Gestione rifiuti urbani abbandonati sul territorio comunale

          L’abbandono dei rifiuti sul territorio comunale rappresenta una delle criticità più diffuse e complesse nella gestione ambientale locale. Accanto al degrado urbano e paesaggistico, questi fenomeni generano impatti economici rilevanti per i Comuni e pongono interrogativi operativi non sempre banali: che tipo di rifiuti sono quelli abbandonati? Chi ne è considerato il produttore? Serve il formulario per il trasporto? Quali iscrizioni all’Albo Gestori Ambientali sono necessarie? E come si inserisce il RENTRI in questo contesto?

Chiarire questi aspetti è fondamentale sia per gli uffici tecnici comunali sia per gli operatori ambientali incaricati delle attività di raccolta e rimozione, al fine di evitare errori formali e sanzioni, oltre a garantire una gestione corretta e tracciata.


Cosa si intende per rifiuti urbani abbandonati

I rifiuti urbani abbandonati sono rifiuti di origine urbana che vengono depositati in modo incontrollato sul suolo, nel sottosuolo o nelle acque superficiali, in violazione del divieto di cui all’articolo 192 del D.Lgs. 152/2006. Si tratta di una fattispecie distinta sia dal conferimento errato sia dallo stoccaggio temporaneo irregolare.

Secondo la definizione normativa, rientrano in questa categoria, ad esempio, sacchi di rifiuti domestici lasciati a bordo strada, ingombranti abbandonati in aree pubbliche, piccoli RAEE, sfalci e potature conferiti fuori dai circuiti autorizzati. Il Rapporto Rifiuti Urbani ISPRA 2023 evidenzia come l’abbandono sia particolarmente frequente nelle aree periurbane e lungo la viabilità secondaria, con costi di rimozione che gravano interamente sugli enti locali.

È importante precisare che la qualificazione come “rifiuto urbano” non viene meno a causa dell’abbandono: ciò che cambia è la modalità di gestione successiva, che assume carattere di intervento straordinario di ripristino ambientale.


Chi è il produttore dei rifiuti urbani abbandonati

Uno degli aspetti più delicati riguarda l’individuazione del produttore del rifiuto, concetto centrale nella normativa ambientale. In linea generale, il produttore iniziale è colui che genera il rifiuto. Tuttavia, nel caso di rifiuti abbandonati, il responsabile dell’abbandono è spesso ignoto o non immediatamente individuabile.

In questi casi, la giurisprudenza e la prassi amministrativa consolidata riconoscono nel Comune il produttore “giuridico” del rifiuto, limitatamente alle operazioni di rimozione e gestione successive all’abbandono. Questo principio trova fondamento nell’obbligo dell’ente locale di garantire la tutela dell’igiene e della salute pubblica, oltre che nel ruolo attribuito ai Comuni nella gestione dei rifiuti urbani.

Se invece l’autore dell’abbandono viene identificato, restano ferme le responsabilità a suo carico, incluse le sanzioni amministrative o penali e l’obbligo di ripristino dei luoghi, ai sensi dell’art. 192, comma 3, del D.Lgs. 152/2006.


Serve il formulario di identificazione del rifiuto (FIR)?

Un tema ricorrente riguarda l’obbligo o meno di compilazione del Formulario di Identificazione del Rifiuto per il trasporto dei rifiuti urbani abbandonati. La risposta dipende dalla modalità di gestione adottata.

In via generale, il trasporto dei rifiuti urbani effettuato dal gestore del servizio pubblico è escluso dall’obbligo di FIR, come previsto dall’articolo 193 del D.Lgs. 152/2006. Questa esclusione si applica anche ai rifiuti urbani abbandonati, purché la raccolta avvenga nell’ambito del servizio pubblico e verso impianti autorizzati.

Diverso è il caso in cui il Comune affidi la rimozione a un operatore terzo al di fuori del servizio pubblico ordinario: in tali situazioni, per garantire la tracciabilità, è prassi corretta – e spesso richiesta dagli enti di controllo – l’utilizzo del FIR, con il Comune indicato come produttore/detentore del rifiuto.


Quale categoria dell’Albo Gestori Ambientali è necessaria

La gestione dei rifiuti urbani abbandonati richiede una corretta iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali (ANGA). In particolare, la categoria di riferimento è la Categoria 1, relativa alla raccolta e trasporto di rifiuti urbani.

All’interno della Categoria 1, possono essere previste specifiche classi e sottocategorie in funzione della popolazione servita e delle tipologie di rifiuti gestiti. Gli operatori incaricati della rimozione devono essere regolarmente iscritti e autorizzati per i codici CER interessati, tipicamente appartenenti al capitolo 20 dell’elenco europeo dei rifiuti.

L’affidamento a soggetti non iscritti o non idonei espone il Comune a responsabilità amministrative e può compromettere la legittimità dell’intera operazione di rimozione.


Chi è autorizzato al trasporto dei rifiuti abbandonati

Il trasporto dei rifiuti urbani abbandonati può essere effettuato:

  • direttamente dal gestore del servizio pubblico di igiene urbana;

  • da un operatore economico iscritto in Categoria 1 ANGA, incaricato dal Comune;

  • in casi particolari, dal Comune stesso, se dotato di mezzi e iscrizione all’Albo.

In ogni caso, il trasporto deve avvenire verso impianti autorizzati al trattamento o allo smaltimento dei rifiuti urbani, nel rispetto delle autorizzazioni ambientali vigenti. Operatori strutturati, come Mageco, supportano spesso i Comuni nella gestione di flussi straordinari, fornendo competenze tecniche e supporto documentale nelle fasi più delicate.


Rifiuti urbani abbandonati e RENTRI: quali implicazioni

Con l’avvio del Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI), molti enti locali si interrogano sull’impatto della digitalizzazione anche per i rifiuti urbani abbandonati.

Ad oggi, i rifiuti urbani gestiti nell’ambito del servizio pubblico non rientrano negli obblighi di registrazione su RENTRI, né per quanto riguarda il registro cronologico né per il FIR digitale. Tuttavia, qualora vengano gestiti come rifiuti speciali o al di fuori del circuito ordinario, possono emergere obblighi indiretti di tracciabilità, soprattutto per gli operatori terzi coinvolti.

In prospettiva, è plausibile che l’evoluzione del RENTRI porti a una maggiore integrazione informativa anche per questi flussi, rendendo ancora più importante una corretta classificazione iniziale del rifiuto e del perimetro di gestione.


Conclusioni: una gestione da strutturare con attenzione

La gestione dei rifiuti urbani abbandonati non è un’attività marginale, ma un processo che richiede competenza normativa, chiarezza organizzativa e attenzione documentale. Dalla corretta individuazione del produttore all’uso (o meno) del FIR, dalla scelta dell’operatore autorizzato alle implicazioni con il RENTRI, ogni passaggio contribuisce a garantire legalità, efficienza e tutela ambientale.

Per i Comuni e per gli operatori ambientali, investire in procedure chiare e affidarsi a partner qualificati significa ridurre i rischi e trasformare un’emergenza ricorrente in un’attività gestita in modo strutturato e conforme.

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