Capitolo 01 Allegato D al D.Lgs. 152/2006. Rifiuti da prospezione, estrazione e trattamento di minerali
Il settore estrattivo e minerario, così come le attività di cava, genera quantità rilevanti di rifiuti che devono essere gestiti nel rispetto delle normative ambientali. In Italia, il riferimento normativo è l’Allegato D, parte IV del D.Lgs. 152/2006, che recepisce la Decisione 2000/532/CE, fornendo il cosiddetto Elenco Europeo dei Rifiuti (EER o codici CER).
All’interno di tale classificazione, il Capitolo 01 è interamente dedicato ai rifiuti derivanti da:
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prospezione e ricerca mineraria,
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estrazione da miniere e cave,
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trattamento fisico o chimico di minerali.
Per le aziende del comparto estrattivo, conoscere la corretta classificazione e i relativi obblighi è cruciale, sia per garantire la conformità normativa, sia per ridurre l’impatto ambientale delle attività.
1. Il capitolo 01 Allegato D: struttura e ambiti
Il Capitolo 01 raccoglie i rifiuti originati in modo specifico dalle attività minerarie. Si suddivide in più sottocategorie, ciascuna riferita a un tipo di lavorazione:
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01 01: rifiuti da prospezione, estrazione da miniera o cava;
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01 03: rifiuti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e chimico di minerali metallici;
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01 04: rifiuti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e chimico di minerali non metallici;
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01 05: fanghi di perforazione e fluidi di estrazione;
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01 06: altri rifiuti non specificati altrimenti.
Questa sezione dell’elenco evidenzia come i rifiuti minerari non siano tutti uguali: alcuni possono essere inerti e non pericolosi, altri invece richiedono particolari cautele per la presenza di sostanze pericolose.
2. Rifiuti da prospezione ed estrazione (01 01)
Questa categoria riguarda i materiali di scarto prodotti nelle prime fasi di attività mineraria:
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01 01 01: rifiuti da estrazione di minerali metalliferi,
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01 01 02: rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi.
Si tratta prevalentemente di terre, rocce, sterili di cava e residui derivanti da attività di prospezione geologica. Pur essendo spesso classificati come non pericolosi, devono essere gestiti in modo da evitare fenomeni di instabilità dei terreni, frane o contaminazione delle acque superficiali e sotterranee.
3. Trattamento di minerali metallici (01 03)
Quando i minerali estratti subiscono un trattamento fisico (frantumazione, lavaggio, separazione) o chimico (arricchimento, flottazione, lisciviazione), si generano rifiuti che possono presentare caratteristiche di pericolo.
Esempi tipici sono:
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fanghi e polveri da processi di arricchimento,
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residui contenenti metalli pesanti (piombo, rame, zinco, arsenico),
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scarti di flottazione.
Questi rifiuti, spesso contrassegnati con l’asterisco nei codici CER, rientrano tra i rifiuti pericolosi e necessitano di analisi chimiche approfondite per stabilire il corretto codice.
4. Trattamento di minerali non metallici (01 04)
Un’altra sottocategoria rilevante riguarda i minerali non metallici (ad esempio gesso, carbone, argille, sabbie). In questo caso i rifiuti generati possono essere:
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01 04 08: scarti di ghiaia e pietrisco,
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01 04 09: scarti di sabbia e argilla,
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01 04 11*: rifiuti contenenti sostanze pericolose,
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01 04 13: rifiuti prodotti dal taglio e lavorazione della pietra.
Molti di questi rifiuti sono inerti e non pericolosi, e possono essere riutilizzati, ad esempio, come materiali di riempimento o per recuperi ambientali. Tuttavia, quando contengono contaminanti (amianto, metalli pesanti, composti organici persistenti), la classificazione diventa più complessa e impone procedure autorizzative specifiche.
5. Fanghi di perforazione e fluidi di estrazione (01 05)
Le attività di perforazione per la ricerca di petrolio, gas naturale o altre risorse comportano la produzione di fanghi e fluidi di estrazione.
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01 05 04*: fanghi e fluidi contenenti sostanze pericolose,
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01 05 05: fanghi e fluidi non pericolosi.
Questi rifiuti possono contenere idrocarburi, metalli e additivi chimici utilizzati nei processi di perforazione. La loro gestione è delicata e deve rispettare standard elevati per evitare rischi di inquinamento del suolo e delle acque.
6. Obblighi e responsabilità delle aziende – Capitolo 01 Allegato D
Ai sensi dell’art. 188 del D.Lgs. 152/2006, il produttore del rifiuto è responsabile della sua corretta classificazione e del successivo avvio a smaltimento o recupero. Le imprese del settore minerario devono quindi:
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attribuire correttamente il codice CER previsto dall’Allegato D,
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effettuare analisi chimiche per i rifiuti potenzialmente pericolosi,
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registrare i flussi nei registri di carico e scarico,
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emettere i formulari di identificazione rifiuto (FIR) durante il trasporto,
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conferire i rifiuti a impianti autorizzati.
7. Opportunità di recupero e riutilizzo – Capitolo 01 Allegato D
Negli ultimi anni si è diffusa l’attenzione verso il recupero dei rifiuti minerari. Alcuni materiali, se non contaminati, possono essere utilizzati per:
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riempimenti e ripristini ambientali,
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realizzazione di sottofondi stradali,
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produzione di aggregati riciclati.
Queste pratiche rientrano nei principi dell’economia circolare, riducendo la necessità di discariche e contribuendo a una maggiore sostenibilità del settore.
Conclusione – Capitolo 01 Allegato D
Il Capitolo 01 dell’Allegato D al D.Lgs. 152/2006 rappresenta un punto di riferimento essenziale per la classificazione dei rifiuti da attività minerarie e di cava. La distinzione tra rifiuti pericolosi e non pericolosi, la corretta attribuzione del codice CER e la tracciabilità dei flussi sono aspetti imprescindibili per le imprese del settore.
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Capitolo 01 Allegato D al D.Lgs. 152/2006
I nostri obiettivi
In un’ottica di circolarità e sostenibilità del processo globale di gestione dei rifiuti, l’obiettivo che ci poniamo è quello di privilegiare il recupero e il riciclo dei rifiuti, così da generare nuove materie prime e dare nuova vita ai rifiuti.





