Corso per datore di lavoro

             La formazione sicurezza sul lavoro non è un adempimento formale, ma un pilastro della prevenzione aziendale. In questo quadro, il corso per datore di lavoro assume un ruolo centrale, perché è il datore stesso – ai sensi del D.Lgs. 81/2008 – il primo garante dell’organizzazione della sicurezza in impresa.

Negli ultimi anni il tema è stato oggetto di un importante riordino normativo. L’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale nel gennaio 2023, ha introdotto una disciplina organica della formazione in materia di salute e sicurezza, definendo in modo puntuale contenuti, durata e aggiornamenti anche per i datori di lavoro. Comprendere chi è obbligato, quali sono i tempi e quali argomenti vengono trattati è fondamentale per evitare sanzioni e, soprattutto, per costruire un sistema di prevenzione realmente efficace.

Obbligo di formazione del datore di lavoro: cosa dice il D.Lgs. 81/2008

Il riferimento normativo principale è l’articolo 37 del D.Lgs. 81/2008, che disciplina la formazione di lavoratori, dirigenti e preposti. Con le modifiche introdotte dal D.L. 146/2021, convertito nella Legge 215/2021, è stato esplicitato l’obbligo di formazione anche per il datore di lavoro, demandando a un Accordo Stato-Regioni la definizione di contenuti e durata.

L’Accordo Stato-Regioni 2022 ha quindi stabilito che tutti i datori di lavoro, indipendentemente dal settore e dal numero di dipendenti, sono tenuti a frequentare uno specifico percorso formativo in materia di salute e sicurezza sul lavoro. L’obbligo riguarda sia chi costituisce una nuova impresa sia chi già esercita il ruolo.

Va ricordato che tale formazione è distinta da quella prevista per il datore di lavoro che svolge direttamente i compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione (DL SPP), disciplinata dall’art. 34 del D.Lgs. 81/2008 e da precedenti accordi: si tratta di due percorsi differenti, con finalità e durate diverse.

Chi deve fare il corso per datore di lavoro

Il corso datore di lavoro è obbligatorio per il soggetto che, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 81/2008, ha la responsabilità dell’organizzazione dell’azienda o dell’unità produttiva ed esercita i poteri decisionali e di spesa.

In concreto, l’obbligo si applica a:

  • titolari di imprese individuali con lavoratori dipendenti;

  • legali rappresentanti di società (SRL, SPA, SNC, ecc.);

  • amministratori che rivestono formalmente il ruolo di datore di lavoro;

  • soggetti delegati con attribuzione formale del ruolo, laddove previsto.

Sono esclusi solo i casi in cui non vi siano lavoratori subordinati o equiparati. Tuttavia, la presenza anche di un solo dipendente rende pienamente operativo l’obbligo formativo.

Durata del corso secondo l’Accordo Stato-Regioni 2022

L’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2022 stabilisce che il percorso formativo per il datore di lavoro abbia una durata minima di 16 ore. Tale durata è uniforme per tutti i settori produttivi, superando la precedente frammentazione legata alla classificazione del rischio (basso, medio, alto) che caratterizzava la formazione dei lavoratori.

Le 16 ore rappresentano il modulo base obbligatorio. A queste possono aggiungersi moduli integrativi qualora il datore di lavoro assuma ulteriori ruoli, come quello di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, per il quale la durata varia in funzione del livello di rischio dell’azienda (da 16 a 48 ore, secondo l’art. 34 e gli accordi specifici).

L’Accordo disciplina anche le modalità di erogazione (in presenza, videoconferenza sincrona o, in parte, e-learning per i contenuti teorici), con l’obiettivo di garantire tracciabilità e qualità della formazione.

Aggiornamento: ogni quanto va rinnovata la formazione

La formazione sicurezza sul lavoro non si esaurisce con il corso iniziale. L’Accordo Stato-Regioni 2022 prevede che il datore di lavoro debba effettuare un aggiornamento quinquennale della durata minima di 6 ore.

L’aggiornamento deve essere coerente con i compiti esercitati e focalizzato su evoluzioni normative, innovazioni tecniche, cambiamenti organizzativi e analisi di casi pratici. Il termine dei cinque anni decorre dalla data di conclusione del corso iniziale o dell’ultimo aggiornamento effettuato.

Il mancato rispetto dell’obbligo di formazione e aggiornamento può comportare sanzioni a carico del datore di lavoro, come previsto dall’art. 55 del D.Lgs. 81/2008, oltre a rilevanti conseguenze in caso di infortuni o controlli ispettivi.

I temi trattati nel corso per datore di lavoro

L’obiettivo del corso datore di lavoro non è solo trasferire nozioni normative, ma rafforzare la consapevolezza del ruolo strategico del vertice aziendale nella prevenzione.

Tra i principali contenuti previsti dall’Accordo Stato-Regioni 2022 rientrano: il quadro giuridico in materia di salute e sicurezza; il sistema istituzionale della prevenzione; i soggetti del sistema di prevenzione aziendale e i relativi obblighi; la delega di funzioni; la valutazione dei rischi e il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR); l’organizzazione del Servizio di Prevenzione e Protezione; la gestione delle emergenze; la consultazione e partecipazione dei lavoratori.

Particolare attenzione viene dedicata alla responsabilità penale e civile del datore di lavoro, alla gestione dei rischi interferenziali negli appalti (DUVRI, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008) e ai modelli di organizzazione e gestione ex D.Lgs. 231/2001, che possono avere un impatto significativo sulla governance aziendale.

L’approccio richiesto è sempre più orientato alla gestione sistemica della sicurezza: non solo adempimenti, ma pianificazione, monitoraggio e miglioramento continuo.

Un investimento strategico per la governance aziendale

Considerare il corso per datore di lavoro come un mero obbligo formale è un errore strategico. La normativa – dall’art. 37 del D.Lgs. 81/2008 fino all’Accordo Stato-Regioni 2022 – mira a rafforzare la cultura della prevenzione a partire dal vertice.

Un datore di lavoro formato è in grado di comprendere meglio i rischi specifici della propria organizzazione, dialogare in modo più efficace con RSPP, RLS e consulenti, e integrare la sicurezza nei processi decisionali. In un contesto in cui la responsabilità sociale d’impresa e i criteri ESG assumono un peso crescente, la gestione strutturata della sicurezza aziendale diventa anche un fattore competitivo.

Per le imprese, il primo passo è verificare la propria posizione formativa e pianificare eventuali aggiornamenti. Approfondire questi temi consente di trasformare un obbligo normativo in un’opportunità concreta di rafforzamento organizzativo e reputazionale.

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