e verifica delle caratteristiche di pericolo HP14 (ecotossico) ai sensi del Regolamento UE 1357/2014. Per quantitativi rilevanti provenienti da dismissioni di impianti illuminotecnici, può essere richiesta un’analisi chimica di caratterizzazione.
- Deposito temporaneo conforme: stoccaggio dei tubi neon esausti in appositi contenitori rigidi verticali o in casse antiurto orizzontali, in area dedicata con pavimentazione impermeabile, al riparo da agenti atmosferici e urti accidentali. Etichettatura con codice CER 20 01 21*, simbolo di pericolo e data di inizio deposito.
- Predisposizione documentale: compilazione del FIR in quattro copie, aggiornamento del registro di carico e scarico, verifica della validità delle autorizzazioni del trasportatore e dell’impianto di destino.
- Raccolta e trasporto autorizzato: ritiro mediante mezzi dotati di cassoni antiurto specifici per sorgenti luminose, con autista in possesso del patentino ADR (Accordo europeo per il trasporto di merci pericolose) ove necessario per le quantità trasportate. Il trasportatore deve essere iscritto all’Albo Gestori Ambientali nella categoria appropriata.
- Conferimento e trattamento: consegna all’impianto autorizzato per la decontaminazione dal mercurio, il recupero del vetro, dei metalli e delle polveri fluorescenti, con rilascio della quarta copia del FIR controfirmata che certifica l’avvenuto conferimento.
Riferimenti per lo smaltimento neon nelle province lombarde
| Provincia | Sede ARPA di riferimento | Piattaforme ecologiche comunali | Note operative |
|---|---|---|---|
| Milano | ARPA Milano – Via Juvara 22 | Riciclerie AMSA (12 sedi) | Accesso con tessera AMSA per utenze domestiche; aziende solo tramite operatore autorizzato |
| Brescia | ARPA Brescia – Via Cantore 20 | Centri raccolta Aprica S.p.A. | Polo industriale: elevati volumi da stabilimenti siderurgici e metalmeccanici |
| Bergamo | ARPA Bergamo – Via C. Maffei 4 | Centri raccolta comunali | Servizio integrato con raccolta RAEE domestici |
| Monza e Brianza | ARPA Monza – Via Correggio 12 | Piattaforme CEM Ambiente | Distretto terziario: grandi volumi da uffici e centri commerciali |
| Como | ARPA Como – Via Castelnuovo 25 | Centri raccolta comunali | Attenzione alla tutela del lago: normativa scarichi rafforzata |
| Varese | ARPA Varese – Via Carrobbio 5 | Centri raccolta intercomunali | Zona industriale Gallarate-Busto: volumi significativi dal comparto tessile |
| Pavia | ARPA Pavia – Via Nino Bixio 13 | Centri raccolta ASM | Comparto universitario e ospedaliero: laboratori con sorgenti speciali |
| Cremona | ARPA Cremona – Via Fatebenefratelli | Centri raccolta AEM | Comparto agroalimentare: capannoni con illuminazione fluorescente |
| Mantova | ARPA Mantova – Corso Garibaldi 54 | Centri raccolta Tea S.p.A. | Polo chimico: attenzione alla coesistenza con altri rifiuti pericolosi |
| Lecco | ARPA Lecco – Via I Maggio 21/b | Centri raccolta Silea S.p.A. | Distretto metalmeccanico: volumi da officine e stabilimenti |
| Lodi | ARPA Lodi – Via Vignati 13 | Centri raccolta SAL | Comparto agricolo e zootecnico: capannoni con illuminazione tradizionale |
| Sondrio | ARPA Sondrio – Via Stelvio 35/a | Centri raccolta comunali | Zona montana: logistica di ritiro con tempi specifici |

Trattamento e decontaminazione dal mercurio: il ciclo tecnologico dello smaltimento neon
Il trattamento dei tubi neon esausti avviene mediante impianti specializzati di decontaminazione che separano e recuperano il mercurio, il vetro, i metalli (alluminio e rame dei terminali) e le polveri fluorescenti, raggiungendo tassi di recupero complessivo superiori al 95% del peso del tubo. Questo processo trasforma un rifiuto pericoloso in materie prime secondarie, riducendo l’impatto ambientale e il fabbisogno di risorse vergini.
Gli impianti di trattamento autorizzati utilizzano sistemi di frantumazione controllata in atmosfera depressa (a pressione negativa), che impediscono la fuoriuscita di vapori di mercurio nell’ambiente di lavoro e nell’atmosfera. Il processo si articola in fasi sequenziali tecnologicamente avanzate che garantiscono la separazione completa dei materiali e il contenimento delle emissioni entro i limiti fissati dal D.Lgs. 152/2006, Parte V (norme in materia di tutela dell’aria).
La prima fase consiste nella frantumazione del tubo neon all’interno di una camera a tenuta stagna, dotata di filtri a carbone attivo per l’adsorbimento dei vapori di mercurio. Il materiale frantumato viene successivamente sottoposto a separazione granulometrica: il vetro, che costituisce circa l’88% del peso del tubo, viene separato dai terminali metallici in alluminio e dal cappuccio in ottone. Le polveri fluorescenti, contenenti il mercurio e i composti di terre rare, vengono aspirate e raccolte in contenitori ermetici per il successivo trattamento termico.
La distillazione termica delle polveri fluorescenti, condotta a temperature comprese tra 350 e 600 °C, consente di volatilizzare il mercurio che viene poi condensato e recuperato in forma metallica pura. Il mercurio recuperato, sebbene non più utilizzabile per la produzione di nuove lampade per effetto del Regolamento UE 2017/852 (che ne limita progressivamente l’uso), viene destinato allo stoccaggio definitivo in condizioni di sicurezza o al riutilizzo in settori specifici ancora autorizzati.
Il vetro recuperato dal trattamento dei tubi neon possiede caratteristiche chimiche particolari, essendo additivato con ossidi di bario e piombo, che ne limitano il riutilizzo nel settore vetrario tradizionale. Viene invece impiegato nella produzione di materiali isolanti in fibra di vetro, nella fabbricazione di nuovi tubi fluorescenti e come aggregato in applicazioni edilizie specializzate.
Perché scegliere Mageco per lo smaltimento neon aziendale in Lombardia
Mageco S.r.l. è un operatore autorizzato per la gestione dei rifiuti speciali pericolosi in Lombardia che offre alle aziende un servizio completo di ritiro, trasporto e conferimento dei tubi neon esausti, garantendo conformità normativa totale, tracciabilità documentale integrale e tempi di intervento rapidi su tutto il territorio regionale. L’esperienza maturata nel settore della gestione ambientale consente a Mageco di gestire qualsiasi volume di tubi neon, dalla piccola partita dell’ufficio alla dismissione completa di impianti illuminotecnici industriali.
Il servizio di smaltimento neon offerto da Mageco inizia con un sopralluogo tecnico presso la Sua sede, durante il quale i nostri operatori valutano la tipologia e la quantità di tubi neon da smaltire, verificano le condizioni di deposito temporaneo e pianificano la logistica di ritiro più efficiente. Questo approccio personalizzato consente di ottimizzare i costi e di garantire la piena conformità normativa fin dalla fase di stoccaggio.
Mageco dispone di contenitori dedicati al trasporto di sorgenti luminose, progettati per proteggere i tubi neon dalla rottura durante le operazioni di carico, trasporto e scarico. I nostri mezzi sono dotati di sistemi di contenimento certificati e i nostri autisti possiedono le abilitazioni necessarie al trasporto di merci pericolose. Ogni ritiro è accompagnato dalla documentazione completa (FIR, registri, autorizzazioni) che mettiamo a disposizione del cliente in formato digitale per agevolare la conservazione e l’esibizione in caso di controlli.
I vantaggi del servizio Mageco per lo smaltimento tubi neon
- Conformità normativa garantita: gestione completa degli adempimenti previsti dal D.Lgs. 152/2006 e dal D.Lgs. 49/2014, con rilascio di tutta la documentazione probatoria (FIR, certificati di avvenuto smaltimento, attestazioni per il MUD)
- Ritiro rapido su tutta la Lombardia: intervento entro 48-72 ore dalla richiesta su tutte le 12 province lombarde, con possibilità di programmazione periodica per aziende con produzione costante di tubi neon esausti
- Tracciabilità completa: ogni tubo neon ritirato viene tracciato dall’origine all’impianto di trattamento finale, con documentazione digitale accessibile dal cliente in qualsiasi momento
- Prezzi competitivi e trasparenti: preventivi personalizzati basati sui volumi effettivi, senza costi nascosti, con possibilità di contratti annuali a condizioni agevolate per ritiri programmati
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Costi dello smaltimento neon e domande frequenti
Il costo dello smaltimento neon varia in funzione di diversi parametri legati alla quantità, alla tipologia di tubi e alla logistica di ritiro. Mageco elabora preventivi personalizzati e gratuiti, calibrati sulle esigenze specifiche di ogni azienda cliente. Di seguito illustriamo i principali fattori che determinano il costo del servizio e rispondiamo alle domande più frequenti ricevute dalle aziende lombarde.
Fattori che influenzano i costi dello smaltimento tubi neon
- Quantità di tubi neon: i costi unitari diminuiscono significativamente all’aumentare del volume conferito; per ritiri superiori a 500 unità si applicano tariffe agevolate
- Tipologia di sorgenti luminose: i tubi fluorescenti lineari standard hanno costi di smaltimento inferiori rispetto alle insegne al neon ad alta tensione o alle lampade speciali (UV, germicide, industriali)
- Distanza e accessibilità del sito: la localizzazione dell’azienda rispetto alla rete autostradale lombarda e l’accessibilità dei locali di deposito influenzano i costi di trasporto
- Frequenza di ritiro: i contratti con ritiri programmati (mensili, trimestrali) consentono tariffe più vantaggiose rispetto ai ritiri occasionali a chiamata
- Servizi aggiuntivi: la fornitura di contenitori dedicati, la compilazione assistita della documentazione e la consulenza normativa possono essere inclusi nel preventivo
Domande frequenti sullo smaltimento neon
Come si smaltiscono i tubi neon aziendali in modo corretto?
Lo smaltimento corretto dei tubi neon aziendali prevede la classificazione del rifiuto con codice CER 20 01 21* (rifiuto speciale pericoloso contenente mercurio), il deposito temporaneo in contenitori rigidi antiurto in area dedicata, la compilazione del Formulario di Identificazione Rifiuti (FIR) e il conferimento a un trasportatore iscritto all’Albo Gestori Ambientali che consegnerà i tubi a un impianto autorizzato alla decontaminazione. L’azienda produttrice deve inoltre aggiornare il registro di carico e scarico e presentare il MUD annuale.
Qual è il codice CER dei tubi neon?
Il codice CER dei tubi neon contenenti mercurio è 20 01 21*, dove l’asterisco indica la classificazione come rifiuto pericoloso. Questo codice si applica ai tubi fluorescenti lineari (T8 e T5), alle lampade fluorescenti compatte (CFL), ai tubi fluorescenti circolari e alle insegne al neon. Le lampade a LED prive di mercurio sono invece classificate con il codice CER 16 02 14 (apparecchiature fuori uso, non pericolose).
I tubi neon si possono gettare nella raccolta differenziata o nel vetro?
No, i tubi neon non possono essere conferiti nella raccolta differenziata del vetro né in altre frazioni della raccolta domestica ordinaria. Poiché contengono mercurio, sono classificati come rifiuti pericolosi e devono seguire il circuito dei RAEE (raggruppamento R5). I cittadini privati possono conferirli presso le piattaforme ecologiche comunali, mentre le aziende devono obbligatoriamente affidarsi a un operatore autorizzato per il ritiro e il trasporto.
Quanto mercurio contiene un tubo neon e perché è pericoloso?
Un tubo neon fluorescente standard da 120 cm (tipo T8) contiene mediamente tra 3 e 15 milligrammi di mercurio allo stato di vapore. Il mercurio è classificato come sostanza pericolosa (tossica, ecotossica e bioaccumulabile) ai sensi del Regolamento CE 1272/2008. Anche in quantità minime, il mercurio rilasciato dalla rottura di un tubo neon può contaminare suolo e acque, accumularsi nella catena alimentare e causare danni neurologici e renali negli esseri umani per esposizione cronica.
Cosa fare se un tubo neon si rompe in azienda?
In caso di rottura accidentale di un tubo neon in azienda, è necessario arieggiare immediatamente il locale per almeno 15 minuti, allontanare le persone presenti, non utilizzare aspirapolvere (che disperderebbe il mercurio nell’aria) e raccogliere i frammenti con cartone rigido o nastro adesivo, indossando guanti protettivi. I frammenti e il materiale utilizzato per la pulizia devono essere riposti in un contenitore ermetico (barattolo di vetro con coperchio a vite) e classificati come rifiuto CER 20 01 21*. Qualora la rottura coinvolga numerosi tubi, è opportuno contattare l’AST competente per la valutazione del rischio.
Quali sanzioni si rischiano per lo smaltimento scorretto dei tubi neon?
Lo smaltimento scorretto dei tubi neon, ad esempio il conferimento nella raccolta indifferenziata o l’abbandono, configura il reato di gestione non autorizzata di rifiuti pericolosi ai sensi dell’art. 256 del D.Lgs. 152/2006, punito con sanzioni amministrative da 2.600 a 26.000 euro. Nei casi di abbandono di quantità rilevanti o di gestione illecita sistematica, si applicano sanzioni penali con arresto da tre mesi a un anno o ammenda da 2.600 a 26.000 euro. Per le aziende prive della documentazione prescritta (FIR, registri), la sanzione va da 2.600 a 15.500 euro per ogni violazione accertata.
Con quale frequenza un’azienda deve smaltire i tubi neon esausti?
La frequenza di smaltimento dipende dai volumi prodotti e dai limiti del deposito temporaneo. Ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. 152/2006, il deposito temporaneo non può superare i 30 metri cubi o una durata massima di 12 mesi dalla data di produzione del rifiuto. Per la maggior parte delle aziende lombarde di medie dimensioni, Mageco consiglia un ritiro trimestrale o semestrale programmato, che consente di ottimizzare i costi di trasporto mantenendo la piena conformità normativa.
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Lo smaltimento dei tubi neon si inserisce in un contesto più ampio di gestione dei rifiuti speciali pericolosi e delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Mageco offre servizi dedicati per tutte le tipologie di sorgenti luminose, RAEE e rifiuti pericolosi in Lombardia. Approfondisca i temi correlati attraverso le nostre guide specializzate:
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