FIR digitale in caso di indisponibilità RENTRI
L’entrata in piena operatività del Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI) rappresenta uno dei passaggi più rilevanti degli ultimi anni nella gestione dei rifiuti aziendali. La digitalizzazione del Formulario di Identificazione del Rifiuto (FIR) ha introdotto vantaggi evidenti in termini di tracciabilità, controllo e semplificazione amministrativa, ma ha anche reso necessario disciplinare in modo puntuale gli scenari di criticità tecnologica.
Proprio per rispondere a queste esigenze, il Decreto Ministeriale n. 25 del 5 febbraio 2026, emanato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, ha definito le modalità operative da adottare in caso di indisponibilità dei servizi RENTRI e di assenza di connettività, garantendo la continuità delle operazioni di gestione dei rifiuti senza pregiudicare la validità giuridica e la tracciabilità dei flussi.
In questo articolo analizziamo nel dettaglio cosa prevede il decreto, quali obblighi introduce per produttori, trasportatori e destinatari e quali accorgimenti organizzativi le imprese dovrebbero adottare per essere conformi.
Il contesto normativo: FIR digitale e continuità operativa
Il FIR digitale nasce in attuazione dell’articolo 193 del D.Lgs. 152/2006, come modificato dai decreti attuativi del RENTRI, con l’obiettivo di sostituire progressivamente il formulario cartaceo. Tuttavia, il legislatore ha riconosciuto che la completa dipendenza da sistemi informatici espone gli operatori a rischi operativi legati a:
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indisponibilità temporanea della piattaforma RENTRI;
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assenza o instabilità della connettività internet presso siti produttivi, cantieri o aree remote;
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malfunzionamenti dei dispositivi utilizzati per la compilazione digitale.
Il DM 25/2026 interviene proprio su questi aspetti, stabilendo un quadro uniforme di regole valide su tutto il territorio nazionale, superando prassi eterogenee che in passato avevano generato incertezze interpretative, anche in sede di controllo.

Indisponibilità dei servizi RENTRI: cosa si intende
Il decreto distingue chiaramente l’indisponibilità dei servizi RENTRI da altre casistiche operative. Si parla di indisponibilità quando la piattaforma nazionale non risulta accessibile o utilizzabile per cause tecniche certificate, come manutenzioni straordinarie, guasti di sistema o interruzioni generalizzate dei servizi.
In tali casi, il DM 25/2026 consente agli operatori di ricorrere a modalità operative alternative, evitando il blocco delle attività di trasporto e gestione dei rifiuti, purché siano rispettate precise condizioni documentali e temporali.
È importante sottolineare che l’indisponibilità deve essere oggettiva e non imputabile all’operatore: errori organizzativi interni o carenze strumentali non rientrano in questa fattispecie.
Assenza di connettività: la gestione nei siti produttivi e nei cantieri
Accanto all’indisponibilità del RENTRI, il decreto affronta il tema dell’assenza di connettività, particolarmente rilevante per cantieri temporanei, impianti isolati o attività svolte in mobilità.
Secondo il DM 25/2026, l’assenza di connessione internet legittima l’uso di modalità operative semplificate solo se:
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la mancanza di connettività è strutturale o temporanea ma documentabile;
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non è tecnicamente possibile l’accesso al RENTRI al momento della movimentazione del rifiuto;
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l’operatore garantisce il successivo allineamento dei dati nel sistema digitale.
Questa previsione risponde a un’esigenza concreta del settore, emersa anche nel confronto con le associazioni di categoria durante la fase di avvio del RENTRI.

Le modalità operative alternative previste dal DM 25/2026
Il cuore del decreto è rappresentato dalla definizione delle procedure da seguire in deroga temporanea al FIR digitale, che possono essere sintetizzate in quattro fasi principali: compilazione sostitutiva, accompagnamento del trasporto, conservazione e riversamento dei dati.
In caso di indisponibilità o assenza di connettività, è consentito utilizzare un FIR redatto in modalità analogica, secondo un modello conforme a quello ministeriale. Il formulario deve contenere tutte le informazioni obbligatorie previste dall’articolo 193 del D.Lgs. 152/2006, inclusi codice CER, quantità, origine e destinazione del rifiuto.
Il documento cartaceo accompagna il trasporto e viene firmato dai soggetti coinvolti secondo le modalità tradizionali. Una volta ripristinata la disponibilità dei servizi RENTRI o della connessione, i dati del FIR devono essere trasmessi nel sistema digitale entro i termini stabiliti dal decreto, generalmente individuati in pochi giorni lavorativi, per evitare discrepanze nella tracciabilità.
Responsabilità e obblighi per gli operatori
Il DM 25/2026 chiarisce che il ricorso alle modalità alternative non attenua le responsabilità dei soggetti obbligati. Produttori, trasportatori e destinatari restano pienamente responsabili della correttezza, completezza e veridicità delle informazioni inserite nel FIR, anche se redatto in forma analogica.
In caso di controlli, l’operatore deve essere in grado di dimostrare:
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la causa dell’indisponibilità del RENTRI o della connettività;
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la corretta compilazione del formulario sostitutivo;
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l’avvenuto riversamento dei dati nel sistema digitale nei tempi previsti.
La mancata trasmissione successiva dei dati al RENTRI è equiparata, sotto il profilo sanzionatorio, all’omessa compilazione del FIR digitale.
Implicazioni operative per le aziende
Dal punto di vista organizzativo, il decreto impone alle imprese un cambio di approccio. Non è sufficiente “sapere” che esiste una procedura di emergenza: è necessario integrarla nei processi aziendali, formando il personale e predisponendo strumenti adeguati.
Molte realtà strutturate, come Mageco, hanno già adottato procedure interne che prevedono modelli di FIR sostitutivi, istruzioni operative e sistemi di controllo per garantire il corretto allineamento con il RENTRI. Questo tipo di approccio riduce il rischio di errori e consente di affrontare eventuali criticità tecnologiche senza interrompere le attività.
Conclusioni: continuità operativa e compliance normativa
Il DM n. 25 del 5 febbraio 2026 rappresenta un tassello fondamentale nel percorso di digitalizzazione della tracciabilità dei rifiuti. Regolamentando in modo chiaro le modalità operative in caso di indisponibilità del RENTRI e di assenza di connettività, il legislatore ha fornito agli operatori uno strumento di certezza giuridica e operativa.
Per le aziende, la vera sfida non è solo conoscere la norma, ma tradurre le prescrizioni in procedure concrete, capaci di garantire continuità operativa, conformità e serenità in caso di controlli. Approfondire questi aspetti e confrontarsi con partner specializzati può fare la differenza tra una gestione reattiva e una gestione realmente efficiente dei rifiuti.
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