Recupero detergenti in Lombardia: come valorizzare scarti chimici e imballaggi nell’economia circolare
Il recupero detergenti rappresenta una componente strategica nella gestione sostenibile dei rifiuti chimici prodotti dal comparto industriale, commerciale e istituzionale lombardo. In Italia, secondo i dati ISPRA relativi al biennio 2024-2025, il settore dei prodotti per la pulizia e l’igiene genera annualmente oltre 180.000 tonnellate di rifiuti tra formulazioni esauste, residui di produzione, lotti non conformi e imballaggi contaminati. Di questi, una quota significativa e crescente viene avviata a operazioni di recupero anziché allo smaltimento definitivo, in linea con la gerarchia dei rifiuti sancita dalla Direttiva (UE) 2018/851 e recepita nell’ordinamento italiano dal D.Lgs. 116/2020.
La Lombardia, che concentra circa il 28% della produzione nazionale di detergenti e prodotti chimici per la pulizia, si configura come l’area dove la domanda di servizi di recupero detergenti risulta più elevata. Mageco S.r.l., con sede a Lainate (MI) e operativa su tutte le dodici province lombarde, gestisce l’intero ciclo di recupero dei rifiuti da detergenti per aziende manifatturiere, strutture alberghiere, imprese di pulizia industriale, laboratori chimici e strutture sanitarie. Questa guida illustra le tipologie di detergenti recuperabili, il quadro normativo applicabile, i processi di valorizzazione disponibili e i vantaggi economici e ambientali derivanti da una corretta gestione circolare di questi flussi di rifiuti.
Definizione e classificazione dei rifiuti da detergenti
I rifiuti da detergenti comprendono tutte le formulazioni detergenti esauste, i residui di produzione, i lotti fuori specifica, le acque di lavaggio contaminate e gli imballaggi che hanno contenuto prodotti per la pulizia, classificati nel Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER) sotto diverse voci a seconda della composizione chimica e della provenienza.
I detergenti destinati a recupero possono essere suddivisi in tre macro-categorie in base alla loro origine e composizione. La prima categoria comprende i detergenti industriali di processo, utilizzati nella pulizia di macchinari, impianti alimentari, linee produttive e superfici industriali: si tratta generalmente di formulazioni concentrate a base di tensioattivi anionici, non ionici o cationici, spesso addizionati con solventi organici, sequestranti, addensanti e conservanti. La seconda categoria include i detergenti commerciali e istituzionali, impiegati in strutture ricettive, ospedali, mense e imprese di pulizia, che presentano composizioni simili ai detergenti domestici ma in concentrazioni superiori. La terza categoria riguarda gli scarti di produzione dell’industria detergentistica stessa: residui di lavorazione, lotti non conformi alle specifiche di qualità, fondi di cisterne e serbatoi, scarti di confezionamento.
La classificazione CER dei rifiuti da detergenti non si basa esclusivamente sulla funzione del prodotto originario, bensì sulla composizione chimica e sulla pericolosità delle sostanze contenute. Un detergente a base di solventi organici clorurati riceve una classificazione diversa da un detergente esclusivamente a base acquosa con tensioattivi biodegradabili. Le caratteristiche di pericolo pertinenti, ai sensi dell’Allegato III alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006, includono HP4 (irritante), HP5 (tossicità per organi bersaglio), HP14 (ecotossico) e, per alcune formulazioni industriali concentrate, HP3 (infiammabile).
Un aspetto fondamentale per il recupero detergenti riguarda la distinzione tra detergenti pericolosi e non pericolosi. I detergenti contenenti sostanze classificate come pericolose ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) in concentrazioni superiori alle soglie di classificazione generano rifiuti con codice CER a specchio contrassegnato dall’asterisco (*), che richiedono procedure di gestione più rigorose ma non per questo sono esclusi dalle possibilità di recupero.
| Codice CER | Descrizione | Pericolosità | Operazioni di recupero applicabili |
|---|---|---|---|
| 20 01 29* | Detergenti contenenti sostanze pericolose | Pericoloso | R2 (rigenerazione solventi), R3 (recupero sostanze organiche), R1 (recupero energetico) |
| 20 01 30 | Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29 | Non pericoloso | R3 (recupero tensioattivi), R5 (riciclo imballaggi), R1 (recupero energetico) |
| 07 06 01* | Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri (produzione detergenti) | Pericoloso | R2 (rigenerazione solventi), R3 (recupero sostanze organiche) |
| 07 06 08* | Altri fondi e residui di reazione (produzione detergenti) | Pericoloso | R3 (recupero sostanze organiche), R1 (recupero energetico) |
| 15 01 10* | Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati | Pericoloso | R4 (riciclo metalli), R5 (riciclo plastica/cartone dopo bonifica) |
| 15 01 02 | Imballaggi in plastica (flaconi, taniche, fusti) | Non pericoloso | R3 (riciclo meccanico plastica), R5 (riciclo materiale) |
| 16 03 05* | Rifiuti organici contenenti sostanze pericolose (lotti scaduti) | Pericoloso | R1 (recupero energetico), R3 (recupero sostanze organiche) |
| 16 03 06 | Rifiuti organici diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05 | Non pericoloso | R3 (recupero sostanze organiche), R1 (recupero energetico) |

Normativa sul recupero detergenti: D.Lgs. 152/2006, Regolamento CLP e direttive UE
Il recupero dei rifiuti da detergenti in Italia è disciplinato dal D.Lgs. 152/2006 (Codice dell’Ambiente), dal Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) per la classificazione delle sostanze pericolose, dal Regolamento (CE) 648/2004 sui detergenti e, per le operazioni di recupero in regime semplificato, dal D.M. 5 febbraio 1998 e dal D.M. 161/2002.
Il quadro normativo applicabile al recupero detergenti in Italia si articola su più livelli. A livello europeo, la Direttiva (UE) 2018/851 (che modifica la Direttiva 2008/98/CE) stabilisce la gerarchia dei rifiuti che impone di privilegiare il recupero di materia rispetto al recupero energetico e allo smaltimento. Il Regolamento (CE) 648/2004, specifico per i detergenti, disciplina la biodegradabilità dei tensioattivi e impone limiti alla presenza di fosfati, con implicazioni dirette sulle possibilità di recupero delle formulazioni. A livello nazionale, il D.Lgs. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. 116/2020, definisce le condizioni per le operazioni di recupero, i criteri di cessazione della qualifica di rifiuto (art. 184-ter) e gli obblighi documentali per i produttori e i gestori di rifiuti.
Nell’ambito del recupero detergenti, per le formulazioni contenenti sostanze pericolose la classificazione ai sensi del Regolamento CLP determina gli obblighi aggiuntivi in materia di etichettatura, confezionamento, stoccaggio e trasporto dei rifiuti. Le Schede Dati di Sicurezza (SDS) del prodotto originario costituiscono un riferimento essenziale per la corretta classificazione del rifiuto e per l’individuazione delle operazioni di recupero applicabili. L’art. 183, comma 1, lettera t) del D.Lgs. 152/2006 definisce il recupero come qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile sostituendo altri materiali.
In Lombardia, la Regione ha adottato linee guida specifiche per la gestione dei rifiuti chimici, compreso il recupero detergenti industriali e commerciali, attraverso il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR) aggiornato nel 2024. ARPA Lombardia esercita funzioni di controllo sugli impianti di recupero autorizzati, verificando il rispetto delle condizioni stabilite nelle autorizzazioni integrate ambientali (AIA) e nelle autorizzazioni uniche ambientali (AUA). Le imprese che effettuano operazioni di recupero devono essere iscritte all’Albo Nazionale Gestori Ambientali nelle categorie pertinenti.
Documentazione obbligatoria per il conferimento a recupero
- Formulario di Identificazione Rifiuti (FIR): documento obbligatorio per ogni trasporto di rifiuti, da compilare in quattro copie ai sensi dell’art. 193 del D.Lgs. 152/2006
- Registro di carico e scarico: tenuta obbligatoria per i produttori di rifiuti pericolosi e per i produttori di rifiuti non pericolosi con oltre 10 dipendenti (art. 190 D.Lgs. 152/2006)
- Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD): dichiarazione annuale da presentare alla Camera di Commercio entro il 30 giugno per i rifiuti prodotti nell’anno precedente
- Scheda Dati di Sicurezza (SDS): da allegare al FIR per i rifiuti pericolosi, necessaria all’impianto di destino per la corretta accettazione e trattamento
- Analisi chimica di caratterizzazione: obbligatoria per i rifiuti con codice CER a specchio, ai sensi del Regolamento (UE) 2017/997, per determinare le caratteristiche di pericolo
- Certificato di avvenuto recupero: rilasciato dall’impianto di destino al completamento delle operazioni di recupero, a conferma della corretta gestione del rifiuto
Il processo di recupero detergenti: dalla raccolta alla valorizzazione circolare
Il recupero dei detergenti esausti e dei rifiuti dell’industria detergentistica si realizza attraverso quattro percorsi principali: il riciclo degli imballaggi, la rigenerazione dei solventi contenuti nelle formulazioni, il recupero e riutilizzo dei tensioattivi, e la valorizzazione energetica delle frazioni non altrimenti recuperabili.
Nel recupero detergenti, la scelta del percorso più idoneo dipende dalla composizione specifica del rifiuto, dal suo stato fisico (liquido, solido, pastoso, aerosol), dal grado di contaminazione e dalla presenza di sostanze pericolose. L’obiettivo primario, in coerenza con la gerarchia dei rifiuti, è massimizzare il recupero di materia prima prima di ricorrere alla valorizzazione energetica.
Fase 1: Caratterizzazione e classificazione del rifiuto
Il processo inizia con l’analisi del rifiuto per determinarne la composizione chimica, le caratteristiche di pericolo e il codice CER applicabile. Per i rifiuti da detergenti, questa fase è particolarmente rilevante a causa della complessità delle formulazioni, che possono contenere tensioattivi di diversa natura, solventi organici (glicoli, alcoli, idrocarburi), conservanti, profumi, coloranti, acidi o basi inorganiche, e altri additivi funzionali. L’analisi di caratterizzazione, eseguita presso laboratori accreditati ACCREDIA, consente di stabilire la classificazione del rifiuto e di individuare il percorso di recupero ottimale. Mageco coordina questa fase fornendo al cliente il supporto nella campionatura e nella predisposizione della documentazione analitica.
Fase 2: Raccolta, confezionamento e trasporto
I rifiuti da detergenti devono essere raccolti e confezionati in contenitori idonei alla natura chimica del rifiuto. I detergenti liquidi vengono conferiti in fusti da 200 litri, cisternette IBC da 1.000 litri o autocisterne per grandi volumi. I detergenti in polvere o in pasta utilizzano fusti in acciaio o in plastica con coperchio amovibile. Gli imballaggi contaminati (flaconi, taniche, fusti vuoti con residui) vengono raccolti in big-bag o contenitori a bocca larga. Tutti i contenitori devono recare l’etichettatura conforme al Regolamento CLP e al D.Lgs. 152/2006. Il trasporto avviene con mezzi autorizzati e iscritti all’Albo Gestori Ambientali, dotati delle attrezzature necessarie per la movimentazione in sicurezza di sostanze chimiche.
Fase 3: Percorsi di recupero e valorizzazione
A seconda della composizione, i rifiuti da detergenti vengono avviati a uno o più dei seguenti processi di recupero:
- Riciclo degli imballaggi (operazione R5): i contenitori in PE-HD (flaconi, taniche), in PET, in acciaio o in cartone vengono bonificati mediante lavaggio e avviati al riciclo nella filiera del materiale corrispondente. I flaconi in PE-HD dei detergenti rappresentano una delle frazioni plastiche di maggior valore nel mercato delle materie prime seconde, grazie alla purezza del polimero e alla facilità di riciclo meccanico
- Rigenerazione dei solventi (operazione R2): le formulazioni contenenti solventi organici (glicoli, alcoli isopropilici, etanolo, idrocarburi alifatici) possono essere sottoposte a distillazione frazionata per il recupero dei solventi in purezza, che vengono reimmessi nel ciclo produttivo. Questa operazione è particolarmente vantaggiosa per i detergenti industriali sgrassanti e i prodotti a base solvente
- Recupero dei tensioattivi e delle materie prime (operazione R3): i tensioattivi contenuti nelle formulazioni detergenti, in particolare quelli di origine vegetale (alchilpoliglucosidi, saponi di acidi grassi), possono essere separati e recuperati per il riutilizzo nella produzione di nuove formulazioni a minor valore aggiunto, come detergenti per uso industriale o prodotti per il lavaggio di superfici non critiche
- Trattamento chimico-fisico e neutralizzazione: le formulazioni a base acida o alcalina possono essere trattate mediante neutralizzazione controllata, con recupero dei sali risultanti e depurazione delle acque di processo per il riutilizzo in cicli industriali chiusi
- Valorizzazione energetica (operazione R1): le frazioni organiche non altrimenti recuperabili, con potere calorifico sufficiente, vengono avviate a co-incenerimento in impianti autorizzati con recupero di energia termica ed elettrica. Questa opzione costituisce l’ultima scelta nella gerarchia dei rifiuti ma rimane preferibile allo smaltimento in discarica
| Tipologia di rifiuto | Stato fisico | Percorso di recupero primario | Materia/energia recuperata | Tasso di recupero medio |
|---|---|---|---|---|
| Imballaggi in PE-HD (flaconi, taniche) | Solido | Riciclo meccanico (R5) | Granulato PE-HD riciclato | 85-92% |
| Detergenti a base solvente (sgrassanti) | Liquido | Distillazione frazionata (R2) | Solventi rigenerati (glicoli, alcoli) | 70-85% |
| Detergenti acquosi concentrati | Liquido | Recupero tensioattivi (R3) | Tensioattivi per riformulazione | 40-60% |
| Detergenti acidi/alcalini esausti | Liquido | Neutralizzazione e recupero sali (R3) | Sali inorganici, acque depurate | 50-70% |
| Lotti non conformi (prodotti integri) | Variabile | Riformulazione o riconfezionamento (R3) | Prodotti riformulati per usi secondari | 60-80% |
| Residui organici non recuperabili | Liquido/pastoso | Valorizzazione energetica (R1) | Energia termica ed elettrica | Efficienza 65-75% |
| Fusti in acciaio contaminati | Solido | Bonifica e riciclo metalli (R4) | Acciaio riciclato | 90-95% |
Fase 4: Certificazione e tracciabilità del recupero
Al completamento delle operazioni di recupero detergenti, l’impianto autorizzato rilascia la documentazione attestante l’avvenuto trattamento, comprensiva dei quantitativi trattati, delle operazioni eseguite e delle materie prime seconde o dell’energia ottenute. La quarta copia del FIR, controfirmata dall’impianto di destino, viene restituita al produttore del rifiuto entro tre mesi dalla data di conferimento, ai sensi dell’art. 193 del D.Lgs. 152/2006. Per i rifiuti pericolosi, il sistema RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti), operativo dal 2025, garantisce la piena tracciabilità digitale dell’intera filiera dal produttore all’impianto di recupero finale.

Mageco: il Suo partner per il recupero detergenti in tutta la Lombardia
Mageco S.r.l. gestisce il recupero di rifiuti da detergenti per aziende di ogni dimensione e settore su tutte le dodici province lombarde, offrendo un servizio integrato che comprende la caratterizzazione del rifiuto, la fornitura di contenitori idonei, la raccolta con mezzi autorizzati, l’avvio agli impianti di recupero più idonei e la gestione documentale completa.
L’esperienza maturata dal 2003 nella gestione dei rifiuti chimici consente a Mageco di offrire un servizio di recupero detergenti completo, individuando per ogni flusso il percorso che massimizza la valorizzazione della materia e minimizza i costi per il cliente. L’approccio di Mageco si distingue per l’analisi preliminare approfondita: prima di proporre una soluzione, i nostri tecnici analizzano la composizione del rifiuto, valutano le alternative di recupero disponibili e quantificano il bilancio economico e ambientale di ciascuna opzione.
Per il recupero detergenti, la rete di impianti partner convenzionati con Mageco comprende centri di rigenerazione solventi, piattaforme di riciclo imballaggi, impianti di trattamento chimico-fisico e termovalorizzatori autorizzati, tutti ubicati in Lombardia o nelle regioni limitrofe per contenere i costi di trasporto e l’impronta carbonica della logistica. Ogni impianto è selezionato sulla base delle autorizzazioni in corso di validità, delle certificazioni di sistema (ISO 14001, ISO 9001), della conformità alle BAT (Best Available Techniques) e dei risultati delle ispezioni ARPA.
I vantaggi del servizio Mageco per il recupero detergenti
- Massimizzazione del recupero di materia: analizziamo ogni flusso di rifiuti per identificare le frazioni valorizzabili (solventi, tensioattivi, imballaggi) e avviarle al percorso di recupero ottimale, riducendo al minimo la quota destinata a smaltimento o a recupero energetico
- Conformità normativa garantita: gestiamo l’intera documentazione prevista dal D.Lgs. 152/2006, dal Regolamento CLP e dalle normative regionali lombarde, sollevando il cliente da oneri burocratici e rischi sanzionatori (sanzioni da 2.600 a 26.000 euro per irregolarità nella gestione dei rifiuti pericolosi)
- Tempi di intervento rapidi: grazie alla flotta di mezzi autorizzati e alla rete capillare su tutta la Lombardia, garantiamo il ritiro entro 48-72 ore dalla richiesta, con possibilità di programmazione periodica per le aziende con produzioni continuative
- Reportistica ambientale dettagliata: forniamo report periodici che documentano i quantitativi recuperati, le percentuali di valorizzazione e il contributo alla riduzione delle emissioni di CO2, utilizzabili per i bilanci di sostenibilità aziendale e per le comunicazioni ESG
- Consulenza sulla riduzione alla fonte: i nostri tecnici possono assistere il cliente nell’ottimizzazione dei processi produttivi e di pulizia per ridurre la generazione di rifiuti da detergenti, in coerenza con il principio di prevenzione al vertice della gerarchia dei rifiuti
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Costi del recupero detergenti e domande frequenti
I costi del recupero detergenti variano considerevolmente in funzione della tipologia di rifiuto, della sua pericolosità, del percorso di recupero applicabile e delle condizioni logistiche del servizio. A differenza dello smaltimento in discarica o in inceneritore, il recupero detergenti può in alcuni casi generare un ritorno economico per il produttore del rifiuto, in particolare quando si tratta di imballaggi monomateriale in buone condizioni o di solventi rigenerabili con rese elevate.
Fattori che influenzano i costi del recupero detergenti
- Classificazione di pericolosità del rifiuto: i detergenti classificati come pericolosi (CER con asterisco) comportano costi di gestione superiori del 40-80% rispetto ai non pericolosi, a causa dei requisiti più stringenti in materia di confezionamento, trasporto, stoccaggio e trattamento
- Composizione chimica e complessità della formulazione: i detergenti monomateriale o a composizione semplice (ad esempio, soluzioni acquose di un singolo tensioattivo) presentano costi di recupero inferiori rispetto alle formulazioni complesse con solventi, profumi, coloranti e additivi multipli
- Stato fisico e confezionamento: rifiuti liquidi in cisternette IBC standardizzate sono più economici da gestire rispetto a prodotti in aerosol (che richiedono trattamenti specifici di depressurizzazione), a paste o a polveri che necessitano di contenitori speciali
- Quantitativi e frequenza di conferimento: nel recupero detergenti, contratti di ritiro programmato con volumi prevedibili consentono una pianificazione logistica efficiente e una riduzione dei costi unitari; conferimenti sporadici di piccole quantità sono proporzionalmente più onerosi
- Distanza dall’impianto di recupero: la capillarità della rete impiantistica lombarda consente di contenere i costi di trasporto nella maggior parte dei casi, ma conferimenti da aree periferiche (Sondrio, Alto Mantovano) possono comportare costi logistici aggiuntivi
Domande frequenti sul recupero detergenti
Quali tipologie di detergenti possono essere avviate a recupero anziché a smaltimento?
La maggior parte dei rifiuti da detergenti presenta almeno una componente recuperabile. I detergenti a base solvente possono essere sottoposti a distillazione per il recupero dei solventi organici (operazione R2). I detergenti acquosi con tensioattivi di origine vegetale possono essere trattati per il recupero delle materie prime organiche (R3). Gli imballaggi in PE-HD, PET, acciaio o cartone vengono avviati al riciclo del materiale (R4, R5) dopo bonifica dei residui. Anche i detergenti con formulazioni complesse non recuperabili come materia possono essere valorizzati energeticamente (R1) se il potere calorifico è sufficiente. Solo i residui altamente contaminati con metalli pesanti o composti organici persistenti sono destinati esclusivamente allo smaltimento.
Come si classifica un rifiuto da detergente ai fini del recupero?
La classificazione avviene in base alla Scheda Dati di Sicurezza (SDS) del prodotto originario e, quando necessario, mediante analisi chimica del rifiuto effettuata da laboratori accreditati ACCREDIA. Per i codici CER a specchio (come 20 01 29* / 20 01 30), la classificazione di pericolosità si determina applicando i criteri del Regolamento (UE) 2017/997, che valuta la concentrazione delle sostanze pericolose rispetto alle soglie definite nell’Allegato III alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006. Mageco fornisce supporto tecnico nella caratterizzazione, nella campionatura e nell’attribuzione del corretto codice CER, prerequisito indispensabile per l’individuazione del percorso di recupero ottimale.
Quali obblighi documentali ha un’azienda che conferisce detergenti esausti a recupero?
L’azienda produttrice del rifiuto deve compilare e conservare il Formulario di Identificazione Rifiuti (FIR) per ogni conferimento, aggiornare il registro di carico e scarico entro 10 giorni lavorativi dalla movimentazione, presentare il MUD annuale alla Camera di Commercio entro il 30 giugno, e conservare la quarta copia del FIR controfirmata dall’impianto di destino per almeno 5 anni. Per i rifiuti pericolosi, dal 2025 è obbligatoria la registrazione nel sistema RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti). L’analisi di caratterizzazione chimica deve essere conservata e aggiornata ogni 12 mesi o al variare significativo del processo produttivo.
I detergenti scaduti o i lotti fuori specifica possono essere recuperati?
I detergenti scaduti e i lotti non conformi alle specifiche di produzione rappresentano una delle categorie con il maggiore potenziale di recupero. Se il prodotto è ancora integro e la composizione è nota, può essere riformulato e riconfezionato per usi secondari meno esigenti (ad esempio, detergenti industriali generici a partire da lotti non conformi di detergenti per uso professionale). In alternativa, i singoli componenti della formulazione (solventi, tensioattivi, basi lavanti) possono essere separati e recuperati individualmente. I detergenti classificati con codice CER 16 03 05* (pericolosi) o 16 03 06 (non pericolosi) possono essere avviati a recupero R3 o R1 presso impianti autorizzati.
Qual è la differenza tra il recupero e lo smaltimento dei detergenti?
Il recupero (operazioni R) trasforma il rifiuto in una risorsa: materia prima seconda, energia o nuovo prodotto. Lo smaltimento (operazioni D) elimina definitivamente il rifiuto, generalmente in discarica (D1) o mediante incenerimento senza recupero energetico (D10). La normativa italiana ed europea, attraverso la gerarchia dei rifiuti dell’art. 179 del D.Lgs. 152/2006, impone di privilegiare il recupero rispetto allo smaltimento. Per i detergenti, il recupero detergenti consente di ridurre il consumo di materie prime vergini, le emissioni di CO2 e i costi di gestione. Mageco individua per ogni flusso il percorso di massima valorizzazione, ricorrendo allo smaltimento solo per le frazioni effettivamente non recuperabili.
Mageco gestisce il recupero detergenti su tutta la Lombardia?
Mageco S.r.l., con sede operativa a Lainate (MI), gestisce il recupero di rifiuti da detergenti su tutte le 12 province lombarde: Milano, Brescia, Bergamo, Monza e Brianza, Como, Varese, Pavia, Cremona, Mantova, Lecco, Lodi e Sondrio. Il servizio comprende il sopralluogo tecnico gratuito per la valutazione dei rifiuti, la fornitura di contenitori idonei (fusti, cisternette IBC, big-bag), la raccolta con mezzi autorizzati iscritti all’Albo Gestori Ambientali, la gestione documentale completa (FIR, registro, MUD, RENTRI) e l’avvio a impianti di recupero certificati. Per richiedere un preventivo gratuito e senza impegno, contatti il numero 02 8716 8731 o scriva a info@mageco.it.
Quali vantaggi economici offre il recupero dei detergenti rispetto allo smaltimento?
Il recupero dei detergenti può comportare un risparmio economico significativo rispetto allo smaltimento: il costo di conferimento a impianti di recupero è generalmente inferiore del 20-40% rispetto allo smaltimento in discarica o in inceneritore, poiché l’impianto di recupero valorizza i materiali contenuti nel rifiuto. Per alcune frazioni, come gli imballaggi in PE-HD puliti o i solventi organici puri, il produttore del rifiuto può ottenere un corrispettivo economico anziché sostenere un costo. Inoltre, le aziende che dimostrano elevate percentuali di recupero possono beneficiare di vantaggi reputazionali nei confronti di clienti e investitori attenti ai criteri ESG e ottenere punteggi favorevoli nelle gare d’appalto pubbliche con criteri ambientali minimi (CAM).
Servizi correlati e approfondimenti
Il recupero detergenti si inserisce in un contesto più ampio di gestione circolare dei rifiuti chimici e dei prodotti per l’igiene. Oltre al recupero detergenti industriali e commerciali, Mageco gestisce il recupero di numerose altre categorie di rifiuti chimici. Per approfondire le modalità di smaltimento dei detergenti non recuperabili, il recupero di altre categorie correlate e la gestione integrata dei rifiuti speciali in Lombardia, Le consigliamo di consultare le seguenti risorse del nostro blog.
- Smaltimento detergenti in Lombardia: normativa e procedure per i rifiuti non recuperabili
- Recupero cosmetici e prodotti per la cura della persona: processi e valorizzazione
- Recupero solventi: distillazione, rigenerazione e riutilizzo in Lombardia
- Recupero vernici e pitture: dalla raccolta alla valorizzazione circolare
- Smaltimento rifiuti speciali in Lombardia: guida completa alla gestione
Per ulteriori informazioni sulla normativa ambientale applicabile ai rifiuti chimici e sui criteri di cessazione della qualifica di rifiuto, è possibile consultare il portale di ISPRA, la sezione ambiente di Regione Lombardia e il sito dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali.