La raccolta differenziata aziendale non è una scelta volontaria, ma un obbligo di legge che riguarda ogni impresa operante sul territorio nazionale, indipendentemente dalle dimensioni o dal settore di attività. Con il recepimento della Direttiva europea 2018/851/UE attraverso il D.Lgs. 116/2020, il quadro normativo italiano ha subito una revisione profonda che ha ridisegnato la distinzione tra rifiuti urbani e rifiuti speciali, ampliando il perimetro degli obblighi per le utenze non domestiche e inasprendo le sanzioni per chi non rispetta le regole. raccolta differenziata aziende

Per le imprese lombarde, il tema è particolarmente rilevante: Regione Lombardia è una delle realtà produttive più dense d’Europa, con una concentrazione di manifattura, logistica, commercio e servizi professionali che genera ogni anno milioni di tonnellate di rifiuti. Capire cosa qualifica come rifiuto speciale, quali frazioni devono essere obbligatoriamente separate, quali documenti devono accompagnare ogni movimento di rifiuto e quali sanzioni si rischiano in caso di inadempienza non è più un argomento da delegare solo al responsabile ambiente: è parte integrante della compliance aziendale.

MAGECO Srl, con sede a Lainate (MI) e oltre 50 anni di esperienza nella gestione professionale dei rifiuti, supporta le aziende lombarde nell’organizzazione di un sistema di raccolta differenziata conforme alla normativa vigente. Dall’analisi iniziale dei flussi di rifiuto prodotti all’implementazione di un piano di gestione documentato, affiancando l’impresa nella compilazione di registri, FIR e MUD fino al ritiro periodico con mezzi autorizzati.

Rifiuti Speciali vs Rifiuti Urbani dopo il D.Lgs. 116/2020

Il D.Lgs. 116/2020 ha ridefinito il confine tra rifiuti urbani e rifiuti speciali in modo radicale: a partire dal 1° gennaio 2021, i rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche (uffici, negozi, capannoni, ristoranti, strutture ricettive) sono qualificati come rifiuti urbani quando sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici, oppure come rifiuti speciali quando derivano da attività produttive, artigianali o di servizio e presentano caratteristiche diverse. raccolta differenziata aziende.

Prima della riforma, la distinzione era tracciata principalmente in base all’origine del rifiuto: tutto ciò che proveniva da un’attività non domestica era automaticamente classificato come rifiuto speciale, con conseguenti obblighi documentali e di smaltimento più gravosi. Il D.Lgs. 116/2020 ha abbandonato questo approccio basato sull’origine e ha adottato il criterio della natura e composizione: se un rifiuto prodotto da un ufficio è paragonabile al rifiuto domestico (carta, plastica da imballaggi, avanzi alimentari della mensa), può essere conferito al gestore del servizio pubblico di raccolta municipale, sempre che il gestore locale abbia attivato questa possibilità secondo le modalità stabilite dal D.Lgs. 116/2020. raccolta differenziata aziende.

Questo cambiamento ha implicazioni pratiche significative per le aziende. Da un lato, offre maggiore flessibilità per le frazioni assimilabili ai rifiuti domestici; dall’altro, non elimina gli obblighi che riguardano i rifiuti speciali veri e propri, che restano soggetti alla disciplina del D.Lgs. 152/2006 (Codice dell’Ambiente). I rifiuti speciali prodotti nell’esercizio dell’attività d’impresa — che includono la stragrande maggioranza dei rifiuti produttivi, industriali, artigianali e di molti servizi — continuano a richiedere gestione autorizzata, documentazione e tracciabilità completa. raccolta differenziata aziende.

Principali categorie di rifiuti aziendali: classificazione CER e regime normativo applicabile
Categoria di Rifiuto Codice CER Tipico Classificazione Regime Gestionale
Carta e cartone da imballaggi (uffici) 15 01 01 / 20 01 01 Urbano assimilabile Raccolta municipale o gestore privato autorizzato
Imballaggi in plastica (uffici/distribuzione) 15 01 02 / 20 01 39 Urbano assimilabile Raccolta municipale o gestore privato autorizzato
Rifiuti alimentari (mense aziendali) 20 01 08 Urbano assimilabile Raccolta municipale o gestore privato autorizzato
Imballaggi misti (produzione) 15 01 06 Rifiuto speciale non pericoloso Gestore privato autorizzato (Albo Gestori) + FIR
Oli minerali esausti (officine/industria) 13 02 05* Rifiuto speciale pericoloso Gestore autorizzato + FIR + registro carico/scarico
Solventi alogenati (industria chimica) 07 01 03* Rifiuto speciale pericoloso Gestore autorizzato + FIR + registro + MUD annuale
Rifiuti da costruzione e demolizione (cantieri) 17 01 01 / 17 01 07 Rifiuto speciale non pericoloso Gestore autorizzato + FIR + Piano di Gestione Rifiuti
RAEE aziendali (apparecchiature elettroniche) 16 02 13* / 16 02 14 Rifiuto speciale (pericoloso o non) Gestore Albo Cat. 8C + FIR + registro
Tubi fluorescenti e lampade al mercurio 20 01 21* Rifiuto speciale pericoloso Gestore autorizzato + FIR + registro carico/scarico
Rifiuti sanitari non pericolosi (ambulatori) 18 01 04 Rifiuto speciale non pericoloso Gestore autorizzato + FIR

Una regola pratica utile per le aziende: se il rifiuto è generato direttamente dal processo produttivo o di servizio specifico dell’impresa (lavorazione di metalli, produzione di vernici, riparazione di veicoli, attività medica, costruzione edile), si tratta quasi certamente di rifiuto speciale soggetto alla disciplina del D.Lgs. 152/2006, indipendentemente da quanto sia simile nella forma a un rifiuto domestico. Se invece si tratta di un rifiuto generato da attività logistiche o amministrative comuni a qualsiasi tipo di ufficio o negozio (carta, imballaggi leggeri, rifiuti alimentari della mensa), il D.Lgs. 116/2020 apre la possibilità del conferimento al servizio pubblico, previo accordo con il gestore locale. raccolta differenziata aziende. raccolta differenziata aziende.

Obblighi di Raccolta Differenziata per le Aziende

Gli obblighi di raccolta differenziata per le aziende derivano principalmente dagli articoli 183 e 184 del D.Lgs. 152/2006, integrati dalle modifiche introdotte dal D.Lgs. 116/2020: il produttore o detentore di rifiuti speciali ha l’obbligo di conferirli a soggetti autorizzati, garantire la tracciabilità del percorso e tenere la documentazione prevista dalla legge per almeno cinque anni.

L’articolo 183, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 152/2006 definisce il rifiuto come “qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o l’obbligo di disfarsi”. Il principio “chi inquina paga” (“polluter pays”), sancito all’articolo 178, stabilisce che la responsabilità della corretta gestione del rifiuto ricade sul suo produttore fino al momento in cui questo viene legalmente ceduto a un operatore autorizzato. La cessione non regolare (abbandono, conferimento a soggetti non autorizzati, mescolanza di frazioni incompatibili) non trasferisce la responsabilità e può comportare responsabilità solidale tra cedente e cessionario.

Obbligo di separazione alla fonte

L’articolo 205 del D.Lgs. 152/2006 impone la raccolta differenziata come strumento prioritario per il raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio stabiliti dalla normativa europea. Per le utenze non domestiche, ciò si traduce nell’obbligo di separare le diverse frazioni di rifiuto già nel luogo di produzione, evitando la miscelazione di rifiuti pericolosi con non pericolosi (esplicitamente vietata dall’art. 187 D.Lgs. 152/2006) e delle frazioni destinate al recupero da quelle destinate allo smaltimento. raccolta differenziata aziende. raccolta differenziata aziende.

Il divieto di miscelazione dei rifiuti pericolosi è particolarmente rigoroso: mescolare due codici CER pericolosi diversi, o mescolare un rifiuto pericoloso con uno non pericoloso, è un’infrazione che comporta sanzioni penali ai sensi dell’art. 256 D.Lgs. 152/2006. Fanno eccezione i casi in cui la miscelazione è tecnicamente necessaria per il trattamento (es. neutralizzazione di acidi con basi) e autorizzata dall’impianto di destinazione.

Il deposito temporaneo

Prima dell’avvio a smaltimento o recupero, i rifiuti speciali possono essere stoccati in deposito temporaneo presso il luogo di produzione, nel rispetto dei limiti stabiliti dall’art. 183, comma 1, lettera bb) del D.Lgs. 152/2006. Il deposito temporaneo non richiede autorizzazione specifica, ma deve rispettare:

  • Limite temporale: massimo 12 mesi dal momento della produzione del rifiuto;
  • Limite quantitativo: non oltre 30 m³ totali, di cui non più di 10 m³ di rifiuti pericolosi;
  • Separazione obbligatoria per codice CER;
  • Identificazione delle aree di stoccaggio con cartellonistica appropriata;
  • Misure di prevenzione della dispersione nell’ambiente (bacini di contenimento per liquidi, copertura per rifiuti non impermeabili).

Il superamento dei limiti del deposito temporaneo qualifica l’area come deposito incontrollato, con conseguente applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 256 D.Lgs. 152/2006.

Come Organizzare la Raccolta Differenziata in Ufficio, Capannone e Magazzino

Organizzare la raccolta differenziata in azienda richiede un approccio sistematico: mappatura dei flussi di rifiuto prodotti per area, scelta dei contenitori adeguati per ogni tipologia, formazione del personale e istituzione di un piano di raccolta con frequenze di ritiro definite. Il modello organizzativo cambia significativamente in base alla tipologia di attività. raccolta differenziata aziende.

Uffici e sedi direzionali

Un ufficio produce prevalentemente rifiuti assimilabili agli urbani: carta, imballaggi in cartone e plastica, rifiuti alimentari (se presente mensa o break room), RAEE (PC, monitor, stampanti a fine vita), toner esausti e, in misura minore, batterie e lampade fluorescenti. Per una sede uffici standard, il sistema di raccolta differenziata dovrebbe prevedere:

  • Postazioni di raccolta multiscomparto (carta, plastica/vetro, indifferenziato) in ogni area di lavoro con più di 5 dipendenti;
  • Contenitore dedicato per toner e cartucce esausti, classificati come rifiuto speciale non pericoloso (CER 08 03 18) o pericoloso se contengono sostanze classificate come tali (CER 08 03 17*);
  • Raccoglitore per batterie e pile esaurite (CER 16 06 03*, 16 06 04, 16 06 05);
  • Area dedicata al deposito temporaneo RAEE, separata dagli altri rifiuti e identificata con cartello.

Capannoni industriali e manifattura

Gli ambienti produttivi generano una gamma molto più ampia di rifiuti speciali, spesso pericolosi. Il piano di raccolta differenziata deve essere costruito a partire dal ciclo produttivo specifico e deve identificare ogni codice CER prodotto. Elementi imprescindibili:

  • Bacini di contenimento per liquidi pericolosi (oli, solventi, emulsioni): il D.Lgs. 152/2006 vieta il deposito di liquidi pericolosi in contenitori non a tenuta e senza bacino;
  • Contenitori a norma per rifiuti pericolosi (fusti omologati UN, container ADR per quantità maggiori);
  • Separazione rigorosa per codice CER: ogni codice deve avere il proprio contenitore identificato, etichettato con tipologia di rifiuto, codice CER, data di inizio accumulo e nome del produttore;
  • Registro di carico/scarico accessibile in loco: il responsabile dell’area di deposito deve poter compilare il registro entro 10 giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto.

Magazzini e piattaforme logistiche

Le attività di magazzinaggio e distribuzione producono principalmente imballaggi (pallet, reggette, film estensibile, cartoni) e possono generare rifiuti speciali da operazioni di manutenzione (oli lubrificanti, stracci contaminati, assorbenti usati). La raccolta differenziata in questi ambienti deve prestare particolare attenzione a: raccolta differenziata aziende. raccolta differenziata aziende.

  • Separazione del legno da pallet (CER 15 01 03) dagli imballaggi in carta/cartone (CER 15 01 01);
  • Raccolta separata del film plastico da imballaggio (CER 15 01 02) dall’eventuale plastica mista (CER 15 01 06);
  • Contenitore dedicato per stracci e assorbenti contaminati da oli o carburanti (CER 15 02 02*), classificati come pericolosi;
  • Gestione separata degli scarti alimentari nel caso di magazzini alimentari (CER 20 01 08 o 02 07 04).

Documentazione Obbligatoria: Registri, MUD e FIR

La raccolta differenziata aziendale conforme alla normativa non riguarda solo la separazione fisica dei rifiuti, ma anche la tenuta di una documentazione precisa che dimostri la tracciabilità di ogni flusso di rifiuto dalla produzione alla destinazione finale. I tre documenti cardine sono il registro di carico e scarico, il Formulario di Identificazione Rifiuti (FIR) e il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD).

Registro di carico e scarico

Ai sensi dell’art. 190 del D.Lgs. 152/2006, le imprese che producono rifiuti speciali pericolosi e le imprese con più di 10 dipendenti che producono rifiuti speciali non pericolosi sono tenute alla compilazione del registro di carico e scarico. Il registro deve essere: raccolta differenziata aziende.

  • Aggiornato entro 10 giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto (carico) e dalla sua movimentazione (scarico);
  • Conservato presso la sede o il luogo di produzione per almeno 5 anni dall’ultima registrazione;
  • Tenuto in forma cartacea numerata e vidimata, oppure in formato digitale equivalente (RENTRI — Registro Nazionale Telematico per la tracciabilità dei Rifiuti).

Il RENTRI, introdotto dal D.Lgs. 116/2020 e operativo dal 2024, rappresenta la digitalizzazione del sistema di tracciabilità dei rifiuti speciali: produttori, trasportatori e destinatari sono tenuti all’iscrizione e all’uso della piattaforma telematica per la registrazione dei movimenti di rifiuti.

Formulario di Identificazione Rifiuti (FIR)

Il FIR è il documento che accompagna ogni trasporto di rifiuti speciali, ai sensi dell’art. 193 D.Lgs. 152/2006. Deve essere compilato in quattro copie: la prima rimane al produttore, la seconda all’autotrasportatore, la terza e la quarta al destinatario (che ne restituisce una controfirmata al produttore entro 90 giorni). L’impresa deve conservare la propria copia del FIR per 5 anni. In caso di mancata restituzione della quarta copia entro 90 giorni, il produttore ha l’obbligo di darne comunicazione agli organi di controllo entro i successivi 30 giorni.

MUD — Modello Unico di Dichiarazione Ambientale

Le imprese soggette all’obbligo di tenuta del registro di carico e scarico devono presentare il MUD annualmente, con scadenza ordinariamente fissata al 30 aprile (prorogata al 30 giugno per i Comuni) dell’anno successivo a quello di riferimento. Il MUD è la dichiarazione consuntiva dei rifiuti prodotti e gestiti nell’anno precedente e viene trasmesso telematicamente alle Camere di Commercio tramite il portale Ecocamere. La mancata presentazione del MUD espone l’azienda a sanzioni amministrative.

Sanzioni per Raccolta Differenziata Non Conforme

Il D.Lgs. 152/2006 prevede un sistema sanzionatorio articolato che distingue tra infrazioni amministrative, per le violazioni minori e formali, e illeciti penali, per le violazioni sostanziali che comportano danno ambientale o gestione non autorizzata di rifiuti. Le sanzioni sono state inasprite dal D.Lgs. 116/2020 per allinearsi alle soglie previste dalla normativa europea.

Sanzioni per violazioni degli obblighi di raccolta differenziata aziendale (D.Lgs. 152/2006)
Violazione Articolo di Riferimento Tipo di Sanzione Entità della Sanzione
Abbandono o deposito incontrollato di rifiuti (privato) Art. 255 D.Lgs. 152/2006 Amministrativa pecuniaria Da 300 a 3.000 €
Abbandono o deposito incontrollato da parte di titolari di impresa o responsabili di ente Art. 255, comma 3 D.Lgs. 152/2006 Penale (contravvenzione) Arresto da 3 mesi a 1 anno + ammenda da 2.600 a 26.000 €
Gestione di rifiuti non pericolosi senza autorizzazione Art. 256, comma 1, lett. a) D.Lgs. 152/2006 Penale (contravvenzione) Arresto da 3 mesi a 1 anno + ammenda da 2.600 a 26.000 €
Gestione di rifiuti pericolosi senza autorizzazione Art. 256, comma 1, lett. b) D.Lgs. 152/2006 Penale (contravvenzione) Arresto da 6 mesi a 2 anni + ammenda da 2.600 a 26.000 €
Miscelazione non autorizzata di rifiuti pericolosi Art. 256, comma 5 D.Lgs. 152/2006 Penale (contravvenzione) Arresto da 6 mesi a 2 anni + ammenda da 2.600 a 26.000 €
Trasporto di rifiuti senza FIR Art. 258, comma 4 D.Lgs. 152/2006 Amministrativa pecuniaria Da 1.600 a 9.300 € (sospensione albo per trasportatori)
Omessa tenuta del registro di carico e scarico Art. 258, comma 2 D.Lgs. 152/2006 Amministrativa pecuniaria Da 2.600 a 15.500 €
Omessa presentazione del MUD Art. 258, comma 1 D.Lgs. 152/2006 Amministrativa pecuniaria Da 2.600 a 15.500 €
Deposito temporaneo oltre i limiti di legge Art. 183 + Art. 256 D.Lgs. 152/2006 Penale se configura deposito incontrollato Da ammenda fino ad arresto, in base alla pericolosità

Oltre alle sanzioni dirette, l’impresa inadempiente può essere soggetta a provvedimenti accessori: la sospensione o la revoca dell’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali (per le aziende del settore), la comunicazione agli enti previdenziali e assicurativi in caso di condanna penale definitiva, l’obbligo di bonifica del sito contaminato (art. 242 D.Lgs. 152/2006) e la responsabilità civile per il risarcimento del danno ambientale. raccolta differenziata aziende.

ARPA Lombardia svolge attività ispettiva periodica presso le imprese produttrici di rifiuti speciali, con particolare attenzione alle aree industriali di Milano, Bergamo, Brescia e Sondrio. In caso di ispezione, la disponibilità immediata di registri aggiornati, FIR conservati e certificati di smaltimento è l’unica prova di compliance efficace.

Come MAGECO Gestisce la Raccolta Differenziata Aziendale

MAGECO Srl offre alle aziende lombarde un servizio integrato di raccolta differenziata che copre tutte le fasi: analisi iniziale dei flussi di rifiuto, progettazione del piano di gestione, fornitura dei contenitori idonei, ritiro periodico con mezzi autorizzati e gestione completa della documentazione obbligatoria. Un unico fornitore per tutti i codici CER aziendali, pericolosi e non pericolosi.

Con sede operativa a Lainate (MI), MAGECO è strategicamente posizionata per servire l’intero hinterland milanese e le 12 province lombarde con interventi rapidi e pianificati. Collaboriamo con aziende manifatturiere, gruppi della grande distribuzione organizzata, studi professionali, istituti bancari, strutture sanitarie e Pubbliche Amministrazioni.

Le credenziali di MAGECO per la raccolta differenziata aziendale

  • Albo Nazionale Gestori Ambientali — Cat. 5F e Cat. 8C: La Cat. 5F abilita al trasporto di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi; la Cat. 8C alla gestione specifica dei RAEE. Entrambe le iscrizioni sono pubblicamente verificabili sul portale ufficiale albonazionalegestoriambientali.it.
  • Sistema di gestione integrato certificato: ISO 9001:2015 per la qualità dei processi, ISO 14001:2015 per la gestione ambientale, ISO 45001:2018 per la salute e sicurezza dei lavoratori. Certificazioni verificate da enti terzi accreditati.
  • Iscrizione CONAI: MAGECO è iscritta al Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI), elemento essenziale per la corretta gestione delle frazioni di imballaggio nel circuito del recupero.
  • 50 anni di esperienza (Dal 1975): MAGECO opera nel settore della gestione professionale dei rifiuti dal 1975. La consolidata esperienza in Lombardia si traduce in conoscenza approfondita dei requisiti normativi regionali, dei gestori degli impianti di destino e delle specificità operative di ogni settore produttivo.
  • Documentazione completa a carico nostro: Per ogni ritiro MAGECO fornisce FIR pre-compilato, registrazione sul registro di carico/scarico, certificato di smaltimento o recupero, e report periodici per la preparazione del MUD annuale. L’azienda cliente non deve gestire nessun aspetto documentale.

Per richiedere un sopralluogo tecnico gratuito o un preventivo per la raccolta differenziata aziendale nella Sua sede, contatti l’ufficio commerciale di MAGECO. Operiamo in tutta la Lombardia: Milano, Monza, Bergamo, Brescia, Como, Varese, Lecco, Sondrio, Pavia, Lodi, Cremona e Mantova. raccolta differenziata aziende.

Domande Frequenti sulla Raccolta Differenziata Aziendale

Le micro-imprese con meno di 10 dipendenti sono esonerate dagli obblighi di raccolta differenziata?

No. Il D.Lgs. 152/2006 non esenta le micro-imprese dagli obblighi di raccolta differenziata e gestione conforme dei rifiuti speciali. La soglia dei 10 dipendenti riguarda esclusivamente l’obbligo di tenuta del registro di carico e scarico per i rifiuti speciali non pericolosi: le imprese con meno di 10 dipendenti che producono solo rifiuti speciali non pericolosi sono esonerate dal registro ma non dall’obbligo di utilizzare il FIR e di conferire i rifiuti a gestori autorizzati. Per i rifiuti speciali pericolosi, il registro è obbligatorio a prescindere dalle dimensioni dell’impresa.

Cosa cambia per le aziende con il D.Lgs. 116/2020?

Il D.Lgs. 116/2020 ha introdotto tre cambiamenti principali per le aziende: primo, ha modificato la definizione di rifiuto urbano, includendovi alcune frazioni prodotte dalle utenze non domestiche simili ai rifiuti domestici (carta, imballaggi leggeri, organico di mense), aprendo la possibilità del conferimento al gestore pubblico per tali frazioni; secondo, ha istituito il RENTRI (Registro Nazionale Telematico Rifiuti) per la digitalizzazione della tracciabilità, con obbligo di iscrizione per produttori e trasportatori; terzo, ha elevato gli obiettivi di riciclaggio e preparazione al riutilizzo, con ricadute sui requisiti degli impianti autorizzati destinatari dei rifiuti differenziati.

Un’azienda può smaltire autonomamente i propri rifiuti speciali senza ricorrere a un gestore esterno?

In linea di principio, un’impresa può trasportare i propri rifiuti speciali non pericolosi in conto proprio (senza cioè essere iscritta all’Albo come trasportatore) entro il limite di 30 kg o 30 litri al giorno, ai sensi dell’art. 212, comma 8 del D.Lgs. 152/2006. Al di sopra di questa soglia, o per qualsiasi quantità di rifiuto pericoloso, il trasporto deve essere effettuato da un soggetto iscritto all’Albo Nazionale Gestori Ambientali nella categoria pertinente. Lo smaltimento o il recupero presso impianti propri richiede autorizzazione specifica: non è possibile smaltire in autonomia rifiuti speciali senza una autorizzazione ai sensi dell’art. 208 D.Lgs. 152/2006.

Come si classifica un rifiuto quando non si è sicuri del codice CER corretto?

La classificazione dei rifiuti speciali in base al Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER) — recepito in Italia dal Regolamento UE 1357/2014 e dalla Decisione 2014/955/UE — richiede un procedimento in due fasi: prima si identifica l’attività che ha generato il rifiuto (capitolo CER di primo livello), poi si seleziona il codice specifico. Per i codici CER con asterisco (rifiuti pericolosi) o per i codici “speculari” (es. 16 02 13*/16 02 14), è necessario verificare le caratteristiche di pericolo attraverso analisi chimiche se non si dispone di schede tecniche di produzione. MAGECO offre supporto nella classificazione CER e può coordinare le analisi di caratterizzazione necessarie.

Con quale frequenza MAGECO effettua il ritiro dei rifiuti differenziati aziendali?

La frequenza di ritiro viene concordata su misura in base ai volumi prodotti e ai limiti di deposito temporaneo applicabili. Per le aziende che producono piccole quantità di rifiuti speciali, è possibile impostare un piano di ritiro trimestrale o semestrale. Per le realtà produttive con flussi continui di rifiuti speciali pericolosi (es. officine, industrie chimiche, galvanotecnica), il ritiro può essere settimanale o mensile. In ogni caso, MAGECO garantisce interventi su chiamata urgente per gestire picchi di produzione improvvisi o situazioni di deposito prossimo ai limiti di legge.

Quali rifiuti aziendali possono essere conferiti al servizio pubblico di raccolta municipale dopo il D.Lgs. 116/2020?

Dopo il D.Lgs. 116/2020, le utenze non domestiche possono conferire al gestore del servizio pubblico le frazioni di rifiuto simili per natura e composizione ai rifiuti urbani domestici: carta e cartone da imballaggi, imballaggi in plastica, vetro, metalli ferrosi e non ferrosi in piccole quantità, rifiuti alimentari (FORSU) se prodotti da mense e ristorazione, rifiuti verdi. Questa possibilità è tuttavia subordinata all’attivazione del servizio da parte del gestore locale e al rispetto delle modalità di conferimento stabilite nel contratto di servizio. Le utenze non domestiche che scelgono il gestore privato per queste frazioni possono richiedere la detassazione parziale dalla TARI, dimostrando l’avvenuto conferimento con i FIR rilasciati dal gestore privato.

Servizi Correlati e Approfondimenti

La raccolta differenziata aziendale è il primo passo di una gestione ambientale completa. MAGECO offre una gamma completa di servizi specializzati per ogni tipologia di rifiuto aziendale in Lombardia:

Per approfondire il quadro normativo, si consultino le risorse ufficiali: ISPRA, ARPA Lombardia e il portale normativo di Regione Lombardia — Ambiente.

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