Come smaltire i cosmetici correttamente in Lombardia? Guida normativa e operativa 2026
Lo smaltimento cosmetici rappresenta un aspetto della gestione dei rifiuti spesso sottovalutato, sia a livello domestico sia a livello industriale. Prodotti come creme, shampoo, smalti per unghie, fondotinta, profumi e detergenti per il corpo, una volta scaduti o non conformi, non possono essere semplicemente versati negli scarichi idrici o conferiti nel rifiuto indifferenziato: la loro composizione chimica, che include tensioattivi, conservanti, coloranti sintetici, solventi e fragranze, richiede percorsi di smaltimento specifici a tutela dell’ambiente e della salute pubblica.
In Lombardia, regione che ospita il maggior numero di stabilimenti di produzione cosmetica in Italia secondo i dati di Cosmetica Italia, il problema assume dimensioni particolarmente rilevanti per le aziende del settore. Mageco S.r.l., con sede operativa a Lainate (MI) e oltre vent’anni di esperienza nella gestione ambientale, offre un servizio completo per lo smaltimento di prodotti cosmetici scaduti, lotti non conformi, scarti di produzione e imballaggi contaminati. In questa guida aggiornata al 2026 analizzeremo la classificazione CER dei rifiuti cosmetici, le normative vigenti, le procedure operative corrette e le soluzioni che Mageco mette a disposizione delle imprese lombarde.
Cosa sono i rifiuti cosmetici? Classificazione e codici CER
I rifiuti cosmetici comprendono tutti i prodotti per la cura della persona, l’igiene e l’estetica giunti a fine vita, scaduti, non conformi agli standard qualitativi o derivanti da scarti di lavorazione industriale; la loro classificazione nel Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER) dipende dalla composizione chimica, dall’origine produttiva e dalla eventuale presenza di sostanze pericolose. Una corretta identificazione del codice CER costituisce il presupposto imprescindibile per ogni operazione di smaltimento a norma di legge.
Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1223/2009, un prodotto cosmetico è qualsiasi sostanza o miscela destinata a essere applicata sulle superfici esterne del corpo umano (epidermide, capelli, unghie, labbra, organi genitali esterni) oppure sui denti e sulle mucose della bocca, allo scopo esclusivo o prevalente di pulirli, profumarli, modificarne l’aspetto, proteggerli, mantenerli in buono stato o correggere gli odori corporei. Quando tali prodotti diventano rifiuti, la classificazione CER varia in funzione del contesto di produzione del rifiuto stesso.
Per le aziende cosmetiche, i rifiuti di produzione rientrano prevalentemente nel capitolo 07 del CER (rifiuti da processi chimici organici), mentre i prodotti finiti scaduti o non conformi possono ricadere nel capitolo 20 (rifiuti urbani) per le utenze domestiche o nel capitolo 16 (rifiuti non specificati altrimenti) per le attività commerciali e industriali. La presenza di determinate sostanze, come solventi organici, formaldeide, isotiazolinoni, ftalati o metalli pesanti oltre le soglie di concentrazione previste dal Regolamento (UE) n. 1357/2014, determina l’attribuzione della caratteristica di pericolo HP e la conseguente classificazione come rifiuto pericoloso, contrassegnato dall’asterisco (*).
Principali codici CER per i rifiuti cosmetici
| Codice CER | Descrizione | Pericolosità | Origine tipica |
|---|---|---|---|
| 07 06 08* | Altri fondi e residui di reazione | Pericoloso | Scarti di produzione industriale con solventi o sostanze pericolose |
| 07 06 99 | Rifiuti non specificati altrimenti (da processi chimici organici) | Non pericoloso | Scarti di produzione privi di sostanze pericolose |
| 16 03 05* | Rifiuti organici contenenti sostanze pericolose | Pericoloso | Prodotti cosmetici scaduti con componenti pericolosi (smalti, solventi) |
| 16 03 06 | Rifiuti organici diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05 | Non pericoloso | Cosmetici scaduti non pericolosi (creme base, saponi) |
| 20 01 19* | Pesticidi | Pericoloso | Cosmetici con principi attivi biocidi (repellenti, antiparassitari) |
| 20 01 29* | Detergenti contenenti sostanze pericolose | Pericoloso | Detergenti cosmetici con tensioattivi pericolosi (uso domestico) |
| 20 01 30 | Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29 | Non pericoloso | Saponi e detergenti cosmetici domestici non pericolosi |
| 15 01 10* | Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati | Pericoloso | Flaconi, tubetti e contenitori con residui cosmetici pericolosi |
La corretta classificazione CER dei rifiuti cosmetici richiede un’analisi attenta della composizione del prodotto. Le Schede Dati di Sicurezza (SDS) dei cosmetici industriali e le informazioni sulla formulazione rappresentano gli strumenti primari per determinare se un prodotto scaduto debba essere classificato come rifiuto pericoloso o non pericoloso. Per le cosiddette voci CER “a specchio” (ad esempio 16 03 05* e 16 03 06), sono necessarie analisi chimiche di caratterizzazione eseguite da laboratori accreditati UNI CEI EN ISO/IEC 17025.

Normativa per lo smaltimento dei cosmetici: obblighi di legge in Italia
Lo smaltimento dei rifiuti cosmetici in Italia è regolato dal D.Lgs. 152/2006 (Codice dell’Ambiente) per quanto riguarda la gestione dei rifiuti, dal Regolamento (CE) n. 1223/2009 per la definizione dei prodotti cosmetici e dal Regolamento (UE) n. 1357/2014 per la classificazione delle caratteristiche di pericolo. I produttori di rifiuti cosmetici, siano essi stabilimenti industriali, laboratori, centri estetici o farmacie, sono soggetti a obblighi precisi di documentazione, tracciabilità e conferimento.
Il D.Lgs. 152/2006, nella Parte Quarta, stabilisce il quadro generale degli obblighi per i produttori di rifiuti. L’art. 188 sancisce il principio di responsabilità del produttore, che permane fino al completo smaltimento o recupero del rifiuto presso un impianto autorizzato. L’art. 183, comma 1, lettera bb) definisce il deposito temporaneo, consentendo al produttore di accumulare i rifiuti cosmetici presso il luogo di produzione nel rispetto dei limiti quantitativi e temporali previsti dall’art. 185-bis: per i rifiuti pericolosi il limite è di 10 metri cubi, con una durata massima di 3 mesi (o 12 mesi se il quantitativo resta entro i limiti).
Per i cosmetici contenenti sostanze classificate come pericolose, il trasporto deve avvenire nel rispetto dell’Accordo ADR. Smalti per unghie, solventi per trucco, spray contenenti gas propellenti e prodotti a base alcolica rientrano frequentemente nelle classi ADR 3 (liquidi infiammabili) e 6.1 (sostanze tossiche). Il trasportatore deve essere iscritto all’Albo Nazionale Gestori Ambientali nella categoria 5 e i veicoli devono essere dotati delle attrezzature di sicurezza previste.
Il D.Lgs. 116/2020, che ha recepito le direttive europee 2018/851 e 2018/852, ha introdotto importanti novità sulla responsabilità estesa del produttore e sulla prevenzione dei rifiuti, con implicazioni dirette per il settore cosmetico in termini di progettazione degli imballaggi e riduzione degli scarti.
Documentazione obbligatoria per lo smaltimento cosmetici
- Formulario di Identificazione Rifiuti (FIR): obbligatorio per ogni trasporto, redatto in quattro copie conformi con indicazione del codice CER, della caratteristica HP (se pericoloso), del produttore, del trasportatore e dell’impianto di destinazione (art. 193 D.Lgs. 152/2006).
- Registro di carico e scarico: vidimato dalla Camera di Commercio, con annotazioni entro 10 giorni dalla produzione del rifiuto e dal conferimento al trasportatore (art. 190 D.Lgs. 152/2006). Le imprese con meno di 10 dipendenti che producono solo rifiuti non pericolosi possono ricorrere a modalità semplificate.
- Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD): dichiarazione annuale da presentare entro il 30 aprile relativa ai rifiuti prodotti e gestiti nell’anno precedente (art. 189 D.Lgs. 152/2006).
- RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti): istituito dal D.M. 4 aprile 2023, n. 59, operativo dal 2025, sostituisce il precedente SISTRI. Entro il 2026 tutti i produttori di rifiuti pericolosi sono obbligati all’iscrizione indipendentemente dalla dimensione aziendale.
- Schede Dati di Sicurezza (SDS): per i cosmetici di provenienza industriale, le SDS del prodotto originario sono fondamentali per la corretta classificazione CER e l’attribuzione della eventuale caratteristica HP.
In Lombardia, ARPA Lombardia esercita funzioni di controllo e vigilanza ambientale, mentre la Regione Lombardia autorizza gli impianti di smaltimento e recupero. Le sanzioni per la gestione non autorizzata di rifiuti sono previste dall’art. 256 del D.Lgs. 152/2006: per i rifiuti pericolosi si rischiano l’arresto da sei mesi a due anni e un’ammenda da 2.600 a 26.000 euro.
Come smaltire i cosmetici correttamente: procedure operative in Lombardia
Lo smaltimento corretto dei cosmetici si articola in fasi distinte a seconda che si tratti di rifiuti domestici, generati dal privato cittadino, oppure di rifiuti industriali e commerciali, prodotti da aziende cosmetiche, centri estetici, farmacie e laboratori. In entrambi i casi, il conferimento nel rifiuto indifferenziato o lo sversamento negli scarichi fognari sono pratiche vietate dalla legge e potenzialmente dannose per l’ecosistema idrico.
Smaltimento cosmetici di origine domestica
I cittadini lombardi che necessitano di smaltire cosmetici scaduti o inutilizzati devono distinguere tra il contenitore e il contenuto residuo. I flaconi e i tubetti completamente vuoti, in plastica, vetro o alluminio, possono essere conferiti nella raccolta differenziata secondo il materiale di composizione. Quando invece il contenitore presenta residui significativi di prodotto, deve essere conferito presso le piattaforme ecologiche comunali (riciclerie) nella categoria dedicata ai rifiuti chimici domestici o ai prodotti pericolosi, analogamente a quanto avviene per vernici, solventi e farmaci.
I cosmetici a base di solventi organici, come smalti per unghie e relativi solventi, spray con propellenti e profumi ad alta concentrazione alcolica, richiedono particolare attenzione e non devono mai essere versati negli scarichi idrici, poiché possono compromettere il funzionamento degli impianti di depurazione e inquinare le falde acquifere.
Smaltimento cosmetici di origine industriale e commerciale
Per le imprese del settore cosmetico, i centri estetici, le farmacie, le profumerie e i laboratori di ricerca, lo smaltimento dei rifiuti cosmetici segue un percorso regolamentato che Mageco gestisce integralmente.
- Analisi e classificazione: il primo passo consiste nell’identificare il codice CER appropriato per ciascuna tipologia di rifiuto cosmetico. Il team tecnico di Mageco esamina le SDS dei prodotti, la composizione delle formulazioni e, per le voci CER a specchio, coordina le analisi chimiche presso laboratori accreditati UNI CEI EN ISO/IEC 17025 per determinare la eventuale pericolosità del rifiuto.
- Separazione e deposito temporaneo: i rifiuti cosmetici devono essere separati per tipologia e pericolosità. I prodotti pericolosi (smalti, solventi, spray, prodotti con formaldeide) vengono stoccati in contenitori omologati, etichettati con codice CER, caratteristica HP e data di inizio deposito, su superfici impermeabilizzate con bacino di contenimento. I prodotti non pericolosi (creme, saponi, shampoo) possono essere raggruppati in contenitori idonei separati.
- Documentazione e tracciabilità: Mageco predispone il FIR, aggiorna il registro di carico e scarico e gestisce le comunicazioni al RENTRI. Per le aziende cosmetiche con produzioni significative di rifiuti pericolosi, la documentazione include anche la scheda di trasporto ADR.
- Ritiro e trasporto: i rifiuti cosmetici vengono ritirati presso la sede del cliente con mezzi autorizzati. Per i rifiuti pericolosi, il trasporto avviene con veicoli dotati di equipaggiamento ADR e conduttori in possesso del patentino CFP. Mageco opera con trasportatori iscritti all’Albo Nazionale Gestori Ambientali nelle categorie appropriate.
- Trattamento e smaltimento finale: in funzione del codice CER e della composizione, i rifiuti cosmetici vengono avviati a incenerimento (D10/R1) per i prodotti pericolosi, a trattamento chimico-fisico (D9) per le emulsioni e le soluzioni acquose, oppure a recupero energetico quando la composizione lo consente. L’impianto di destinazione rilascia il certificato di avvenuto smaltimento.
Piattaforme ecologiche e riferimenti in Lombardia
| Provincia | Ente di riferimento | Servizio per privati | Note per le imprese |
|---|---|---|---|
| Milano | AMSA / A2A Ambiente | Riciclerie comunali (rifiuti chimici domestici) | Conferimento tramite operatore autorizzato obbligatorio per quantitativi industriali |
| Brescia | Aprica / A2A Ambiente | Centri di raccolta comunali | Obbligo FIR per ritiro rifiuti cosmetici pericolosi da impresa |
| Bergamo | Comune / gestori locali | Piattaforme ecologiche comunali | Verificare autorizzazioni specifiche per CER 07 06 e 16 03 |
| Monza e Brianza | CEM Ambiente / gestori locali | Riciclerie comunali | Distretto cosmetico con elevata produzione di rifiuti di settore |
| Como | Comune / gestori locali | Centri di raccolta | Servizio di ritiro a domicilio per aziende tramite Mageco |
| Varese | Comune / gestori locali | Piattaforme ecologiche | Area con presenza significativa di aziende chimico-cosmetiche |
| Pavia | ASM Pavia / gestori locali | Centri di raccolta comunali | Conferimento industriale con documentazione FIR e registro c/s |
| Cremona | Comune / gestori locali | Piattaforme ecologiche | Ritiro programmato per imprese cosmetiche e farmaceutiche |
| Mantova | Mantova Ambiente / Tea | Centri di raccolta | Autorizzazioni specifiche per rifiuti chimici organici |
| Lecco | Silea / gestori locali | Riciclerie comunali | Servizio Mageco disponibile per tutte le tipologie CER cosmetici |
| Lodi | SAL / gestori locali | Piattaforme ecologiche | Ritiro e smaltimento con tracciabilità RENTRI integrata |
| Sondrio | Comune / gestori locali | Centri di raccolta | Copertura garantita anche nelle aree montane della provincia |
Per le imprese, il conferimento dei rifiuti cosmetici presso le piattaforme comunali non è consentito: la normativa impone il ricorso a operatori autorizzati per la raccolta, il trasporto e il conferimento presso impianti di trattamento idonei. Mageco garantisce la copertura di tutte le dodici province lombarde con tempi di intervento rapidi e documentazione completa.

Perché scegliere Mageco per lo smaltimento dei cosmetici in Lombardia
Mageco S.r.l. offre un servizio specializzato per lo smaltimento di prodotti cosmetici destinato ad aziende cosmetiche, centri estetici, farmacie, profumerie e laboratori in tutta la Lombardia, gestendo l’intero ciclo dalla classificazione CER al certificato di avvenuto smaltimento. La sede di Lainate (MI), nel cuore della regione, consente interventi tempestivi su tutto il territorio.
Il settore cosmetico lombardo rappresenta una delle eccellenze industriali della regione, con una concentrazione particolarmente elevata di stabilimenti produttivi nelle province di Milano, Monza e Brianza, Bergamo e Cremona. Mageco ha maturato una competenza specifica nella gestione dei rifiuti di questo comparto, comprendendo le esigenze peculiari degli stabilimenti di produzione, dei laboratori di ricerca e sviluppo, dei conto-terzisti e dei punti vendita al dettaglio.
L’esperienza accumulata dal 2003 ci consente di affrontare con sicurezza le sfide tipiche dello smaltimento cosmetici: dalla corretta classificazione di formulazioni complesse con decine di ingredienti alla gestione di lotti non conformi di grandi dimensioni, dallo smaltimento di campionature di laboratorio alla distruzione certificata di prodotti richiamati dal mercato per ragioni di sicurezza o di conformità regolatoria.
I vantaggi del servizio Mageco per lo smaltimento cosmetici
- Competenza classificatoria specifica: il nostro team tecnico conosce le formulazioni cosmetiche e le relative implicazioni in termini di codici CER e caratteristiche HP. Analizziamo le SDS e le composizioni INCI per determinare con precisione la corretta classificazione, evitando errori che potrebbero esporre il cliente a sanzioni.
- Certificazioni ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001: il sistema di gestione integrato garantisce qualità del servizio, responsabilità ambientale e sicurezza operativa in ogni fase, dalla consulenza iniziale al conferimento presso l’impianto di destinazione.
- Gestione documentale completa e digitalizzata: compilazione del FIR, aggiornamento del registro di carico e scarico, trasmissione dei dati al RENTRI e predisposizione del MUD annuale, con archiviazione digitale accessibile al cliente per almeno cinque anni, a garanzia della tracciabilità prevista dall’art. 188 del D.Lgs. 152/2006.
- Distruzione certificata per prodotti richiamati: per i cosmetici soggetti a ritiro dal mercato ai sensi del Regolamento (CE) n. 1223/2009, Mageco garantisce la distruzione irreversibile con rilascio di certificazione attestante l’avvenuto smaltimento, a tutela del produttore e del marchio.
- Copertura capillare in Lombardia: interventi di ritiro in tutte le dodici province lombarde (Milano, Brescia, Bergamo, Monza, Como, Varese, Pavia, Cremona, Mantova, Lecco, Lodi, Sondrio) con tempi di risposta entro 48-72 ore dalla richiesta.
Scopra tutti i nostri servizi di gestione ambientale e le soluzioni personalizzate che Mageco mette a disposizione delle imprese lombarde.
Costi dello smaltimento cosmetici e domande frequenti
Il costo dello smaltimento cosmetici dipende da molteplici variabili tecniche e logistiche. I prodotti cosmetici non pericolosi, come creme, saponi e shampoo scaduti, hanno costi di smaltimento inferiori rispetto ai cosmetici contenenti solventi, formaldeide o altre sostanze pericolose che richiedono percorsi di trattamento dedicati e trasporto ADR.
Fattori che influenzano i costi di smaltimento
- Classificazione CER e pericolosità: i cosmetici classificati con codice CER pericoloso (contrassegnato da asterisco) richiedono imballaggi omologati, trasporto ADR e impianti di trattamento specializzati, con costi significativamente superiori rispetto ai cosmetici non pericolosi.
- Quantità e frequenza: volumi maggiori e ritiri programmati con cadenza regolare consentono economie di scala. Per gli stabilimenti cosmetici con produzione continua di rifiuti, i contratti di servizio a lungo termine offrono le condizioni economiche più favorevoli.
- Stato del prodotto e confezionamento: cosmetici ancora nei contenitori originali, prodotti sfusi in cisterne, polveri in sacchi o liquidi in fusti richiedono modalità di gestione diverse, con impatti differenti sul costo complessivo.
- Necessità di analisi di caratterizzazione: per le voci CER a specchio, le analisi chimiche di laboratorio rappresentano un costo accessorio necessario per determinare la corretta classificazione del rifiuto.
- Presenza di imballaggi contaminati: i contenitori con residui di prodotto cosmetico pericoloso (CER 15 01 10*) devono essere gestiti come rifiuti pericolosi a loro volta, incrementando il volume complessivo da smaltire.
Mageco fornisce preventivi dettagliati e senza impegno, elaborati a seguito di un sopralluogo tecnico che consente di valutare con precisione la tipologia, la quantità e le condizioni logistiche dei rifiuti cosmetici da smaltire.
Domande frequenti
Come si smaltiscono i cosmetici scaduti in casa?
I cosmetici scaduti non devono essere gettati nel rifiuto indifferenziato né versati negli scarichi. I contenitori completamente vuoti possono essere conferiti nella raccolta differenziata in base al materiale (plastica, vetro, alluminio). I cosmetici con residuo di prodotto, in particolare smalti, solventi e spray, devono essere portati alla piattaforma ecologica comunale (ricicleria) e consegnati nella sezione dedicata ai rifiuti chimici domestici.
I cosmetici scaduti sono considerati rifiuti pericolosi?
Non tutti i cosmetici scaduti sono rifiuti pericolosi. La pericolosità dipende dalla composizione chimica del prodotto. Cosmetici contenenti solventi organici, formaldeide, isotiazolinoni o metalli pesanti sopra le soglie previste dal Regolamento (UE) n. 1357/2014 sono classificati come pericolosi (CER con asterisco). Creme base, saponi e shampoo convenzionali sono generalmente classificati come rifiuti non pericolosi. In caso di dubbio, un’analisi di caratterizzazione consente di determinare la corretta classificazione.
Quali obblighi hanno i centri estetici per lo smaltimento dei cosmetici?
I centri estetici sono produttori di rifiuti ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e devono gestire i cosmetici scaduti o esausti secondo le norme vigenti. Gli obblighi includono la corretta classificazione CER, la tenuta del registro di carico e scarico (per i rifiuti pericolosi), il conferimento a trasportatori iscritti all’Albo Gestori Ambientali con emissione del FIR e la presentazione del MUD annuale se producono rifiuti pericolosi. Il deposito temporaneo deve rispettare i limiti di 10 metri cubi per i pericolosi e di 3 o 12 mesi a seconda dei quantitativi.
Si possono versare i cosmetici liquidi scaduti nello scarico del lavandino?
No, versare cosmetici liquidi nello scarico del lavandino è una pratica da evitare e, per le imprese, espressamente vietata. I cosmetici contengono tensioattivi, conservanti, coloranti e fragranze sintetiche che possono compromettere il funzionamento degli impianti di depurazione e inquinare le acque superficiali e sotterranee. In particolare, smalti per unghie, solventi, tinture per capelli e prodotti a base alcolica non devono mai essere sversati nella rete fognaria. Le sanzioni per lo scarico abusivo di rifiuti liquidi sono previste dall’art. 137 del D.Lgs. 152/2006.
Come si smaltiscono le scorte di cosmetici richiamati dal mercato?
I cosmetici richiamati dal mercato ai sensi del Regolamento (CE) n. 1223/2009, per motivi di sicurezza o non conformità, devono essere avviati a distruzione certificata presso impianti autorizzati. Mageco gestisce il ritiro presso i punti vendita e i magazzini, il trasporto autorizzato e il conferimento per la distruzione irreversibile, rilasciando al produttore la certificazione di avvenuto smaltimento che documenta la corretta gestione del prodotto richiamato. Questa procedura tutela il marchio e garantisce la conformità alle disposizioni dell’Autorità competente.
Qual è il codice CER per i cosmetici scaduti di un’azienda cosmetica?
Il codice CER dipende dalla composizione del prodotto e dal processo da cui origina il rifiuto. Per i prodotti finiti scaduti di un’azienda cosmetica, i codici più comuni sono il 16 03 05* (rifiuti organici contenenti sostanze pericolose) e il 16 03 06 (rifiuti organici non pericolosi). Per gli scarti di produzione si utilizzano i codici del capitolo 07 06 (rifiuti da processi chimici organici). La scelta tra voce pericolosa e non pericolosa dipende dall’esito dell’analisi di caratterizzazione per le voci a specchio.
Quanto costa smaltire cosmetici scaduti per un’azienda in Lombardia?
Il costo varia in base alla classificazione CER (pericoloso o non pericoloso), alla quantità, allo stato fisico del prodotto, alla presenza di imballaggi contaminati e alla distanza dall’impianto di destinazione. I cosmetici pericolosi che richiedono incenerimento hanno costi superiori rispetto ai non pericolosi trattabili con processi chimico-fisici. Mageco fornisce preventivi gratuiti e personalizzati dopo un sopralluogo tecnico presso la sede del cliente in qualsiasi provincia della Lombardia.
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Lo smaltimento dei cosmetici si colloca in un contesto più ampio di gestione dei rifiuti chimici e dei prodotti per la cura della persona. Per approfondire tematiche affini o esplorare soluzioni per tipologie di rifiuti correlate ai prodotti cosmetici, Le consigliamo di consultare le seguenti risorse del nostro blog, ciascuna dedicata a un argomento complementare che potrebbe risultare pertinente alla Sua attività.
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