Smaltimento lana di vetro: normative, codici CER e procedure operative per il corretto conferimento in Lombardia

Lo smaltimento lana di vetro rappresenta un obbligo normativo e una sfida operativa per imprese edili, aziende industriali e committenti privati che si trovano a gestire la rimozione di materiali coibenti a base di fibre vetrose. La lana di vetro, largamente impiegata in Lombardia per l’isolamento termoacustico di edifici residenziali, capannoni industriali e impianti tecnici, al termine del proprio ciclo di vita diventa un rifiuto speciale che richiede procedure di manipolazione, trasporto e conferimento specifiche ai sensi del D.Lgs. 152/2006 (Codice dell’Ambiente). Secondo i dati pubblicati da ISPRA nel Rapporto Rifiuti Speciali 2025, il comparto costruzioni e demolizioni in Italia genera ogni anno oltre 70 milioni di tonnellate di rifiuti speciali, con una quota significativa di materiali isolanti dismessi alimentata dalle campagne di riqualificazione energetica (Superbonus, Ecobonus, Conto Termico).

Mageco S.r.l., con sede operativa a Lainate (MI) e oltre vent’anni di esperienza nella gestione ambientale in tutta la Lombardia, è il partner di riferimento per lo smaltimento lana di vetro conforme alla normativa vigente. Grazie all’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali e alle certificazioni ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001, Mageco assicura la raccolta, il trasporto e il conferimento in impianti autorizzati su tutto il territorio regionale, dalle grandi aree urbane di Milano e Brescia fino alle zone montane di Sondrio. In questa guida completa troverà tutte le informazioni necessarie per classificare, gestire e smaltire correttamente la lana di vetro nel rispetto della salute dei lavoratori e dell’ambiente.

Cos’è la lana di vetro: composizione, utilizzo e classificazione CER

La lana di vetro è un materiale isolante di origine minerale prodotto dalla fusione di sabbia silicea, vetro riciclato e additivi a temperature superiori a 1.400 °C; le fibre ottenute vengono assemblate in pannelli, rotoli, feltri o materiali sfusi utilizzati per il contenimento delle dispersioni termiche e acustiche negli edifici. Al termine del proprio ciclo di vita utile — generalmente compreso tra 30 e 50 anni — la lana di vetro diventa un rifiuto speciale non pericoloso, salvo casi di contaminazione.

Il processo produttivo della lana di vetro prevede la fusione della miscela vetrosa in un forno e la successiva centrifugazione o soffiatura del fuso per ottenere fibre sottilissime, con diametro medio compreso tra 4 e 12 micrometri. A queste fibre viene poi applicato un legante organico — solitamente a base di resina fenolica o, nelle produzioni più recenti, a base di resine bio-sourceed prive di formaldeide — che conferisce al prodotto finito la struttura e la rigidità necessarie per l’installazione in edilizia. Proprio la natura fibrosa del materiale impone particolari cautele durante le operazioni di rimozione, manipolazione e smaltimento della lana di vetro, poiché le microfibre possono provocare irritazione cutanea, oculare e delle vie respiratorie.

Dal punto di vista merceologico, la lana di vetro si distingue dalla lana di roccia per la materia prima di partenza (sabbia silicea e vetro, anziché rocce basaltiche e dolomitiche) e per alcune caratteristiche prestazionali: la lana di vetro è generalmente più leggera, offre un migliore isolamento acustico a parità di spessore ed è più facile da tagliare e sagomare, mentre la lana di roccia eccelle nella resistenza al fuoco e nella stabilità dimensionale a temperature elevate. Entrambi i materiali rientrano nella categoria degli isolanti in fibra minerale artificiale (MMVF — Man-Made Vitreous Fibres) e condividono la medesima classificazione ai fini del Catalogo Europeo dei Rifiuti.

La classificazione CER della lana di vetro dipende dal contesto di provenienza del rifiuto e dall’eventuale presenza di sostanze pericolose:

Codici CER per la lana di vetro dismessa
Codice CER Descrizione Pericolosità Contesto di provenienza
17 06 04 Materiali isolanti diversi da quelli contenenti amianto e sostanze pericolose Non pericoloso Demolizioni, ristrutturazioni, cantieri edili
10 11 03 Scarti di materiali in fibra a base di vetro Non pericoloso Processi produttivi e lavorazione industriale del vetro
17 06 03* Materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose Pericoloso Lana di vetro contaminata da amianto, PCB o altre sostanze
17 09 03* Rifiuti misti da costruzione e demolizione contenenti sostanze pericolose Pericoloso Miscele di lana di vetro con altri materiali contaminati
17 06 01* Materiali isolanti contenenti amianto Pericoloso Coibentazioni pre-1994 con presenza accertata di amianto

È fondamentale sottolineare che la lana di vetro moderna, prodotta dopo il 1998 e conforme alla nota Q della Direttiva 97/69/CE, è esente dalla classificazione come cancerogena. Tuttavia, materiali isolanti a base di fibre vetrose installati in edifici molto datati potrebbero contenere fibre con biopersistenza elevata o, nei casi più critici, essere associati a coibentazioni in amianto. In tali circostanze, è obbligatorio eseguire un’analisi chimica preliminare presso un laboratorio accreditato prima di procedere allo smaltimento della lana di vetro.

Normative per lo smaltimento della lana di vetro: obblighi di legge e documentazione

Lo smaltimento della lana di vetro in Italia è disciplinato dal D.Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale), integrato dal D.Lgs. 116/2020, che recepisce le Direttive europee 2018/851 e 2018/852 sulla gestione dei rifiuti e sull’economia circolare. Il produttore del rifiuto — ovvero il titolare dell’impresa edile, il committente o il soggetto che detiene la lana di vetro dismessa — è il primo responsabile della corretta classificazione, deposito temporaneo e conferimento a soggetti autorizzati.

L’art. 183, comma 1, lettera f) del D.Lgs. 152/2006 definisce il “produttore del rifiuto” come il soggetto la cui attività produce rifiuti o che effettua operazioni di pretrattamento, miscelazione o altre operazioni che modificano la natura o la composizione di tali rifiuti. Nel caso di interventi di demolizione o ristrutturazione, il produttore è generalmente l’impresa esecutrice dei lavori, che deve garantire la corretta gestione della lana di vetro dalla fase di rimozione fino al conferimento in discarica autorizzata o impianto di recupero.

Deposito temporaneo in cantiere

Il deposito temporaneo della lana di vetro rimossa deve rispettare le condizioni previste dall’art. 185-bis del D.Lgs. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. 116/2020. In particolare:

  • I rifiuti devono essere raggruppati per categorie omogenee e identificati con il corretto codice CER
  • Il deposito non può superare i 30 metri cubi di volume complessivo o la durata di tre mesi dalla data di produzione, salvo estensione a un anno per quantitativi inferiori a 20 metri cubi
  • La lana di vetro deve essere confezionata in sacchi o big bag di polietilene sigillati, per evitare la dispersione di fibre nell’ambiente
  • Il sito di deposito deve essere identificato con cartellonistica recante il codice CER, la data di inizio deposito e la denominazione del produttore

Documentazione obbligatoria

Per il trasporto e lo smaltimento della lana di vetro sono obbligatori i seguenti documenti, la cui assenza comporta sanzioni amministrative da 2.600 a 15.500 euro ai sensi dell’art. 258 del D.Lgs. 152/2006:

  • Formulario di Identificazione Rifiuti (FIR) — documento di trasporto previsto dall’art. 193, compilato in quattro copie, che accompagna il rifiuto dal luogo di produzione all’impianto di destinazione
  • Registro di carico e scarico — registro cronologico delle operazioni di gestione rifiuti, obbligatorio per il produttore ai sensi dell’art. 190
  • Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD) — dichiarazione annuale da presentare entro il 30 giugno, contenente i dati quantitativi e qualitativi dei rifiuti prodotti, trasportati e smaltiti nell’anno precedente
  • Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali — il trasportatore e l’impianto di destinazione devono essere regolarmente iscritti nelle categorie pertinenti (Categoria 4 per il trasporto di rifiuti speciali non pericolosi, Categoria 5 per i pericolosi)

A livello regionale, Regione Lombardia prevede ulteriori disposizioni per i rifiuti da costruzione e demolizione: la D.G.R. XI/3596 del 2020 stabilisce criteri specifici per la gestione delle terre e rocce da scavo e dei rifiuti inerti, mentre il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (P.R.G.R.) aggiornato al 2024 fissa obiettivi di recupero per i rifiuti del Capitolo 17 CER superiori al 70% in peso.

Quadro normativo di riferimento per lo smaltimento lana di vetro
Norma Ambito di applicazione Riferimento specifico
D.Lgs. 152/2006 Gestione rifiuti — Parte IV Classificazione, deposito temporaneo, trasporto, tracciabilità
D.Lgs. 116/2020 Recepimento Direttive UE 2018/851 e 2018/852 Nuova definizione di deposito temporaneo, obblighi MUD
Direttiva 97/69/CE (nota Q) Classificazione delle fibre vetrose artificiali Esenzione da classificazione cancerogena per fibre conformi
D.Lgs. 81/2008 Sicurezza sul lavoro Protezione dei lavoratori esposti a polveri e fibre minerali
Reg. CE 1013/2006 Trasferimento transfrontaliero dei rifiuti Spedizioni verso impianti esteri (se applicabile)
D.G.R. Lombardia XI/3596 Rifiuti da C&D in Lombardia Criteri regionali per recupero inerti e materiali edili

Come funziona lo smaltimento della lana di vetro in Lombardia

Il processo di smaltimento della lana di vetro si articola in cinque fasi operative: sopralluogo e classificazione del rifiuto, rimozione con adeguate misure di protezione, confezionamento e deposito temporaneo, trasporto autorizzato e conferimento in impianto finale. Ciascuna fase deve essere eseguita da personale qualificato e documentata ai sensi del D.Lgs. 152/2006 per garantire la piena tracciabilità del rifiuto dalla produzione allo smaltimento definitivo.

Fase 1: Sopralluogo e analisi del materiale

Prima di qualsiasi intervento, un tecnico qualificato esegue un sopralluogo presso il sito (cantiere, edificio in ristrutturazione, stabilimento industriale) per verificare la tipologia, la quantità e le condizioni della lana di vetro da rimuovere. In questa fase si accerta l’eventuale presenza di contaminanti (amianto, PCB, oli minerali) che richiederebbero la classificazione come rifiuto pericoloso. Nei casi dubbi — soprattutto per coibentazioni risalenti agli anni ’60-’80 — viene prelevato un campione e inviato a un laboratorio accreditato per l’analisi chimica e merceologica. Se il materiale risulta conforme alla nota Q della Direttiva 97/69/CE (indice di biopersistenza delle fibre inferiore a 40 giorni), viene classificato con codice CER 17 06 04 (non pericoloso).

Fase 2: Rimozione e smontaggio

La rimozione della lana di vetro da intercapedini murarie, controsoffitti, coperture, tubazioni o cavedi tecnici viene eseguita da operatori dotati di DPI specifici (si veda la sezione dedicata alla protezione dei lavoratori). Il materiale viene distaccato con cautela per ridurre al minimo la frantumazione e il rilascio di fibre nell’aria. Negli ambienti confinati è consigliabile l’utilizzo di aspiratori industriali dotati di filtri HEPA per captare le polveri generate durante le operazioni di smontaggio.

Fase 3: Confezionamento e deposito temporaneo

La lana di vetro rimossa viene immediatamente inserita in sacchi di polietilene ad alta densità (HDPE) con spessore minimo di 200 micron o in big bag omologati per rifiuti speciali, sigillati e identificati con etichetta riportante il codice CER, la denominazione del produttore, la data di confezionamento e il cantiere di provenienza. I colli vengono stoccati nell’area di deposito temporaneo del cantiere, al riparo da agenti atmosferici e in condizioni che impediscano la dispersione di fibre.

Fase 4: Trasporto autorizzato

Il trasporto della lana di vetro dal cantiere all’impianto di destinazione deve essere effettuato da un trasportatore iscritto all’Albo Nazionale Gestori Ambientali (Categoria 4 per rifiuti speciali non pericolosi, Categoria 5 se il rifiuto è classificato pericoloso). Ogni trasporto è accompagnato dal Formulario di Identificazione Rifiuti (FIR) compilato in quattro copie. Mageco dispone di una flotta di veicoli autorizzati con copertura operativa su tutte le 12 province della Lombardia.

Fase 5: Conferimento in impianto autorizzato

La lana di vetro non pericolosa (CER 17 06 04) viene conferita prevalentemente in discariche per rifiuti speciali non pericolosi (operazione D1 ai sensi dell’Allegato B alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006) o, ove possibile, avviata a operazioni di recupero. La destinazione più comune è il recupero della lana di vetro attraverso la ri-fusione in vetreria per la produzione di nuova lana minerale o di prodotti in vetro (operazione R5), sebbene la presenza del legante organico renda necessaria una fase di pretrattamento termico. Il gestore dell’impianto rilascia la quarta copia del FIR al produttore come certificazione dell’avvenuto conferimento.

Impianti e piattaforme ecologiche in Lombardia

Principali riferimenti provinciali per lo smaltimento lana di vetro in Lombardia
Provincia Ente di riferimento Impianti autorizzati (rif. D.Lgs. 152/2006) Note operative
Milano Città Metropolitana di Milano Discariche Cat. II e impianti R5 nell’hinterland ovest Ordinanza ZTL: accesso veicoli > 3,5 t con permesso Area B
Brescia Provincia di Brescia — Settore Ambiente Polo impiantistico A2A, discariche Val Trompia Alta concentrazione impianti per rifiuti C&D
Bergamo Provincia di Bergamo Impianti di trattamento rifiuti inerti in area pedemontana Accordo provinciale per recupero materiali isolanti
Monza e Brianza Provincia di Monza e Brianza Piattaforme ecologiche consortili Elevata domanda da ristrutturazioni residenziali
Como / Lecco / Varese Province di Como, Lecco, Varese Impianti autorizzati nell’area pedemontana e lariana Logistica condizionata da viabilità lacuale e montana
Pavia / Lodi / Cremona Province di Pavia, Lodi, Cremona Discariche e piattaforme nella bassa pianura lombarda Buona accessibilità logistica, costi di trasporto contenuti
Mantova Provincia di Mantova Polo Rivalta, impianti industriali zona sud Vicinanza a impianti emiliani per conferimenti alternativi
Sondrio Provincia di Sondrio Piattaforme ecologiche di fondovalle Logistica alpina: tempi di trasporto maggiori

Protezione dei lavoratori durante la rimozione della lana di vetro

La rimozione della lana di vetro espone i lavoratori al rischio di inalazione di fibre minerali artificiali e di irritazione cutanea e oculare: il datore di lavoro è obbligato a predisporre un Piano Operativo di Sicurezza (POS) specifico, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, Titolo IX, Capo II. Sebbene la lana di vetro moderna non sia classificata come cancerogena (gruppo 3 IARC per fibre conformi alla nota Q), le microfibre con diametro inferiore a 3 micrometri possono causare irritazione meccanica delle vie respiratorie, della cute e delle mucose oculari in caso di esposizione prolungata.

Il D.Lgs. 81/2008 impone al datore di lavoro di effettuare una valutazione del rischio chimico e da agenti fisici (polveri aerodisperse) prima di intraprendere qualsiasi intervento di rimozione di materiali fibrosi. Il valore limite di esposizione professionale (OEL) per le fibre vetrose artificiali è fissato in 1 fibra/cm³ come media ponderata su 8 ore (TWA), secondo le indicazioni della Conferenza Stato-Regioni del 25 marzo 2015. In Lombardia, ARPA Lombardia può richiedere il monitoraggio ambientale delle fibre aerodisperse durante le operazioni di demolizione in ambienti sensibili.

Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) obbligatori

  • Protezione respiratoria: maschera semifacciale con filtro P2 (EN 143) o, in ambienti confinati, dispositivo di protezione delle vie respiratorie con filtro P3
  • Protezione cutanea: tuta monouso in Tyvek o materiale equivalente con cappuccio, polsini e caviglie elastici, per impedire il contatto delle fibre con la pelle
  • Protezione oculare: occhiali a mascherina con protezione laterale, conformi alla norma EN 166
  • Protezione delle mani: guanti da lavoro in lattice o nitrile, integrati da sovra-guanti in tessuto per la presa del materiale
  • Protezione del capo: elmetto di sicurezza con sottocasco in tessuto monouso nei cantieri soggetti al Titolo IV del D.Lgs. 81/2008

Al termine di ogni turno di lavoro, gli indumenti monouso devono essere smaltiti come rifiuto speciale (CER 15 02 03 — assorbenti e indumenti protettivi contaminati) e gli operatori devono procedere a una doccia completa per rimuovere eventuali fibre depositate sulla cute. Mageco forma periodicamente il proprio personale operativo sulle procedure di manipolazione sicura delle fibre minerali, in conformità all’art. 37 del D.Lgs. 81/2008.

Perché scegliere Mageco per lo smaltimento della lana di vetro

Mageco S.r.l. è un operatore qualificato nella gestione dei rifiuti speciali in Lombardia, con competenze specifiche nello smaltimento di materiali isolanti a base di fibra minerale, incluse la lana di vetro e la lana di roccia. L’azienda opera su tutto il territorio regionale con una flotta propria di veicoli autorizzati, garantendo tempi di intervento rapidi e una filiera di conferimento completamente tracciata.

Affidarsi a un gestore non qualificato per lo smaltimento della lana di vetro comporta rischi significativi: sanzioni amministrative fino a 26.000 euro per conferimento a soggetti non autorizzati (art. 256, D.Lgs. 152/2006), responsabilità penale in caso di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti (art. 255 e 256), nonché rischi per la salute dei lavoratori in assenza delle procedure di sicurezza previste dal D.Lgs. 81/2008. Mageco elimina completamente questi rischi, assumendo la piena responsabilità della filiera dal momento della presa in carico del rifiuto.

I vantaggi del servizio Mageco

  • Conformità normativa garantita: iscrizione all’Albo Gestori Ambientali nelle categorie pertinenti, certificazioni ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001, personale formato sulla gestione delle fibre minerali artificiali
  • Tracciabilità completa: gestione integrale della documentazione — FIR, registri di carico e scarico, MUD — con sistema informatizzato che consente al cliente di monitorare in tempo reale lo stato di ogni conferimento
  • Copertura regionale totale: servizio attivo in tutte le 12 province lombarde, da Milano a Sondrio, con logistica ottimizzata per ridurre i costi di trasporto anche nelle aree periferiche
  • Rapidità di intervento: sopralluogo entro 48 ore dalla richiesta, preventivo gratuito entro 24 ore, avvio delle operazioni di raccolta concordato con le esigenze del cantiere
  • Orientamento al recupero: Mageco privilegia il conferimento presso impianti di recupero della lana di vetro (operazioni R5 e R12) rispetto allo smaltimento in discarica, contribuendo agli obiettivi di economia circolare del Piano Regionale Rifiuti

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Costi dello smaltimento lana di vetro e domande frequenti

I costi per lo smaltimento della lana di vetro in Lombardia dipendono da una serie di variabili tecniche e logistiche che rendono ogni intervento unico. Non è possibile indicare un prezzo standard, ma è utile conoscere i fattori che incidono maggiormente sul preventivo finale, in modo da poter confrontare le offerte con consapevolezza e richiedere un servizio realmente adeguato alle proprie esigenze.

Fattori che influenzano i costi

  • Quantità del rifiuto: il costo unitario (euro/tonnellata o euro/metro cubo) diminuisce all’aumentare dei volumi conferiti, grazie alle economie di scala nel trasporto e nella gestione logistica
  • Classificazione CER: la lana di vetro non pericolosa (CER 17 06 04) ha costi di conferimento nettamente inferiori rispetto a quella classificata pericolosa (CER 17 06 03*), che richiede impianti autorizzati per rifiuti pericolosi
  • Localizzazione del cantiere: la distanza dall’impianto di destinazione incide sul costo del trasporto; cantieri situati in aree montane (Sondrio, Lecco) o in zone a traffico limitato (Milano Area B/C) possono comportare costi aggiuntivi
  • Accessibilità del sito: la presenza di scale, spazi ristretti, piani elevati senza montacarichi o vincoli architettonici aumenta i tempi e i costi dell’operazione di rimozione
  • Presenza di contaminanti: se l’analisi preliminare rileva amianto, PCB o altre sostanze pericolose, il costo aumenta significativamente per le procedure di bonifica specifica
  • Destinazione finale: il recupero (R5) ha generalmente costi di conferimento inferiori rispetto allo smaltimento in discarica (D1), poiché il materiale ha un valore residuo come materia prima seconda

Mageco offre preventivi gratuiti e personalizzati: è sufficiente contattare i nostri uffici al numero 02 8716 8731 o scrivere a info@mageco.it indicando la tipologia di materiale, la quantità stimata e la localizzazione del cantiere per ricevere un’offerta dettagliata entro 24 ore.

Domande frequenti sullo smaltimento della lana di vetro

La lana di vetro è un rifiuto pericoloso?

No, la lana di vetro moderna prodotta in conformità alla nota Q della Direttiva 97/69/CE è classificata come rifiuto speciale non pericoloso con codice CER 17 06 04 quando proviene da cantieri edili, oppure CER 10 11 03 quando proviene da processi produttivi. Tuttavia, se contaminata da amianto, PCB o altre sostanze pericolose, la classificazione diventa CER 17 06 03* (pericoloso) e richiede procedure di smaltimento specifiche. È sempre consigliabile un’analisi preliminare per materiali installati prima degli anni ’90.

Qual è la differenza tra lo smaltimento della lana di vetro e della lana di roccia?

Dal punto di vista della gestione dei rifiuti, lana di vetro e lana di roccia condividono lo stesso codice CER (17 06 04 per la tipologia non pericolosa) e sono soggette alle medesime normative. La differenza principale riguarda la composizione: la lana di vetro è prodotta da sabbia silicea e vetro riciclato, la lana di roccia da rocce basaltiche e dolomitiche. In fase di recupero (R5), la lana di vetro può essere rifusa più facilmente in vetreria, mentre la lana di roccia richiede impianti specifici. Per entrambi i materiali, Mageco offre servizi completi di smaltimento e recupero in tutta la Lombardia.

Posso gettare la lana di vetro nella raccolta differenziata o portarla in piattaforma ecologica?

No, la lana di vetro non può essere conferita nella raccolta differenziata comunale né, nella maggior parte dei casi, nelle piattaforme ecologiche destinate ai cittadini, poiché è classificata come rifiuto speciale. Il suo smaltimento deve avvenire tramite un gestore ambientale autorizzato e iscritto all’Albo Nazionale Gestori Ambientali. Anche piccoli quantitativi provenienti da lavori domestici devono essere gestiti come rifiuti speciali, rivolgendosi a un operatore come Mageco o, in casi limitati, verificando se la piattaforma ecologica del proprio Comune accetta rifiuti isolanti da utenze domestiche.

Quali documenti servono per trasportare la lana di vetro dismessa?

Per ogni trasporto di lana di vetro dal luogo di produzione all’impianto di destinazione è obbligatorio il Formulario di Identificazione Rifiuti (FIR), compilato in quattro copie ai sensi dell’art. 193 del D.Lgs. 152/2006. Il trasportatore deve essere iscritto all’Albo Nazionale Gestori Ambientali nella categoria appropriata. Il produttore deve inoltre tenere aggiornato il registro di carico e scarico (art. 190) e presentare il MUD entro il 30 giugno di ogni anno. Mageco gestisce integralmente la documentazione per conto del cliente, sollevandolo da ogni adempimento burocratico.

La lana di vetro può essere riciclata o recuperata?

Sì, la lana di vetro può essere avviata a recupero (operazione R5) attraverso la rifusione in vetreria per la produzione di nuova lana minerale o di altri prodotti in vetro. Il processo richiede una fase di pretrattamento per rimuovere il legante organico (resina) presente nel materiale. Il recupero è preferibile allo smaltimento in discarica sia dal punto di vista ambientale sia economico, poiché i costi di conferimento sono generalmente inferiori. Mageco privilegia il conferimento presso impianti di recupero, contribuendo agli obiettivi di economia circolare.

Quanto costa lo smaltimento della lana di vetro in Lombardia?

Il costo dello smaltimento della lana di vetro varia in base a molteplici fattori: quantità del rifiuto, classificazione CER (pericoloso o non pericoloso), distanza dal cantiere all’impianto, accessibilità del sito e destinazione finale (recupero o discarica). Per ottenere un preventivo accurato e gratuito, è sufficiente contattare Mageco al numero 02 8716 8731 o scrivere a info@mageco.it con i dettagli dell’intervento. Il preventivo viene fornito entro 24 ore dalla richiesta.

La lana di vetro contiene amianto?

La lana di vetro di per sé non contiene amianto: si tratta di due materiali completamente diversi per composizione e processo produttivo. Tuttavia, in edifici costruiti o ristrutturati prima del 1994 (anno del bando dell’amianto in Italia con la Legge 257/1992), è possibile che la lana di vetro sia stata installata in prossimità di coibentazioni in amianto o che, in rari casi, materiali contenenti amianto siano stati erroneamente identificati come lana di vetro. Per questa ragione, prima della rimozione è sempre prudente far eseguire un’analisi del materiale in laboratorio.

Servizi correlati e approfondimenti

Lo smaltimento della lana di vetro si inserisce in un contesto più ampio di gestione dei rifiuti da costruzione, demolizione e manutenzione degli edifici. Mageco offre servizi dedicati anche per le altre tipologie di materiali isolanti e per i rifiuti edili in genere. Di seguito troverà approfondimenti utili per completare il quadro informativo sulla gestione dei rifiuti isolanti in Lombardia:

Per ogni tipologia di rifiuto, Mageco garantisce la medesima attenzione alla conformità normativa, alla tracciabilità e alla sicurezza. Contatti il nostro team per una consulenza personalizzata sulle Sue esigenze di gestione ambientale in Lombardia.